N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakstan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 365 milioni per l'anno 1999, in lire 354 milioni per l'anno 2000 e in lire 365 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.