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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 393


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Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - (Monitoraggio sanitario). - 1. E' disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonche' di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanita' sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

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