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Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), in Roma.

Art. 1.

1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI).