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Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 3.

1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 della citata , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.".