Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi.
Art. 1.
1. E' attribuito al Comitato organizzatore locale dei Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1 agosto 2001. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 novembre 2001, n. 424 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002."
La L. 28 novembre 2001, n. 424 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002."