Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi.
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998".
"1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' (Nuovo ), come modificato dal , convertito, con modificazioni, dalla , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 234 (Norme transitorie relative al titolo II). - 1. Per gli adeguamenti conseguiti alle disposizioni dell'art. 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999.
Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia".