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Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

Art. 13.

(Registro dei prodotti fitosanitari)


All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001".
Nota all'art. 13: - Il testo del (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito, con modificazioni, dalla , a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli e , e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all' , decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.".