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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.