Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161, viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003. (1) ((2))
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione di cui al comma 1 e' tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attivita' svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 3, comma 18) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170".
Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 3, comma 18) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170".
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12, ha disposto (con l'art. 6, comma 15) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170".
Il D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12, ha disposto (con l'art. 6, comma 15) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 309.874 euro per l'anno 2002 ed a 154.937 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli ---------------