Utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati ((entro il 31 dicembre 2003)), nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.
Art. 2.
1. Per quanto non disciplinato dall'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dei e , convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente:
"3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalita' di cui all' , e successive modificazioni.
4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 2001
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli