Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Ministero della sanita' della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanita' della Repubblica italiana in materia di sanita' e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.