Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.
Accordo-art. IV
Articolo IV
I progetti approvati nell'ambito del presente Accordo potranno includere una o varie delle attivita' seguenti:
1. missioni di docenti e ricercatori italiani ed argentini per la realizzazione dei progetti congiunti;
2. scambio di studenti, docenti e ricercatori italiani e argentini per attivita' congiunte di formazione a livello di dottorato di ricerca e post-dottorato, in particolare con l'attuazione della procedura della direzione congiunta di tesi di dottorato;
3. messa a disposizione da parte di universita' e di istituzioni di ricerca italiane e argentine di materiale bibliografico e di apparecchiature specifiche necessarie per la realizzazione di attivita' congiunte;
4. attivita' complementari proposte congiuntamente dalle due Parti, come conferenze o seminari e missioni per partecipare a congressi o riunioni;
5. attivita' per lo sviluppo tecnologico attuate congiuntamente dalle imprese e i centri di ricerca di entrambi gli Stati;
6. altre attivita' che saranno decise dalle Parti di comune accordo.
I progetti approvati nell'ambito del presente Accordo potranno includere una o varie delle attivita' seguenti:
1. missioni di docenti e ricercatori italiani ed argentini per la realizzazione dei progetti congiunti;
2. scambio di studenti, docenti e ricercatori italiani e argentini per attivita' congiunte di formazione a livello di dottorato di ricerca e post-dottorato, in particolare con l'attuazione della procedura della direzione congiunta di tesi di dottorato;
3. messa a disposizione da parte di universita' e di istituzioni di ricerca italiane e argentine di materiale bibliografico e di apparecchiature specifiche necessarie per la realizzazione di attivita' congiunte;
4. attivita' complementari proposte congiuntamente dalle due Parti, come conferenze o seminari e missioni per partecipare a congressi o riunioni;
5. attivita' per lo sviluppo tecnologico attuate congiuntamente dalle imprese e i centri di ricerca di entrambi gli Stati;
6. altre attivita' che saranno decise dalle Parti di comune accordo.