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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

Accordo - art. VII

Articolo VII
Notifica delle nomine

Parte XII:

Il Laboratorio informera' il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio inviera' di volta in volta al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona e' un cittadino italiano o residente permanente in Italia.
Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovra' fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unita' di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

Membri del Personale
Parte XIII:

(a) I membri del Laboratorio nonche' gli Esperti di cui all'articolo I Parte I, lettera (j) godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di:
(i) immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
(ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza.
(b)In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonche' gli Esperti, di cui all'Articolo I Parte I, lettera (j) che operano per il Programma, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non risiedono permanentemente in Italia:
(i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;
(ii) saranno immuni, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Su richiesta del Laboratorio, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale dello stesso reclutato a livello, internazionale, che sono residenti in Italia, sara' accordata la possibilita' di assumere un impiego in Italia
(iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformita' alla convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;
(iv) avranno, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali;
(v) avranno diritto di importare in esenzione da imposta il loro mobilio ed altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o piu' invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli.
(c) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia saranno esentati dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio.
(d) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonche', i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e(iv).
(e) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.
(f) I privilegi e le immunita' previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Laboratorio.
(g) Ogni anno il Laboratorio comunichera' al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.
(h) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Parte XIV:

Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo facilitera' l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorita' italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il piu' sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresi' la necessaria assistenza nella fase di transito.