N NORME. red.it

Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Formazione professionale
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attivita' di informazione e di comuni-cazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle universita', con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonche' da strutture pubbliche e private con finalita' formative che adottano i modelli di cui al comma 1.
Nota all' , reca: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' ".