Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita')
1. La presente legge, in conformita' alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei piu' elevati standard di sicurezza e lo sviluppo dell'attivita' di controllo e assistenza al traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le coste nazionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
(Contributo per la demolizione del naviglio)
1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unita' a singolo scafo non conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione puo' essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unita' di proprieta' delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed e' pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'.
3. Il contributo e' concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attivita' aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo vigente dell' , approvato con , cosi' come modificato dalla (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1976, n. 4) e dall' (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303), convertito, con modificazioni, con (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), e' il seguente:
"Art. 143. (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti delle autorita' amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.".
Nota all'art. 2, comma 2:
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.".
Art. 3.
(Modalita' di concessione del contributo)
1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2 devono presentare istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, a pena di inammissibilita', indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la pertinente documentazione, in particolare quella comprovante il titolo di proprieta', l'eventuale contratto di vendita per la demolizione o la demolizione in proprio, nonche' la certificazione dell'autorita' marittima o consolare, se esistente, del porto in cui la nave e' approdata per la demolizione, attestante che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione stessa.
2. Il contributo e' corrisposto secondo le modalita' di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.
3. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita istanza, entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, corredata dal certificato dell'autorita' marittima o consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data.
Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo della , e successive modificazioni, recante: "Rifinanziamento delle , concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12.
Art. 4.
(Limiti di operativita' e decadenza dai benefici)
1. Le imprese armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attivita' di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di eta' superiore a venti anni, ad esclusione delle navi italiane gia' di proprieta' o delle navi italiane gia' gestite dalle stesse imprese.
2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attivita' di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui eta' risalga ad oltre venti anni.
Art. 5.
Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. L'articolo 83 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - (Divieto di transito e di sosta). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende".
3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 2.066 a 12.394 euro)), maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione e' irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.
4. Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;
b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorita' dello Stato di bandiera.
Art. 6.
(Sistema di comunicazione per la sicurezza in mare)
1. E' autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 231) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e' ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008".
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 231) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e' ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008".
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, pari a lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell' , recante "Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183), e' il seguente:
"1.1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla , e dalla , sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) - b) (omissis);
c) per gli interventi di cui all' , convertito dalla , in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino