Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.
Art. 21
Art. 21.
1. Ogni parte potra' chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'accordo. Qualunque revisione necessitera' del consenso delle parti firmatarie.
2. Ogni parte potra' denunciare l'accordo. La denuncia prendera' effetto tre mesi dopo la sua notifica al depositario. La denuncia fatta da una parte aderente non comporta l'estinzione dell'accordo per le altre parti.
1. Ogni parte potra' chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'accordo. Qualunque revisione necessitera' del consenso delle parti firmatarie.
2. Ogni parte potra' denunciare l'accordo. La denuncia prendera' effetto tre mesi dopo la sua notifica al depositario. La denuncia fatta da una parte aderente non comporta l'estinzione dell'accordo per le altre parti.