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Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione.

Art. 12

Articolo 12
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1 Il presente Protocollo sara' aperto alla firma a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994 per tutti gli Stati.

2 Fermo restando il paragrafo 4, ogni Stato puo' diventare Parte al presente articolo tramite:

(a) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguiti
da ratifica, accettazione o approvazione, oppure

(b) adesione

3 La ratifica, accettazione approvazione o adesione avverranno tramite deposito del relativo strumento formale presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

4 Ciascuno Stato Contraente alla Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971, qui di seguito denominata Convenzione sul Fondo del 1971, puo' ratificare, approvare, accettare o aderire al presente Protocollo solo nel caso in cui contemporaneamente ratifichi, accetti, approvi o aderisca al Protocollo del 1992 di emendamento a tale Convenzione, a meno che non denunci la Convenzione del Fondo del 1971, con effetto alla data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore per quello Stato.

5 Uno Stato che e' Parte al presente Protocollo ma non alla Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 sara' vincolato dalle disposizioni della Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 emendata dal presente Protocollo nei confronti degli altri Stati Parte di esso, ma non sara' vincolato dalle disposizioni della Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 nei confronti degli Stati Parte di esso.

6 Si riterra' che qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento della Convenzione sulla Resporsabilita' del 1969 emendata dal presente Protocollo si applichi alla Convenzione in tal modo emandata e modificata da tale emendamento.