Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unita' previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' , vedasi nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo:
"Art. 7 - 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attivita' istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;
b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali".