Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione.
Art. 21.
1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola: "ovvero" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o".
Note all'art. 21:
- Il testo vigente dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364. 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto (3074) da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
- Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio (197 : 246, 247 ), perito, consulente tecnico (222 ss. ) o interprete (144 ), ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza (199 ss. ; 249 ), perizia (223 ; 192 ), consulenza o interpretazione (145 )".