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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.