Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.
Art. 20
Art. 20
Le Autorita' Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando e' richiesto.
Le Autorita' Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando e' richiesto.