Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.