Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, n. 68
All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, le parole: "Lo statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito statuto";
al comma 3, primo periodo, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Resta salvo quanto previsto dall' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 , per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli.
In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti e' riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata.
La determinazione dell'indennizzo e' stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali";
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "articolo 20", sono inserite le seguenti: ", comma 2," e al terzo periodo le parole: "sentita la" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa in sede di".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, n. 68
All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, le parole: "Lo statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito statuto";
al comma 3, primo periodo, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Resta salvo quanto previsto dall' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 , per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli.
In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti e' riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata.
La determinazione dell'indennizzo e' stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali";
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "articolo 20", sono inserite le seguenti: ", comma 2," e al terzo periodo le parole: "sentita la" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa in sede di".