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Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.

Art. 4

ARTICOLO 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attivita' professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.