N NORME. red.it

Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.

Art. 2.

(Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e' autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.