Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.
Art. 8
ARTICOLO 8
Ciascuna delle due Parti Contraenti mettera' a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.
Ciascuna delle due Parti Contraenti mettera' a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.