Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 3.
Disposizioni generali sul processo cautelare
1.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
2.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
3.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica puo' essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione e' disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114))
Art. 6.
Disposizioni in materia di giurisdizione
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 9.
Decisioni in forma semplificata
e perenzione dei ricorsi ultradecennali
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale.
L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali".
"Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale.
L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali".
2. A cura della segreteria e' notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo. ((Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034)).
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente:
"Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato".
"Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato".
Art. 10.
Esecuzione di sentenze non sospese
dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti
1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' aggiunto il seguente comma:
"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni".
"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. E' abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 13.
Obbligo di permanenza nella sede
di nomina per i presidenti di sezione
del Consiglio di Stato e per i presidenti dei
tribunali amministrativi regionali
1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
"La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non e' consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina puo' non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico".
"La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non e' consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina puo' non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico".
Art. 14.
Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla
legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione
del Consiglio di Stato e' aumentato di tre unita', quello dei consiglieri di Stato di dieci unita', quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unita'.
legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione
del Consiglio di Stato e' aumentato di tre unita', quello dei consiglieri di Stato di dieci unita', quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unita'.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' aumentata nella misura complessiva di quaranta unita', da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 15.
Pubblicita' dei pareri del Consiglio di Stato
I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))
Art. 17.
Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa
1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa). - 1. L'ufficio del segretariato generale e' composto dal segretario generale nonche', con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".
"Art. 4. - (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa). - 1. L'ufficio del segretariato generale e' composto dal segretario generale nonche', con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".
Art. 18.
Modificazione della composizione del
consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza) - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilita' o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
"Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza) - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilita' o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalita' previste dal comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 19.
Carichi di lavoro dei magistrati
1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente:
"6-bis) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati".
"6-bis) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati".
Art. 20.
Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali
1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".
Art. 21.
Estensione ai magistrati amministrativi
della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
per i magistrati dell'ordine giudiziario
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' dei magistrati della Corte dei conti.
Art. 22.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino