Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.
Art. 20
Articolo 20. Dicitura sulle obbligazioni
Ogni titolo emesso o garantito dalla Banca deve portare una dicitura leggibile che chiarisca che non si tratta di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, a meno che non si tratti proprio di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, nel qual caso cosi' deve dichiarare.
Ogni titolo emesso o garantito dalla Banca deve portare una dicitura leggibile che chiarisca che non si tratta di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, a meno che non si tratti proprio di un'obbligazione di un particolare Governo o membro, nel qual caso cosi' deve dichiarare.