Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni Basilicata e Campania, e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e 7 agosto 1997, n. 266;
b) dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente;
c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;
d) disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione;
e) delegare ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi da svolgere in quest'ultima fase;
f) effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entita' delle opere ancora da eseguire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entita' e l'utilizzo dei finanziamenti stanziati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al Parlamento ai fini dell'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle competenti commissioni.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Alla contrazione delle operazioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie provvedono le regioni interessate secondo apposito piano di riparto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' abrogato.
6. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' (Conversione in legge, con modificazioni, del , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 34.
- La (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con ), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23.
- La (Interventi urgenti per l'economia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186.
- Il comma 1 dell'art. 2 della citata , e' il seguente:
"Art. 2 (Riparto dei fondi). - 1. Al fine di accertare l'entita' delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato tosto unico approvato con , il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell' , al quale e' affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entita' delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalita' con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalita' della , e successive modificazioni. Il comitato si avvarra' delle risultanze istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita con la , come modificata dalle ; proporra' criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulera' indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunichera' al Parlamento l'esito della verifica effettuata".
- Il , convertito, con modificazioni, dalla (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), cosi' come abrogato dalla presente legge era del seguente tenore:
"Art. 23-ter (Semplificazione delle procedure per il completameno della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982). - 1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con , e nella , tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attivita' di ricostruzione;
b) a favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorita' alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili".
- L'art. 10 della citata (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
"Art. 10 (Interventi per la zone terremotate). - 1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, e di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con .
2. I e , convertito, con modificazioni, dalla , sono sostituiti dai seguenti:
'' 1. Le imprese ammesse al contributo di cui all' , e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della , in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione''.
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art 39, comma 11, del citato testo unico approvato con , e' elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per cento.
4. Il , convertito, con modificazioni, dalla , e' abrogato.
5. Il , convertito, con modificazioni, dalla , e' sostituito dal seguente:
'' 1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell' , da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all' .
Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell' e , e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato , i lotti di cui all' e , convertito, con modificazioni, dalla , gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla , che provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei realtivi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i realtivi rapporti attivi e passivi''.
6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1998".
Art. 2.
1. I termini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. Ai fini della bollatura sanitaria i prodotti delle ditte coinvolte nell'evento franoso in localita' "La Lama" del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, devono riportare in etichetta il bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l'attivita' produttiva; qualora lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di riconoscimento di idoneita' CE, il bollo sanitario dovra' essere conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di riconoscimento dello stabilimento, dovranno essere riportati gli estremi della presente legge.
Note all' :
L' , convertito, con modificazioni, dalla (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996) e' il seguente:
"Art. 7-bis (Misure a tutela delle attivita' produttive della zona di Corniglio). - 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' delle imprese evacuate dall'area della frana in localita' ''La Lama'' nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del , gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attivita', possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal , e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 sotto il controllo dell'unita' sanitaria locale competente.
2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sara' limitata al territorio nazionale e potra' essere effettuata, previo assenso dell'unita' sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unita' sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto".
- L'ordinanza del (Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in localita' "La Lama" del comune di Corniglio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1996, n. 30.
- Il comma 5 dell'art. 18 del citato , convertito, con modificazioni, dalla (per il titolo si veda nelle note dell'art. 1), e' il seguente:
"5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita a seguito dell'evento franoso, e' assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacita' produttiva nonche' alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attivita' sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica".
- L'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997 (Attuazione della , che modifica la , gia' modificata con , relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale; attuazione della decisione della Commissione 94/837/CE che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla e le norme di bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della disposizione di cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino, dell'allegato alla , e' il seguente:
"Art. 3 (Bollatura sanitaria nazionale). - 1. I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni riservate alla commercializzazione in ambito nazionale devono essere munti di un bollo sanitario di forma rettangolare riportante la dicitura Mercato Italiano nella parte superiore e il numero di riconoscimento dello stabilimento, seguito dalla sola lettera elle maiuscola nella parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE.
Durante il trasporto i suddetti prodotti a base di carne devono essere accompagnati da documento commerciale sul quale dovra' figurare il numero di riconoscimento dello stabilimento seguito dalla sigla Mercato Italiano anziche' dalla sigla CEE".
Art. 3.
1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
2. All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Nota all' (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1990, n. 103.
Art. 4.
1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche nel 1987, e' autorizzata la spesa di lire 12.941 milioni per il 1998, di lire 13.319 milioni per il 1999 e di lire 18.044 milioni per il 2000.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione Lombardia per la realizzazione di un piano d'interventi, nell'ambito del piano generale di ricostruzione previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 102, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 5.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998
SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Micheli, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Diliberto