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Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

Convenzione - art. 2

Articolo 2

Il protocollo allegato alla Convenzione del 1980 e' sostituito dal testo seguente:
"In deroga alle disposizioni della Convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:
in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, Sottosezioni 3 e 4 della "Solov (legge marittima);
in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della "Sjagen (legge marittima);
in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della "Merilaki /"Sjagen (legge marittima).".