Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(( (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). ))
((
1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale e' subordinato al rilascio di apposita patente, con validita' illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
2 . Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.
3 . In relazione alle professionalita' di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.
4 . La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
2 . Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.
3 . In relazione alle professionalita' di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.
4 . La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
b) maggiore eta';
c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111;
d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.
5 . La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
6 . La patente e' sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
5 . La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
6 . La patente e' sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
))
Art. 1-bis.
(( (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). ))
((
1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami e' pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, e' presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed e' composta da:
a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;
b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.
3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8.
))
Art. 1-ter.
(( (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento). ))
((
1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono:
a) inoltrare l'istanza di partecipazione;
b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti;
c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. Su istanza dell'interessato, il direttore dell'Agenzia puo' esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza e' corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.
4. La prova scritta verte su:
a) istituzioni di diritto privato;
b) nozioni di diritto tributario;
c) diritto doganale;
d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.
5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonche' sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;
b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;
c) lingua inglese;
d) nozioni di contabilita' di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.
7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. Le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, e' approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.
10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera c), non e' richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualita' di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.
11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))
Art. 3.
(( (Centri di assistenza doganale). ))
((
1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalita' fissate dalle amministrazioni competenti nonche' a svolgere i compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.
3. I CAD sono abilitati a svolgere attivita' quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.
))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))
Art. 5.
Pagamento differito
1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato.
2. In conformita' agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".
"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".
3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1o al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' , recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110, e convertito in legge, con modificazioni, dalla , cosi' come modificato dal presente provvedimento:
"Art. 4 (Aumento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine su prodotti petroliferi. Altre disposizioni in materia di entrate). - 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere f), punto 1), e d) punto 3 della tabella B allegata alla ;
b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.77 e da L. 70.671 a L. 71.628 per conto kg, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.
2. (Comma abrogato).
3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con , l'imposta e' dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 2l giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuiti, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l' , convertito, con modificazioni, dalla , si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali, o di maniglie di qualsiasi tipo.
7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non puo' essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.
8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.
9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze".
- Si riporta il testo degli e 227 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, gia' citato nelle note all'art. 3:
"Art. 226. - L'autorita' doganale determina, fra le modalita' sotto indicate, quella da utilizzare per concedere la dilazione di pagamento:
a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, oppure all'art. 220, paragrafo 1;
b) globalmente sia per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo, fissato dall'autorita' doganale, che non puo' eccedere trentuno giorni;
c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai sensi dell'art. 218, paragrafo 1, secondo comma".
"Art. 227. - 1. La dilazione di pagamento e' di trenta giorni. Essa viene calcolata come segue:
a) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera a), il termine e' calcolato dal giorno che segue quello nel corso del quale l'importo dei dazi e' contabilizzato dall'autorita' doganale.
Quando ci si avvalga dell'art. 219, il termine di trenta giorni, calcolato conformemente al primo comma, e' diminuito di un numero di giorni corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la contabilizzazione;
b) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera b), il termine e' calcolato dal giorno che segue quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale.
Esso e' diminuito di un numero di giorni corrispondente alla meta' del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale;
c) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo nel corso del quale e' concesso lo svincolo delle merci. Esso e' diminuito di un numero di giorni corrispondente alla meta' del numero di giorni che costituisce il periodo di cui sopra.
2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e' uguale alla meta' del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
3. Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato:
a) quando si tratta di una settimana considerata agli effetti civili, il venerdi' della quarta settimana successiva;
b) quando si tratta di un mese considerato agli effetti civili, al piu' tardi il sedicesimo giorno del mese successivo".
- Il , e' gia' citato nelle note all'art. 3.
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))
Art. 8.
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141)).
2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: "emettere" fino a: "del Ministro delle finanze;".
3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141)).
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))