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Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO
DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI
DELL'ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA
ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica;

in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in prosieguo denominate "la Comunita'"

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

dall'altra,

VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 1 febbraio 1994, in prosieguo denominato "l'accordo europeo",
CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea il 1 gennaio 1995,
AVENDO DECISO di concordare gli adeguamenti degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo europeo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale, redatti in finlandese e in svedese, fanno fede come i testi originali. I testi delle versioni finlandese e svedese di detto accordo europeo sono allegati al presente protocollo

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, e' approvato dalli Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5

Il presente protocollo e' depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6

Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' ventotto giugno millenovecentonovantanove.