Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai cittadini ed alle societa' italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorita' dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorita' giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, e' riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.
2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorita' nigeriane ed e' determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilita' ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma e' subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Lo Stato e' surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell' ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino