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Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Art. 1.

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuita' della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.