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Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.

Art. 1.

Recuperi di indebiti pagamenti
1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtu' dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state gia' recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purche' l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.