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Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato stesso.