Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Art. 3.
(Acquisizione di servizi informatici).
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente articolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.