Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della citta' di Genova, nella quale si svolgera' il Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), ((nonche' per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attivita' produttive)) e allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da tale evento, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova e' autorizzato ad effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresi' le spese di adeguamento e ristrutturazione dei ((beni del demanio)), individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le medesime finalita'. Nessun onere e' dovuto per l'utilizzazione dei ((beni del demanio)) dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti la demolizione, totale o parziale, delle strutture gia' esistenti; ((detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo)).
2. Per l'individuazione e l'approvazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalita' di esecuzione, e' istituita una speciale commissione composta dal prefetto, che la presiede, dal sindaco e dal presidente della provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorita' portuale del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante; il delegato del prefetto presiede la commissione, in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo; e' comunque necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi predetti provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali e comunali per i relativi adempimenti amministrativi e affida a societa' a prevalente partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo per gli interventi da realizzare su aree in concessione di dette societa'.
3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. Alle procedure di scelta del contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per le procedure accelerate dalle vigenti disposizioni in materia. Con riferimento agli appalti pubblici relativi alla realizzazione degli interventi di cui ai predetti commi, e' in ogni caso consentito il ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'affidamento, anche unitario e coordinato, dei lavori e della connessa progettazione esecutiva, con possibilita' di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa previsto dall'articolo 21, comma 2, della stessa legge n. 109 del 1994, e con valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T, emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T, emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.
4. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la prefettura di Genova, con imputazione alla contabilita' speciale destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2, su cui possono altresi' confluire eventuali risorse aggiuntive versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati, comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il predetto pagamento e' disposto sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
Art. 2.
1. All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001, e del Vertice di Genova di cui all'articolo 1, provvede una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo.
3. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1, resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.
4. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 e' autorizzato a stipulare non piu' di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' ):
"4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto".
- Il T, reca: "Fondi per interventi al fine dello svolgimento del Giubileo del 2000 per vari aeroporti".
"2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare".
Art. 3.
1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire ((70.000 milioni)) per l'anno 2001.
2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilita' speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'articolo 2.
3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilita' generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e' presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
((4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001))
Art. 4.
1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Genova e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2001.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli e , convertito, con modificazioni, dalla (Misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia);
"Art. 1. - 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalita' organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi dell' , e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con , e successive modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione vigenti.
2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1, militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell' , anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.
3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell' .
4. In conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di cui all' , delle operazioni di perquisizione e' data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore".
"Art. 3. - 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 e' attribuita una indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di' concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennita', aggiuntiva alla paga giornaliera, e' fissa in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire ((74.000 milioni)) per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ((e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)).
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino