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Disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

Art. 13.

1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'".
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del e' riportato in nota all'art. 14.