Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste.
Art. 1.
1. E' autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo britannico, nella misura di L. 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la Federal Reserve Bank di New York.