Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tanshkent il 17 settembre 1997.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.