Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N. 22
All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: "per uso industriale" sono sostituite dalle seguenti: "per uso produttivo".
All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio e' consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalita' non funzionali ai processi propri della raffineria, purche' le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N. 22
All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: "per uso industriale" sono sostituite dalle seguenti: "per uso produttivo".
All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio e' consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalita' non funzionali ai processi propri della raffineria, purche' le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia".