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Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica Algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 62 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

Convenzione

Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare


Parte di provvedimento in formato grafico