Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Art. 1.
1. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi, e' riservato, per ciascuno degli anni 2001, 2002, e 2003 un contributo integrativo non superiore a lire 3 miliardi al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
2. Per gli anni 2001 e 2002 e' autorizzato un contributo straordinario di lire 5 miliardi annue alla provincia di Bergamo per il potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.