N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV del trattato stesso.

Art. 3.

((
1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri e' designato quale Autorita' nazionale.
Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. E' data facolta' al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti.
))

Art. 4.

1. L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:
(a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto;
(b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti;
(c) presentare annualmente al (( Ministro )) degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
(d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.
((
1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato.
))

Art. 5.

((
1. Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorita' nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonche' ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.
))

Art. 5-bis.

((
1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro.
))

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1998, 6.700 milioni per l'anno 1999 e 6.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998
SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Traitè


Parte di provvedimento in formato grafico



Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato- art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
PREAMBOLO
Gli Stati Parte al presente Trattato (di seguito denominati "Stati Parte"),
Felicitandosi per gli accordi internazionali e le altre misure
positive intervenute nei recenti anni nel campo del disarmo
nucleare in particolare le riduzioni di arsenali nucleari, come
pure nel campo della prevenzione della proliferazione nucleare in tutti i suoi aspetti,
Sottolineando l'importanza dell'attuazione rapida e completa di tali accordi e misure,
Convinti che la situazione internazionale offre oggi la possibilita' di prendere nuove misure per progredire sulla via del disarmo
nucleare e per lottare efficacemente contro la proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti, e dichiarando il loro
intento di adottare queste misure,
Sottolineando la necessita' di sforzi continui, sistematici e progressivi per ridurre le armi nucleari a livello mondiale, in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione e del disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale efficace e rigoroso,
Riconoscendo che la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali
nucleari e delle altre esplosioni nucleari, col fatto di porre un freno allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo delle armi
nucleari e di far cessare lo sviluppo di nuovi tipi ancor piu'
progrediti di armi nucleari, contribuira' in maniera efficace al
disarmo nucleare ed alla non-proliferazione in tutti i suoi
aspetti,
Riconoscendo che la cessazione di tutte le esplosioni nucleari
costituira' in tal modo un progresso significativo per la
realizzazione graduale e sistematica del disarmo nucleare,
Convinti che il modo piu' efficace di porre fine agli esperimenti
nucleari e' la conclusione di un trattato universale per la messa al bando completa di tali esperimenti, internazionalmente ed
effettivamente controllabile, che rappresenta da lungo tempo uno
degli obiettivi cui la Comunita' internazionale attribuisce la
massima priorita' nel campo del disarmo e della non-proliferazione,
Notando che le Parti del Trattato del 1963 per il bando degli
esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio
extra-atmosferico e sottomarino hanno espresso l'auspicio di
garantire per sempre la cessazione di tutte le esplosioni
sperimentali di armi nucleari,
Notando inoltre i pareri espressi secondo i quali il presente
Trattato potrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente,
Ribadendo l'intento di suscitare l'adesione di tutti gli Stati al
presente Trattato e l'obiettivo dello stesso di contribuire
efficacemente alla prevenzione della proliferazione delle armi
nucleari in tutti i suoi aspetti, al processo di disarmo nucleare e pertanto al rafforzamento della pace e della sicurezza
internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
OBBLIGHI FONDAMENTALI
Ciascuno Stato Parte s'impegna a non effettuare qualsiasi esplo sione sperimentale di un'arma nucleare o altra esplosione nucleare ed a vietare e prevenire qualsiasi esplosione nucleare di questo tipo in ogni luogo sotto la sua giurisdizione ed il suo controllo.
2. Ciascun Stato Parte s'impegna inoltre ad astenersi dal causare, incoraggiare, o partecipare in qualsiasi maniera allo svolgimento di esplosioni sperimentali di qualsiasi arma nucleare, o ad altre esplosioni nucleari.

Trattato- art. II

ARTICOLO II
L'ORGANIZZAZIONE
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Gli Stati Parte istituiscono l'Organizzazione per il Trattato del Bando Totale degli Esperimenti Nucleari (di seguito denominata "l'Organizzazione"), per conseguire le finalita' e lo scopo del presente Trattato, assicurare l'applicazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative alla, verifica internazionale dell'osservanza del Trattato e rappresentare un'istanza di Consultazione e di cooperazione tra gli Stati Parte.
2. Tutti gli Stati Parte sono membri dell'Organizzazione. Uno Stato Parte non puo' essere, privato della sua qualita' di membro nell'Organizzazione.
3. La sede dell'Organizzazione e' a Vienna, Repubblica d'Austria.
4. Sono di seguito istituiti come organi dell'Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio esecutivo ed il Segretariato tecnico che comprende il Centro internazionale di dati.
5. Ciascun Stato Parte coopera con l'Organizzazione per l'adempimento dei suoi compiti in base al presente Trattato. Gli Stati Parte si consultano direttamente tra di loro o tramite l'Organizzazione, o secondo altre procedure internazionali appropri- ate, in particolare procedure stabilite nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, su qualsiasi questione sollevata in relazione all'oggetto ed allo scopo del presente Trattato o all'esecuzione delle disposizioni dello stesso.
6. L'Organizzazione esegue le attivita' di verifica stabilite nel presente Trattato con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia necessaria. Essa chiede solo le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle responsabilita' che le incombono in base al Trattato. Essa prende ogni precauzione per tutelare la confidenzialita' delle informazioni sulle attivita' e strutture civili e militari di cui viene a conoscenza nell'attuazione del Trattato ed in modo particolare, si attiene alle disposizioni sulla confidenzialita' enunciate nello stesso.
7. Ogni Stato Parte tratta in modo riservato e particolare le informazioni ed i dati che riceve a titolo confidenziale dall'Organizzazione in connessione con l'attuazione del presente Trattato. Esso tratta tali informazioni e dati esclusivamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base al presente Trattato.
8. L'Organizzazione in quanto organo indipendente fa il possibile per utilizzare, secondo convenienza, il know how e le strutture esistenti e potenziare il rapporto costo-rendimento per mezzo di intese di collaborazione con altre organizzazioni internazionali, come l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tali intese, escluse quelle di importanza secondaria e di natura semplicemente commerciale e contrattuale, saranno stipulate in accordi che saranno presentati alla Conferenza degli Stati Parte per approvazione.
9. I costi delle attivita' dell'Organizzazione saranno coperti ogni anno dagli Stati parte secondo la tariffa delle quote dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adattata in modo da tener conto delle differenze tra il numero degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e quello degli Stati membri dell'Organizzazione.
10. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione preparatoria saranno adeguatamente scalati dai loro contributi al bilancio preventivo ordinario.
11. Un membro dell'Organizzazione che e' in stato di ritardato pagamento del suo contributo all'Organizzazione, non puo' partecipare alle votazioni dell'Organizzazione se l'ammontare degli arretrati che deve pagare e' pari o superiore all'ammontare dei contributi dovuto per i due anni precedenti. Tuttavia la Conferenza degli Stati Parte puo' autorizzare questo membro a votare se ritiene che l'inadempienza e dovuta a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro.
B. CONFERENZA DEGLI STATI PARTE
Composizione, procedure e adozione di decisioni
12. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") e' composta da tutti gli Stati Parte. Ciascun Stato Parte ha un rappresentante alla Conferenza che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri.
13. La prima sessione della Conferenza e' convocata dal depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.
14. La Conferenza si riunisce in sessioni speciali che hanno luogo ogni anno salvo se diversamente deciso.
15. Sono convocate sessioni speciali della Conferenza:
(a) quando deciso dalla Conferenza;
(b) quando richiesto dal Consiglio esecutivo;
(c) quando richiesto da uno Stato Parte con l'appoggio di una maggioranza di Stati Parte.
La sessione speciale e' convocata non oltre 30 giorni dopo la decisione della Conferenza, la richiesta del Consiglio esecutivo o l'ottenimento dell'appoggio necessario salvo se diversamente specificato nella decisione o nella richiesta.
16. La Conferenza pub inoltre essere convocata sotto forma di Conferenza di emendamento, secondo l'Articolo VIII.
17. La Conferenza puo' inoltre essere convocata sotto forma di una Conferenza di revisione secondo l'articolo VIII.
18. Le sessioni si svolgono presso la Sede dell'Organizzazione a meno che la Conferenza non decida diversamente.
19. La Conferenza adotta il proprio regolamento procedurale.
All'inizio di ogni sessione, essa elegge il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere richiesti. Essi rimangono in carica fino a quando il nuovo Presidente ed altri ufficiali non sono eletti nella sessione successiva.
20. Una maggioranza di Stati Parte costituisce un quorum.
21. Ciascuno Stato Parte ha un voto.
22. La Conferenza adotta decisioni su questioni di procedura a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate non appena possibile mediante consenso. Se non si riesce a raggiungere un consenso quando il problema e' presentato per la decisione il Presidente della Conferenza rinvia ogni votazione di 24 ore e durante questo periodo fa ogni forzo per facilitare l'ottenimento di un consenso e fa rapporto alla Conferenza prima della fine di detto periodo. Se non e' stato possibile ottenere un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotta una decisione a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nel presente Trattato. Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o non, tale questione sara' trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.
23. Nell'esercitare le funzioni che le sono conferite in base al paragrafo 26 (k), la Conferenza decide l'iscrizione del nome di qualsiasi Stato sulla lista figurante nell'Allegato 1 al presente Trattato secondo la procedura decisionale di cui al paragrafo 22 stabilita per le questioni sostanziali. Nonostante le disposizioni del paragrafo 22, la Conferenza decide mediante consenso su ogni altra modifica da apportare all'Allegato 1 del Trattato.
Poteri e Funzioni
24. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione. Essa esamina tutte le questioni, problemi a decisioni nell'ambito del presente Trattato, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato tecnico, in conformita' al presente Trattato. Essa puo' fare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, affare o problema nell'ambito del presente Trattato, sollevato da uno Stato Parte o sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo.
25. La Conferenza sovraintende all'applicazione del presente Trattato, controlla il rispetto delle disposizioni dello stesso e agisce al fine di realizzare le sue finalita' ed i suoi scopi. Essa inoltre vigila sulle attivita' del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico e potra' rilasciare direttive per l'uno o per l'altro organo nell'esercizio delle sue funzioni.
26. La Conferenza:
(a) esamina ed adotta il rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, nonche' il bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione presentati dal Consiglio esecutivo ed esamina altri rapporti;
(b) decide in merito alla tariffa delle quote che spettano agli Stati Parte secondo il paragrafo 9;
(c) elegge i membri del Consiglio esecutivo;
(d) nomina il Direttore Generale del Segretariato tecnico (di seguito denominato "Direttore generale");
(e) esamina ed approva il regolamento procedurale del Consiglio esecutivo sottoposto dallo stesso;
(f) esamina e passa in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero incidere sul funzionamento del presente Trattato. In tale contesto la Conferenza puo' dare istruzioni al Direttore Generale di istituire un consiglio scientifico consultivo per consentirgli nell'esercizio delle sue funzioni di fornire pareri specializzati in settori della scienza e della tecnologia pertinenti al presente Trattato, alla Conferenza, al Consiglio esecutivo o agli Stati Parte. Il consiglio scientifico consultivo sara' composto da esperti indipendenti che partecipano a titolo personale e che sono designati in conformita' al mandato conferito dalla Conferenza, in base alla loro competenza ed esperienza in determinati settori scientifici aventi attinenza con l'attuazione del Trattato;
(g) prende le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente Trattato e risolvere e porre rimedio ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni del presente Trattato secondo l'Articolo V;
(h) esamina ed approva nella sua prima sessione tutti i progetti di accordo, d'intesa, di disposizioni, di procedure, di manuali operativi o di direttive e gli altri documenti predisposti e raccomandati dalla Commissione preparatoria;
(i) esamina ed approva gli accordi o le intese negoziate dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parte, altri Stati o Organizzazioni internazionali che saranno Conclusi dal Consiglio esecutivo per conto dell'Organizzazione secondo il paragrafo 38 (h); (j) istituisce gli organi sussidiari che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformita' al presente Trattato; (k) aggiorna, come opportuno, l'Allegato 1 del Trattato secondo il paragrafo 23.
C. Il Consiglio Esecutivo
Composizione, procedure e processi decisionali
27. Il Consiglio esecutivo e' composto da 51 membri. Ogni Stato Parte ha diritto, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo, di essere rappresentato nel Consiglio esecutivo.
28. In considerazione dell'esigenza di un'equa ripartizione geografica, il Consiglio esecutivo comprende:
(a) Dieci Stati Parte d'Africa;
(b) Sette Stati Parte dell'Europa orientale;
(c) Nove Stati Parte dell'America latina e dei Caraibi;
(d) Sette Stati Parte del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico;
(e) Dieci Stati Parte del Nord America e dell'Europa Occidentale;
(f) Otto Stati Parte del Sud-Est asiatico del Pacifico e dell'Estremo Oriente.
Tutti gli Stati delle regioni geografiche sopra menzionate sono elencati nell'Allegato I del Trattato. L'Allegato 1 del Trattato sara' aggiornato, come opportuno, dalla Conferenza secondo i paragrafi 23 e 26 (k). Non e' oggetto ad emendamenti o a modifiche secondo le procedure contenute all'Articolo VII.
29. I membri del Consiglio esecutivo sono eletti dalla Conferenza. In questa circostanza ciascun gruppo regionale designa gli Stati Parte della regione ai fini dell'elezione a membri del Consiglio esecutivo, come segue:
(a) Almeno un terzo dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sara' occupato, in considerazione di interessi politici e di sicurezza, dagli Stati Parte di quella regione, designati in base alle capacita' nucleari attinenti al Trattato come determinate per mezzo dei dati internazionali o secondo tutti o uno qualsiasi dei seguenti criteri indicativi secondo l'ordine di priorita' stabilito da ciascuna regione:
(i) Numero delle strutture di monitoraggio del Sistema di monitoraggio internazionale;
(ii) Competenza ed esperienza in tecnologie di monitoraggio;
(iii) Contributo al bilancio annuale dell'Organizzazione;
(b) Uno dei seggi assegnati a ciascuna regione geografica sara' attribuito, secondo un criterio di avvicendamento, allo Stato Parte che, secondo l'ordine alfabetico inglese, e' il primo tra gli Stati Parte di quella regione che per piu' tempo non hanno fatto parte del consiglio esecutivo, dalla data di scadenza del loro ultimo mandato o dalla data in cui sono divenuti Stati Parte. Lo Stato Parte designato su tale base puo' decidere di rinunciare al suo turno, indirizzando una lettera di rinuncia al Direttore generale; il seggio sara' attribuito allo Stato Parte che occupa il secondo posto nella graduatoria stabilita secondo le norme del presente capoverso;
(c) I rimanenti seggi attribuiti ad ogni regione geografica sono occupati dagli Stati Parte designati tra tutti quelli della regione in oggetto, in base ad un principio di avvicendamento o mediante elezioni.
30. Ogni membro del Consiglio esecutivo ha un rappresentante in detto organo che puo' essere accompagnato da sostituti e consiglieri.
31. Ogni membro del Consiglio esecutivo rimane in carica dalla fine della sessione della Conferenza in cui e' stato eletto, fino alla fine della seconda sessione annuale ordinaria della Conferenza successiva: tuttavia, nella prima elezione del consiglio esecutivo, saranno eletti 26 membri i quali rimarranno in carica fino alla fine della terza sessione ordinaria annuale della Conferenza tenendo debitamente conto delle proporzioni numeriche stabilite al paragrafo 28.
32. Il Consiglio esecutivo elabora il suo regolamento procedurale e lo sottopone alla Conferenza per approvazione.
33. Il Consiglio esecutivo elegge il suo Presidente tra i suoi membri.
34. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessioni ordinarie. Negli intervalli tra le sessioni puo' riunirsi tutte le volte che cio' e' necessario per l'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni.
35. Ogni membro del Consiglio esecutivo dispone di un voto.
36. Il Consiglio esecutivo prende decisioni su questioni procedurali a maggioranza di tutti i suoi membri. Il Consiglio esecutivo decide sulle questioni sostanziali a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri salvo se diversamente specificato nel presente Trattato.
Quando il problema si pone di sapere se la questione e' sostanziale o non, tale questione sara' trattata come sostanziale salvo se diversamente deciso dalla maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.
Poteri e Funzioni
37. Il Consiglio esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione.
Esso e' responsabile dinnanzi alla Conferenza ed esercita i poteri e le funzioni che gli sono conferite secondo il presente Trattato. Cio' facendo, agisce in conformita' alle raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza ed assicura che siano applicate in modo continuativo ed adeguato.
38. Consiglio esecutivo:
(a) promuove l'effettiva attuazione del Trattato ed il rispetto delle sue disposizioni;
(b) sovraintende alle attivita' del Segretariato tecnico;
(c) formula raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza riguardo all'esame di ulteriori proposte volte a promuovere le finalita' e gli scopi del presente Trattato.
(d) coopera con l'autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte;
(e) esamina e sottopone alla Conferenza il progetto di bilancio preventivo/programma annuale dell'Organizzazione, il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato, il rapporto sull'esecuzione delle sue attivita' e tutti gli altri rapporti che ritiene necessari o che la Conferenza potrebbe richiedere;
(f) prende i provvedimenti necessari per l'Organizzazione della Conferenza, in particolare la preparazione del progetto di ordine del giorno;
(g) esamina le proposte volte ad apportare emendamenti di natura tecnica o amministrativa al Protocollo o ai suoi Allegati in applicazione dell'Articolo VIII, e formula agli Stati Parte raccomandazioni per la loro adozione;
(h) Conclude a nome dell'Organizzazione, previa approvazione della Conferenza, accordi o intese con gli Stati Parte, altri Stati ed organizzazioni, e sovraintende alla loro attuazione, ad eccezione degli accordi o delle intese di cui al capoverso (i);
(i) Approva e sovraintende al funzionamento di accordi o di intese sull'attuazione delle attivita' di verifica, di comune accordo con gli Stati Parte ed altri Stati;
(j) approva i nuovi manuali operativi proposti dal Segretariato tecnico, nonche' ogni modifica ai manuali operativi esistenti eventualmente suggerita dal Segretariato tecnico.
39. Il Consiglio esecutivo puo' richiedere lo svolgimento di una sessione straordinaria della Conferenza.
40. Il consiglio esecutivo:
(a) facilita mediante scambi informativi la cooperazione tra gli Stati Parte, nonche' tra gli Stati Parte ed il Segretariato tecnico per l'attuazione del presente Trattato;
(b) facilita la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati parte in conformita' all'Articolo IV;
(c) Riceve ed esamina le richieste d'ispezione in loco ed i rapporti d'ispezione e definisce la propria azione riguardo alle prime ed ai secondi, in conformita' all'Articolo IV.
41. Il Consiglio esecutivo esamina ogni motivo di preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale inadempienza del presente Trattato e l'uso abusivo dei diritti stabiliti dallo stesso.
A tal fine il Consiglio esecutivo consulta gli Stati Parte implicati e, se opportuno, chiede ad uno Stato Parte di prendere provvedimenti per rimediare alla situazione in tempi stabiliti. Se ritiene di dover dar seguito alla questione, il Consiglio esecutivo prende, tra l'altro, una o piu' delle seguenti misure:
(a) informa tutti gli Stati Parte del problema o della questione;
(b) sottopone il problema o la questione all'attenzione della Conferenza;
(c) formula raccomandazioni alla Convenzione oppure prende una decisione, a seconda di come meglio convenga, sulle misure per rimediare alla situazione e garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato secondo l'Articolo V.
D. Il Segretariato tecnico
42. Il segretariato tecnico aiuta gli Stati parte ad applicare il presente Trattato. Esso aiuta la Conferenza ed il Consiglio esecutivo dell'esercizio delle loro funzioni. Il segretariato tecnico esercita le funzioni di verifica e le altre funzioni che gli sono conferite dal presente Trattato, come pure le funzioni delegategli dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo conformemente alle disposizioni del Trattato. Il segretariato tecnico comprende il Centro internazionale di dati, che ne fa parte integrante.
43. Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Trattato, il Segretariato tecnico, secondo l'Articolo IV ed il Protocollo, tra le altre funzioni:
(a) e' incaricato di sovraintendere e di coordinare il funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale;
(b) utilizza il Centro internazionale di dati;
(c) riceve, elabora e analizza regolarmente i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa regolarmente rapporto su tali dati; (d) fornisce assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle stazioni di monitoraggio;
(e) aiuta il Consiglio esecutivo a facilitare la consultazione ed il chiarimento tra gli Stati Parte;
(f) riceve le richieste d'ispezione in loco e le esamina, agevola l'esame di tali richieste da parte del Consiglio esecutivo, effettua i preparativi delle ispezioni in loco fornendo un supporto tecnico durante il loro svolgimento e fa rapporto al Consiglio esecutivo;
(g) negozia e, con riserva dell'approvazione preliminare del Consiglio esecutivo conclude con gli Stati Parte, gli altri Stati e le organizzazioni internazionali accordi o intese relative alle attivita' di verifica;
(h) assiste gli Stati Parte tramite la loro autorita' nazionale, per altri problemi sollevati dalla verifica dell'esecuzione del Trattato.
44. Il Segretariato tecnico elabora e aggiorna, con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo, manuali operativi per guidare l'uso dei vari componenti del regime di verifica, in conformita' con l'articolo IV ed il Protocollo. Tali manuali non sono parte integrante del presente Trattato o del Protocollo e possono essere modificati dal Segretariato tecnico con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente gli Stati Parte di qualsiasi modifica dei manuali operativi.
45. Le funzioni del Segretariato tecnico per quanto riguarda le questioni amministrative sono, fra l'altro, le seguenti:
(a) predisporre e presentare al Consiglio esecutivo il progetto di bilancio preventivo/programma dell'Organizzazione;
(b) Predisporre e sottoporre al consiglio esecutivo il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione del presente Trattato ed ogni altro rapporto eventualmente richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo;
(c) fornire un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo e agli organi sussidiari;
(d) Indirizzare e ricevere comunicazioni per conto dell'Organizzazione in relazione all'attuazione del presente Trattato;
(e) svolgere le mansioni amministrative derivanti da accordi tra l'Organizzazione ed altre organizzazioni internazionali.
46. Tutte le richieste e le notifiche indirizzate da Stati Parte all'Organizzazione sono inviate al Direttore generale tramite le autorita' nazionali. Le richieste e le notifiche devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Trattato. La risposta del Direttore generale e' formulata nella stessa lingua.
47. Ai fini della definizione del progetto di programma/bilancio preventivo dell'Organizzazione e della presentazione dello stesso al Consiglio esecutivo il Segretariato tecnico stabilisce e mantiene una precisa contabilita' di tutti i costi inerenti a ciascuna struttura del Sistema di monitoraggio internazionale.
Esso procede in maniera analoga per tutte le altre attivita' dell'Organizzazione indicate nel progetto di programma/bilancio preventivo.
48. Il Segretariato tecnico informa sollecitamente il consiglio esecutivo di qualsiasi problema incontrato durante lo svolgimento delle sue attivita' e che non e' stato in grado di risolvere per mezzo di consultazioni con lo Stato Parte interessato.
49. Il Segretariato tecnico comprende un Direttore generale che ne e' il capo ed il direttore amministrativo, nonche' il personale scientifico, tecnico e di altro tipo necessario. Il Direttore generale e' nominato dalla Conferenza su raccomandazione del Consiglio esecutivo con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta. Il primo Direttore generale e' nominato dalla Conferenza nella sua prima sessione su raccomandazione della Commissione preparatoria.
50. Il Direttore generale e' incaricato della nomina dei membri del personale, nonche' dell'Organizzazione e del funzionamento del segretariato tecnico e ne risponde alla Conferenza ed al Consiglio esecutivo. Criterio fondamentale per l'assunzione di personale e la definizione delle sue condizioni di servizio e' l'esigenza di assicurare i massimi livelli di conoscenza professionale, di esperienza, di efficienza, di competenza e d'integrita'. Solo i cittadini degli Stati Parte possono essere nominati Direttore generale, o essere assunti come ispettori, quadri, o impiegati amministrativi. Si terra' in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale in una base geografica la piu' ampia possibile. Ai fini del reclutamento, si dovra' tener conto del principio di mantenere il personale al numero minimo necessario, affinche' il segretariato tecnico possa adempiere correttamente alle sue responsabilita'.
51. Il Direttore generale puo', se necessario, e previa consultazione con il Consiglio esecutivo, istituire gruppi di lavoro temporanei di esperti scientifici per formulare raccomandazioni su problemi specifici.
52. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione e gli altri membri del personale non sollecitano ne' ricevono istruzioni da qualunque Governo o ente esterno all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi azione suscettibile di nuocere al loro statuto di funzionario internazionale dipendente unicamente dall'Organizzazione.
Il Direttore generale si assume la responsabilita' delle attivita' di una squadra ispettiva.
53. Ciascun Stato Parte rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore generale, degli ispettori, degli assistenti d'ispezione e dei membri del personale e non tenta di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni.
E. Privilegi ed immunita'
54. L'Organizzazione gode, sul territorio ed in qualsiasi altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, della capacita' giuridica e dei privilegi ed immunita' necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
55. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro sostituti e consiglieri, i rappresentanti dei membri eletti al Consiglio esecutivo assieme ai loro sostituti e consiglieri, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, ed i membri del personale dell'Organizzazione godono dei privilegi e delle immunita' necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione.
56. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui al presente Articolo sono definiti in accordi tra l'Organizzazione ed gli Stati Parte nonche' in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato dove l'Organizzazione ha la sede. Questi accordi devono essere esaminati e approvati secondo il paragrafo 26 (h) e (i).
57. Nonostante i paragrafi 54 e 55, il Direttore generale, gli ispettori, gli assistenti d'ispezione, i membri del personale del Segretariato tecnico godono, durante l'esecuzione delle attivita' di verifica, dei privilegi e delle immunita' enunciate nel Protocollo.

Trattato- art. III

ARTICOLO III
Misure di attuazione nazionale
1. Ciascun Stato Parte adotta, in conformita' con le procedure previste dalla sua Costituzione, tutte le misure richieste per l'adempimento dei suoi obblighi in base al presente Trattato. In modo particolare, prende le misure necessarie al fine di:
(a) vietare a persone fisiche e giuridiche ovunque ubicate sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione riconosciuta dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attivita' vietata ad uno Stato Parte in base al presente Trattato;
(b) vietare a persone fisiche e giuridiche di intraprendere qualsiasi attivita' di tale natura in qualsiasi luogo sotto il suo controllo; (c) vietare, in conformita' al diritto internazionale, a persone fisiche aventi la sua nazionalita' di intraprendere ogni attivita' di tale natura in qualsiasi luogo.
2. Ciascun Stato Parte coopera con gli altri Stati Parte e procura l'assistenza giuridica necessaria per facilitare l'attuazione degli obblighi secondo il paragrafo 1.
3. Ciascun Stato Parte informa l'Organizzazione delle misure che ha adottato ai sensi del presente Articolo.
4. Per adempiere agli obblighi che ha contratto in forza del presente Trattato, ogni Stato Parte designa o istituisce un'autorita' nazionale e ne informa l'Organizzazione nel momento in cui il Trattato entra in vigore nei suoi confronti. L'autorita' nazionale funge da centro nazionale per i collegamenti con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte.

Trattato- art. IV

ARTICOLO IV
VERIFICA
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Per verificare il rispetto delle disposizioni del presente Trattato, e' istituito un sistema di verifica basato sui seguenti elementi:
(a) un sistema internazionale di monitoraggio;
(b) consultazione e chiarimenti;
(c) ispezioni in loco; e
(d) misure per rafforzare la fiducia.
Al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, il sistema di verifica deve essere in grado di corrispondere ai requisiti di verifica del presente Trattato.
2. Le attivita' di verifica si basano su informazioni obiettive, sono limitate all'oggetto del presente Trattato e sono effettuate nel completo rispetto della sovranita' degli Stati Parte e nel modo meno intrusivo possibile, compatibilmente con il conseguimento degli obiettivi nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ciascun Stato Parte si astiene da qualsiasi abuso del diritto di verifica.
3. Ciascun Stato Parte s'impegna, ai sensi del presente Trattato a cooperare, attraverso la sua autorita' nazionale istituita secondo il paragrafo 4 dell'articolo III, con l'Organizzazione e con altri Stati Parte per facilitare la verifica dell'osservanza dal presente Trattato, in particolare:
(a) creando i dispositivi necessari per partecipare alle misure di verifica e stabilendo le comunicazioni necessarie;
(b) fornendo i dati ottenuti dalle stazioni nazionali che fanno parte del Sistema internazionale di monitoraggio;
(c) partecipando, come opportuno, ad una procedura di consultazione e di chiarimento;
(d) autorizzando le ispezioni in loco;
(e) partecipando, come opportuno, a misure per rafforzare la fiducia.
4. Tutti gli Stati Parte, a prescindere dai loro mezzi tecnici e finanziari, hanno, in condizioni di parita' un diritto di verifica e l'obbligo di accettare la verifica.
5. Ai fini del presente Trattato, non e' vietato ad alcun Stato Parte di utilizzare informazioni, ottenute con i mezzi tecnici nazionali di verifica compatibilmente con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, ivi compreso quello del rispetto della sovranita' degli Stati.
6. Fatto salvo il diritto degli Stati Parte di proteggere impianti, attivita' o localizzazioni sensibili non attinenti al presente Trattato, gli Stati Parte non ostacolano gli elementi del sistema di verifica del Trattato o i mezzi tecnici nazionali di verifica utilizzati secondo il paragrafo 5.
7. Ciascun Stato Parte ha diritto di prendere misure per tutelare gli impianti sensibili e impedire la divulgazione di informazioni e dati confidenziali non attinenti al presente Trattato.
8. Inoltre, saranno prese tutte le misure necessarie per proteggere la confidenzialita' di qualsiasi informazione relativa ad attivita' e strutture civili e militari, ottenuta durante le attivita' di verifica.
9. Fatto salvo il paragrafo 8, le informazioni ottenute dall'Organizzazione nell'ambito del sistema di verifica istituito dal presente Trattato sono a disposizione di tutti gli Stati Parte secondo le disposizioni pertinenti del presente Trattato e del Protocollo.
10. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate nel senso di limitare lo scambio internazionale di dati per scopi scientifici.
11. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e con altri Stati Parte per migliorare il sistema di verifica e per esaminare le possibilita' offerte da altre tecnologie di monitoraggio addizionali a livello di verifica come il rilevamento dell'impulso elettromagnetico o il monitoraggio via satellite, in vista di sviluppare, se del caso, misure specifiche per potenziare l'efficacia ed il rendimento delle operazioni di verifica dell'esecuzione del Trattato. Una volta decise, queste misure possono essere incorporate nelle disposizioni esistenti del Protocollo o sotto forma di sezioni addizionali del Protocollo, in conformita' all'Articolo VII, oppure, se del caso, essere indicate nei manuali operativi in conformita' al paragrafo 44 dell'Articolo II.
12. Gli Stati Parte s'impegnano a promuovere tra di loro una cooperazione che faciliti e consenta la loro partecipazione ad uno scambio il piu' completo possibile sulle tecnologie utilizzate per la verifica del presente Trattato, al fine di consentire a tutti gli Stati Parte di consolidare l'attuazione a livello nazionale delle misure di verifica e beneficiare dell'applicazione di tali tecnologie per scopi pacifici.
13. Le disposizioni del presente Trattato saranno attuate evitando di intralciare lo sviluppo economico e tecnologico degli Stati Parte ai fini dello sviluppo dell'applicazione dell'energia atomica a scopi pacifici.
Responsabilita' in materia di verifica del Segretariato Tecnico
14. Nell'adempiere alle proprie responsabilita' nell'area di verifica specificata nel presente Trattato e nel Protocollo, il Segretariato tecnico in cooperazione con gli Stati Parte, ai fini del presente Trattato:
(a) prende provvedimenti per ricevere e distribuire i dati ed i rapporti attinenti alla verifica del presente Trattato secondo le disposizioni dello stesso, e per disporre di un'adeguata infrastruttura di telecomunicazione mondiale;
(b) nell'ambito delle sue attivita' regolari e tramite il suo Centro internazionale di dati che e' in linea di massima l'elemento centrale del Segretariato tecnico per l'immagazzinaggio l'elaborazione dei dati:
(i) riceve e presenta le richieste di dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale;
(ii) riceve, come opportuno, i dati derivanti dalla procedura di consultazione e di chiarimento, dalle ispezioni in loco e dalle
misure per rafforzare la fiducia; e
(iii) riceve altri dati pertinenti dagli Stati Parte e dalle organizzazioni internazionali in conformita' al presente Trattato ed al Protocollo;
(c) sovrintende, coordina ed assicura il funzionamento del Sistema di monitoraggio internazionale e dei suoi componenti, nonche' del Centro internazionale di dati in conformita' ai manuali operativi pertinenti;
(d) nell'ambito delle sue attivita' regolari, elabora regolarmente e analizza i dati del Sistema di monitoraggio internazionale e fa rapporto al riguardo secondo procedure convenute per consentire una concreta verifica internazionale dell'esecuzione del Trattato e contribuire a risolvere tempestivamente le preoccupazioni circa l'osservanza delle disposizioni del Trattato;
(e) mette a disposizione tutti i dati sia allo stato naturale che elaborati, nonche' tutti i rapporti a tutti gli Stati Parte, ciascun Stato Parte assumendosi la responsabilita' dell'uso dei dati del Sistema internazionale di monitoraggio in conformita' al paragrafo 7 dell'Articolo II ed ai paragrafi 8 e 13 del presente Articolo;
(f) fornisce a tutti gli Stati Parte, in condizioni di parita', l'accesso libero e agevole a tutti i dati immagazzinati;
(g) immagazzina tutti i dati sia allo stato naturale che elaborati, nonche' tutti i documenti e rapporti;
(h) coordina ed agevola le richieste di dati addizionali provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale;
(i) coordina le richieste di dati addizionali indirizzate da uno Stato Parte ad un altro State Parte;
(j) fornisce allo Stato che ne fa richiesta, assistenza e supporto tecnico per l'installazione ed il funzionamento delle strutture di monitoraggio e dei mezzi di comunicazione corrispondenti;
(k) mette a disposizione di ogni Stato Parte che ne faccia richiesta le tecnologie utilizzate da se-stesso e dal suo Centro internazionale di dati per compilare, immagazzinare, elaborare, ed analizzare i dati relativi al sistema di verifica fare rapporto al riguardo;
(l) controlla e valuta la prestazione generale del Sistema di monitoraggio internazionale e del Centro internazionale di dati.
15. Le procedure approvate di cui il Segretariato tecnico si deve avvalere per adempiere ai suoi compiti in materia di verifica, menzionate al paragrafo 14 e dettagliate nel Protocollo sono precisate nei manuali operativi pertinenti.
B. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNAZIONALE
16. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende gli impianti per il monitoraggio sismologico, il monitoraggio dei radionuclidi compresi i laboratori omologati, il monitoraggio idroacustico, il monitoraggio mediante rilevamento degli infrasuoni nonche' i mezzi di comunicazione corrispondenti; esso beneficia del supporto del Centro internazionale di dati del Segretariato tecnico.
17. Il Sistema di monitoraggio internazionale e' posto sotto l'autorita' del Segretariato tecnico. Tutte le strutture di monitoraggio di questo sistema sono di proprieta' e gestite dagli Stati di accoglienza o che in altro modo se ne assumono la responsabilita' in conformita' al Protocollo.
18. Ciascun Stato Parte ha diritto di partecipare allo scambio internazionale di dati e di avere accesso a tutti i dati messi a disposizione del Centro internazionale di dati. Ciascun Stato Parte coopera con il Centro internazionale di dati tramite la sua autorita' nazionale.
Finanziamento del Sistema internazionale di monitoraggio
19. Per quanto riguarda le strutture incorporate nel Sistema internazionale di monitoraggio ed iscritte nelle Tavole 1-A, 2-A, 3 e 4 dell'Allegato 1 del Protocollo ed il loro funzionamento, nella misura in cui lo Stato interessato e l'Organizzazione hanno convenuto di fornire dati al Centro internazionale di dati in conformita' ai requisiti tecnici enunciati nel Protocollo e nei manuali operativi pertinenti, l'Organizzazione, come specificato negli accordi o nelle intese ai sensi del paragrafo 4 della Parte I del Protocollo, si fa carico dei costi delle seguenti operazioni:
(a) installazione di nuove strutture e miglioramento di quelle esistenti, a meno che lo Stato che ha la responsabilita' di tali strutture non si faccia carico di tali costi;
(b) il funzionamento e la manutenzione delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale ivi compreso il mantenimento della loro sicurezza materiale, se del caso, e l'applicazione di procedure approvate di autenticazione dei dati;
(c) la trasmissione dei dati (allo stato naturale o elaborati) del Sistema di monitoraggio internazionale al Centro internazionale di dati con i mezzi piu' diretti e produttivi a disponibili, in particolare (e se necessario mediante snodi di comunicazione appropriati) a partire da stazioni di monitoraggio, laboratori, strutture di analisi o centri nazionali di dati; oppure la trasmissione di questi dati (compresi se del caso i campioni) ai laboratori ed alle attrezzature di analisi a partire dalle stazioni di monitoraggio;
(d) l'analisi dei campioni per conto dell'Organizzazione;
20. Per le stazioni sismiche della rete ausiliaria riportate nella Tavola 1-B dell'Allegato 1 del Protocollo, l'Organizzazione come specificato negli accordi o nelle intese secondo il paragrafo 4 della I Parte del Protocollo, si fara' carico unicamente dei costi relativi a:
(a) la trasmissione dei dati al Centro internazionale di dati;
(b) l'autenticazione dei dati provenienti da tali stazioni;
(c) il potenziamento delle stazioni per adeguarle ai requisiti tecnici richiesti, salvo se lo Stato responsabile di tali strutture provvede ai costi relativi;
(d) in caso di necessita', l'installazione di nuove stazioni ai fini del presente Trattato qualora non esistano attualmente adeguate strutture, a meno che lo Stato che sara' responsabile di tali
strutture non provveda esso stesso a detti costi; e
(e) tutte le altre spese relative alla fornitura dei dati chiesti dall'Organizzazione, come specificato nei manuali operativi pertinenti.
21. L'Organizzazione si fara' anche carico dei costi per la fornitura a ciascun Stato Parte dei rapporti e dei servizi che lo stesso Stato ha selezionato nella gamma standard del Centro internazionale di dati secondo la sezione F della I Parte del Protocollo. Il costo per la preparazione e la trasmissione di qualsiasi dato o prodotto addizionale e' a carico dello Stato Parte richiedente.
22. Gli accordi o, se del caso le intese concluse con gli Stati Parte o gli Stati che ospitano o si assumono la responsabilita' delle strutture del Centro Dati Internazionale, includono le disposizioni per il pagamento di tali costi. Tali disposizioni possono includere modalita' secondo le quali uno Stato Parte si fa carico di una parte qualsiasi dei costi previsti ai paragrafi 19 (a) e 20 (c) e (d) per le strutture che ospita o di cui e' responsabile, beneficiando in cambio di un'adeguata riduzione del suo contributo finanziario all'Organizzazione. Tale riduzione non deve superare il 50 per cento del contributo finanziario dovuto da tale Stato Parte e potra' essere ripartita su piu' anni consecutivi. Uno Stato Parte puo' dividere questa riduzione con un altro Stato Parte mediante accordo o intesa con lo stesso e con il consenso del Consiglio esecutivo. Gli accordi o le intese menzionate nel presente paragrafo saranno approvate in conformita' all'Articolo II, paragrafi 26 (h) e 38 (i)
Modifiche al Sistema internazionale di monitoraggio
23. Tutte le misure di cui al paragrafo 11 che incidono sul Sistema internazionale di monitoraggio per via dell'aggiunta o dell'eliminazione di una o piu' tecnologie di monitoraggio saranno, una volta decise, incorporate nel presente Trattato e nel Protocollo ai sensi dell'Articolo VII, paragrafi 1 a 6.
24. Le seguenti modifiche che si propone di apportare al Sistema di monitoraggio internazionale sono considerate, con riserva dell'accordo degli Stati direttamente interessati, attinenti a questioni di natura amministrativa o tecnica ai fini dei paragrafi 7 e 8 dell'Articolo VII:
(a) modifiche del numero, stabilito nel Protocollo, delle installazioni che utilizzano una determinata tecnologia di monitoraggio;
(b) modifiche da apportare ad altre indicazioni relative ad una determinata installazione, come indicate nelle Tavole dell'Allegato 1 del Protocollo (in particolare lo Stato responsabile dell'installazione; la localizzazione dell'installazione, la sua denominazione o tipo, nonche' la sua assegnazione alla rete sismologica primaria o ausiliaria).
In linea di massima, se il Consiglio Esecutivo raccomanda ai sensi del paragrafo ( (d) dell'Articolo VII l'adozione di tali modifiche, dovra' anche raccomandare secondo il paragrafo 8 (g) Articolo VII, che tali modifiche entrino in vigore non appena il Direttore generale avra' notificato che sono state approvate.
25. In caso di qualsiasi proposta formulata ai sensi del paragrafo 24, il Direttore generale fa pervenire al Consiglio esecutivo ed agli Stati Parte, oltre alle informazioni ed alla valutazione previste al paragrafo 8 (b), Articolo VII:
(a) una valutazione tecnica della proposta,
(b) un resoconto dell'impatto amministrativo e finanziario della
proposta; e
(c) un rapporto sulle consultazioni che ha avuto con gli Stati direttamente interessati dalla proposta, con l'indicazione del loro eventuale accordo.
Accordi temporanei
26. In caso di avaria significativa o irreparabile di un'installazione di monitoraggio specificata nelle Tavole dell'Allegato 1 del Protocollo, oppure al fine di far fronte ad una riduzione temporanea del campo coperto dal servizio di monitoraggio, il Direttore generale previa consultazione e con l'accordo degli Stati direttamente interessati e con l'approvazione del Consiglio esecutivo, stipula accordi temporanei di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta in caso di necessita', con l'accordo del Consiglio esecutivo e degli Stati direttamente interessati. Tali accordi dovranno tuttavia evitare che il numero delle strutture oper- ative del Sistema di monitoraggio internazionale superi il numero prescritto per la rete in oggetto; essi dovranno conformarsi per quanto possibile ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel manuale operativo per la rete in questione e dovranno essere gestiti entro i limiti dei crediti iscritti nel bilancio preventivo
dell'Organizzazio
ne. Il Direttore generale puo' effettuare ulteriori passi per rimediare alla situazione e formulare proposte per risolverla in via definitiva. Il Direttore generale notifica tutte le Parti di ogni decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.
Intese di cooperazione con le strutture nazionali
27. Gli Stati Parte possono stabilire separatamente intese di cooperazione con l'Organizzazione per fornire al Centro internazionale di dati, dati supplementari provenienti dalle stazioni nazionali di monitoraggio che non fanno parte ufficialmente del Sistema di monitoraggio internazionale.
28. Tali intese di cooperazione possono essere stabilite come segue: (a) Su richiesta di uno Stato Parte e a spese dello stesso, il Segretariato tecnico fa quanto necessario per certificare che una determinata struttura di monitoraggio e' conforme ai requisiti tecnici ed operativi specificati nei manuali operativi pertinenti per le installazioni del Sistema di monitoraggio internazionale e provvede a far autenticare i dati relativi. Fatto salvo l'accordo del Consiglio esecutivo, il Segretariato tecnico designa quindi ufficialmente questa installazione in quanto installazione nazionale cooperativa. Il Segretariato Tecnico provvede a riconvalidare adeguatamente la certificazione relativa;
(b) Il Segretariato tecnico conserva una lista aggiornata delle installazioni nazionali cooperative e la distribuisce a tutti gli Stati Parte;
(c) Se richiesto in tal senso da uno Stato Parte, il Centro internazionale di dati puo' utilizzare i dati provenienti da installazioni nazionali cooperative, per facilitare le consultazioni ed i chiarimenti nonche' l'esame delle richieste d'ispezione in loco;
i costi di trasmissione di tali dati sono a carico di detto Stato Parte.
Le condizioni in cui i dati complementari provenienti da tali strutture sono messi a disposizione del Centro ed in cui quest'ultimo puo' chiedere la comunicazione di tali dati o la loro trasmissione accelerata o un chiarimento sono precisate nel manuale operativo per la rete di monitoraggio corrispondente.
C. Consultazione e chiarimenti
29. Fatto salvo il diritto di qualsiasi Stato Parte di richiedere un'ispezione in loco, gli Stati Parte dovrebbero, ogni qualvolta cio' sia possibile, innanzitutto fare ogni sforzo per chiarire e risolvere tra di loro o attraverso l'Organizzazione ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa una eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato.
30. Uno Stato Parte che riceve direttamente da un altro Stato Parte, una richiesta ai sensi del paragrafo 29, fornisce il chiarimento allo Stato Parte richiedente il prima possibile ma in ogni caso non piu' tardi di 48 ore dopo aver ricevuto la richiesta. Lo Stato Parte richiedente e gli Stati Parte sollecitati possono informare il Consiglio esecutivo ed il Direttore generale della richiesta e del seguito che vi e' stato dato.
31. Lo Stato Parte ha diritto di' chiedere assistenza al Direttore generale per chiarire ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa un'eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato.
32. Lo Stato Parte ha diritto di sollecitare il Consiglio esecutivo ad ottenere da un altro Stato Parte chiarimenti su ogni questione suscettibile di causare preoccupazioni circa un'eventuale inadempienza degli obblighi fondamentali del presente Trattato. In tal caso si applicheranno le disposizioni seguenti:
(a) Il Consiglio esecutivo inoltra la domanda di chiarimenti allo Stato Parte richiesto tramite il Direttore generale non piu' tardi di 24 ore dopo averla ricevuta;
(b) Lo Stato Parte richiesto fornisce il chiarimento al Consiglio esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 48 ore dopo aver ricevuto la domanda;
(c) Il Consiglio esecutivo prende nota del chiarimento e lo inoltra allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averlo ricevuto; (d) Lo Stato Parte richiedente, se ritiene il chiarimento insufficiente, ha diritto di sollecitare il Consiglio esecutivo ad ottenere ulteriori precisazioni dallo Stato Parte richiesto.
Il Consiglio esecutivo informa senza indugio tutti gli altri Stati Parte su ogni domanda di chiarimenti ai sensi del presente paragrafo come pure ogni risposta fornita dallo Stato Parte richiesto.
33. Lo Stato Parte richiedente, se ritiene che il chiarimento ottenuto in base al paragrafo 32 (d) e' insoddisfacente, ha il diritto di sollecitare una riunione del Consiglio esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono membri del Consiglio esecutivo hanno diritto di partecipare. In tale riunione, il Consiglio esecutivo esamina la questione e puo' raccomandare qualsiasi misura secondo l'Articolo V.
D. ISPEZIONI IN LOCO
Richiesta di ispezione in loco
34. Ciascun Stato Parte ha diritto, in conformita' alle disposizioni del presente Articolo e della Parte II del Protocollo, di chiedere un'ispezione in loco sul territorio o in qualsiasi altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di qualsiasi Stato Parte, o in qualsiasi area che non dipende dalla giurisdizione o dal controllo di uno Stato.
35. Scopo esclusivo di un'ispezione in loco e' di determinare se l'esplosione sperimentale di un'arma nucleare o qualsiasi altra esplosione nucleare e' stata svolta in violazione dell'Articolo I, e nella misura del possibile di raccogliere gli elementi concreti che potrebbero contribuire ad individuare ogni eventuale trasgressore.
36. Lo Stato Parte richiedente ha l'obbligo di contenere la richiesta d'ispezione in loco nella portata del presente Trattato e di fornire nella richiesta le informazioni previste al paragrafo 37. Lo Stato richiedente si asterra' da richieste d'ispezione prive di fondamento o abusive.
37. La richiesta d'ispezione in loco si appoggia sui dati raccolti dal Sistema di monitoraggio internazionale, su tutte le informazioni tecniche pertinenti ottenute conformemente ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti con i mezzi di verifica tecnici nazionali, o su una combinazione di questi due tipi di informazioni. La richiesta d'ispezione in loco dovra' contenere le informazioni previste al paragrafo 41 della II Parte del Protocollo.
38. Lo Stato Parte richiedente sottopone la richiesta d'ispezione in loco al Consiglio esecutivo e, contemporaneamente, al Direttore generale affinche' quest'ultimo vi dia immediatamente seguito.
Seguito dato ad una richiesta d'ispezione in loco
39. Il Consiglio esecutivo, quando riceve la richiesta d'ispezione in loco, procede immediatamente ad esaminarla.
40. Il Direttore generale accusa ricevuta della richiesta d'ispezione in loco indirizzata dallo Stato Parte richiedente entro due ore, e trasmette la stessa, entro sei ore, allo Stato Parte di cui si chiede l'ispezione. Il Direttore generale si accerta che la richiesta e' conforme ai requisiti specificati nel paragrafo 41 della Parte II del Protocollo e, se del caso, aiuta lo Stato Parte richiedente a presentare la richiesta; egli la comunica al Consiglio esecutivo e agli altri Stati Parte entro 24 ore.
41. Se la richiesta d'ispezione in loco e' conforme ai requisiti, il Segretariato tecnico inizia senza indugio i preparativi per l'ispezione in loco.
42. Il Direttore generale, nel ricevere una richiesta d'ispezione in loco riferentesi ad una zona d'ispezione sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, sollecita immediatamente un chiarimento a quest'ultimo al fine di precisare i fatti e risolvere ogni preoccupazione espressa nella richiesta.
43. Lo Stato Parte che riceve una richiesta di chiarimento ai sensi del paragrafo 42 fornisce al Direttore generale le spiegazioni e le informazioni pertinenti disponibili il prima possibile e non oltre 72 ore dopo aver ricevuto la domanda di chiarimenti.
44. Prima che il Consiglio esecutivo adotti qualsiasi decisione circa una richiesta d'ispezione in sito, il Direttore generale gli trasmette immediatamente tutte le informazioni supplementari disponibili presso il Sistema di monitoraggio internazionale o fornite da uno Stato Parte, sull'evento specificato nella richiesta, compresi i chiarimenti ai sensi dei paragrafi 42 e 43, nonche' ogni altra informazione del Segretariato tecnico che il Direttore generale giudica pertinente o che e' richiesta dal Consiglio esecutivo.
45. A meno che lo Stato Parte richiedente non ritiri la sua inchiesta, considerando risolto il dubbio sollevato nella richiesta d'ispezione in loco, il Consiglio esecutivo decide in merito alla richiesta secondo il paragrafo 46.
Decisioni del Consiglio Esecutivo
46. Il Consiglio esecutivo prende una decisione sulla richiesta d'ispezione in loco non oltre 96 ore dopo averla ricevuta dallo Stato Parte richiedente. La decisione di approvare l'ispezione in loco ha luogo con almeno 30 voti favorevoli di membri del Consiglio esecutivo. Se il Consiglio esecutivo non approva l'ispezione, i preparativi sono interrotti e alla richiesta non e' dato seguito.
47. Non piu' tardi di 25 giorni dopo l'approvazione secondo il paragrafo 46 di un'ispezione in loco, la squadra ispettiva trasmette al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale, un rapporto sull'andamento dell'ispezione.
Il prosieguo dell'ispezione e' considerato approvato salvo se il Consiglio esecutivo, non oltre 72 ore dopo aver ricevuto il rapporto interinale decide a maggioranza di tutti i suoi membri di non proseguire l'ispezione. Se il Consiglio esecutivo decide di non proseguire l'ispezione, si pone fine alla stessa e la squadra ispettiva lascia la zona d'ispezione ed il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile, in conformita' ai paragrafi 109 e 110 della II Parte del Protocollo.
48. Nel corso dell'ispezione in loco la squadra ispettiva puo' proporre al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale di effettuare delle perforazioni. Il Consiglio esecutivo prende una decisione su tale proposta non oltre 72 ore dopo averla ricevuta. La decisione di approvare le perforazioni e' presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio esecutivo.
49. La squadra ispettiva puo' chiedere al Consiglio esecutivo, tramite il Direttore generale, di prorogare la durata dell'ispezione per 70 giorni al massimo oltre il periodo di 60 giorni specificato nel paragrafo 4 della II Parte del Protocollo, qualora ritenga che tale proroga e' essenziale per espletare il suo mandato. La squadra ispettiva deve indicare nella sua richiesta quale delle attivita' e tecnologie elencate al paragrafo 69 della II Parte del Protocollo essa intende effettuare durante il periodo di proroga. Il Consiglio esecutivo decide riguardo alla proroga non oltre 72 ore dopo aver ricevuto la richiesta. La decisione di approvare la proroga dell'ispezione e' presa a maggioranza di tutti i membri del Consiglio esecutivo.
50. In ogni momento dopo l'approvazione del prosieguo dell'ispezione in loco secondo il paragrafo 47, la squadra ispettiva puo' raccomandare al Consiglio esecutivo, attraverso il Direttore generale, di porre fine all'ispezione. Questa raccomandazione e' considerata approvata salvo se il Consig1io esecutivo, non oltre 72 ore dopo averla ricevuta, decide a maggioranza di due terzi di tutti i membri di non approvare la chiusura dell'ispezione. In caso di chiusura dell'ispezione, la squadra ispettiva lascia la zona dell'ispezione ed il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile in conformita' ai paragrafi 109 e 110 della II Parte del Protocollo.
51. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte di cui si chiede l'ispezione possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio esecutivo sull'ispezione in loco senza votare. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato possono anche partecipare senza votare a qualsiasi ulteriore deliberazione del Consiglio esecutivo relativa all'ispezione.
52. Il Direttore generale informa entro 24 ore tutti gli Stati Parte di ogni decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo i paragrafi da 46 a 50, nonche' di tutti i rapporti, proposte, richieste e raccomandazioni indirizzate a quest'ultimo in base ai sopra menzionati paragrafi.
Seguito di un'approvazione del Consiglio esecutivo circa un'ispezione in loco
53. L'ispezione in loco approvata dal Consiglio esecutivo e' condotta senza indugio ed in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo da una squadra ispettiva designata dal Direttore generale. La squadra ispettiva giunge al punto di entrata non oltre sei giorni dopo che il Consiglio esecutivo ha ricevuto la richiesta d'ispezione in loco dallo Stato Parte richiedente.
54. Il Direttore generale rilascia un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione in loco. Il mandato d'ispezione contiene le informazioni specificate nel paragrafo 42 della II Parte del Protocollo.
55. Il Direttore generale notifica l'ispezione allo Stato Parte da ispezionare almeno 24 prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata, in conformita' al paragrafo 43 della II Parte del Protocollo.
Conduzione di un'ispezione in sito
56. Ciascun Stato Parte autorizza l'Organizzazione a procedere ad un'ispezione in loco sul suo territorio o in luoghi sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo. Tuttavia nessun Stato Parte e' tenuto ad accettare ispezioni in loco simultanee sul suo territorio o in tali luoghi.
57. In conformita' alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo, lo Stato Parte ispezionato ha:
(a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza del presente Trattato ed a tal fine, consentire alla squadra ispettiva di espletare il suo mandato;
(b) il diritto di prendere le misure che giudica necessarie per tutelare interessi di sicurezza nazionale ed evitare la divulgazione di informazioni confidenziali estranee allo scopo dell'ispezione;
(c) l'obbligo di consentire l'accesso, nell'ambito della zona d'ispezione, unicamente al fine di accertare i fatti pertinenti allo scopo dell'ispezione, in considerazione delle disposizioni del capoverso (b) e di ogni obbligo costituzionale che potrebbe dover soddisfare in materia di diritti di proprieta', perquisizione o sequestro;
(d) l'obbligo di non invocare il presente paragrafo o il paragrafo 88 della II Parte del Protocollo per occultare qualsiasi inadempienza degli obblighi che gli incombono in base all'Articolo I;
(e) l'obbligo di non impedire alla squadra ispettiva di spostarsi all'interno della zona d'ispezione e di svolgere attivita' d'ispezione in conformita' al presente Trattato ed al Protocollo.
L'"accesso", nel contesto di un'ispezione in loco, significa sia l'accesso fisico della squadra ispettiva e delle sue attrezzature d'ispezione nella zona d'ispezione, sia la conduzione delle attivita' ispettive nella stessa zona.
58. L'ispezione in loco sara' condotta nel modo meno intrusivo possibile e compatibilmente con l'esecuzione del mandato d'ispezione nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Ove possibile, la squadra ispettiva iniziera' con le procedure meno intrusive, continuando con quelle piu' intrusive solo se ritiene necessario raccogliere adeguate informazioni per chiarire i dubbi circa l'eventuale inosservanza del presente Trattato. Gli ispettori ricercano unicamente le informazioni ed i dati necessari ai fini dell'ispezione, curando di interferire il meno possibile con le normali operazioni dello Stato Parte ispezionato.
59. Lo Stato Parte ispezionato assiste la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione in loco ed agevola il suo compito.
60. Se lo Stato Parte ispezionato agendo in conformita' ai paragrafi 86 e 96 della II Parte del Protocollo, limita l'accesso all'interno della zona d'ispezione, esso dovra' fare tutto quanto gli e' ragionevolmente possibile, in consultazione con la squadra ispettiva, per dimostrare con altri mezzi il suo rispetto del presente Trattato.
Osservatori
61. La partecipazione degli osservatori e' regolamentata come segue:
a) con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte richiedente puo' inviare un rappresentante ad osservare lo svolgimento dell'ispezione in loco, che dovra' essere cittadino sia dello Stato Parte richiedente sia di Stato Parte terzo;
(b) lo Stato Parte ispezionato notifica al Direttore generale entro 12 ore dopo l'approvazione dell'ispezione in loco da parte del Consiglio esecutivo, la sua accettazione o il suo rifiuto dell'osservatore proposto;
(c) in caso di accettazione, lo Stato Parte ispezionato concede l'accesso all'osservatore secondo il Protocollo;
(d) lo Stato Parte ispezionato, di regola accetta l'osservatore proposto, ma qualora lo rifiuti, questo fatto deve essere riportato nel rapporto d'ispezione.
Quando piu' Stati Parte richiedono un'ispezione, gli osservatori che vi partecipano non possono essere piu' di tre.
Rapporti sull'ispezione in loco
62. I rapporti d'ispezione contengono:
(a) una descrizione delle attivita' svolte dalla squadra ispettiva; (b) i fatti attinenti allo scopo dell'ispezione che sono stati accertati dalla squadra d'ispezione;
(c) un resoconto dell'assistenza fornita durante l'ispezione in loco;
(d) una descrizione concreta della portata dell'accesso concesso, compresi i mezzi alternativi forniti alla squadra durante l'ispezione in loco;
(e) ogni altro particolare pertinente ai fini' dell'ispezione.
Se vi sono osservazioni divergenti degli ispettori, esse possono essere riprodotte in un allegato al rapporto.
63. Il Direttore generale puo' mette a disposizione dello Stato Parte ispezionato, progetti di rapporti d'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di far pervenire al Direttore generale entro 48 ore le sue osservazioni e spiegazioni e di indicare le informazioni ed i dati che a suo parere sono estranei allo scopo dell'ispezione e che non dovrebbero essere divulgati fuori dal Segretariato tecnico. Il Direttore generale esamina le proposte di modifiche del progetto di rapporto d'ispezione effettuato dallo Stato Parte ispezionato e, per quanto possibile, le incorpora nel progetto.
Il Direttore generale include inoltre in un annesso al rapporto d'ispezione i commenti e le spiegazioni fornite dallo Stato Parte ispezionato.
64. Il Direttore generale trasmette rapidamente il rapporto d'ispezione allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte.
Il Direttore generale trasmette quindi rapidamente al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte i risultati delle analisi di campioni fatte nei laboratori designati in conformita' al paragrafo 104 della II Parte del Protocollo, i dati pertinenti del Sistema di monitoraggio internazionale, la valutazione dello Stato Parte richiedente e quella dello Stato Parte ispezionato, nonche' ogni altra informazione che il Direttore generale giudica pertinente.
Per quanto concerne il rapporto interinale sull'andamento dell'ispezione di cui al paragrafo 47, il Direttore generale lo trasmette al Consiglio esecutivo entro il termine stabilito in detto paragrafo.
65. Il Consiglio esecutivo, secondo i suoi poteri e la sue funzioni, riesamina il rapporto d'ispezione ed ogni documento fornito ai sensi del paragrafo 64 e valuta qualsiasi dubbio per decidere se:
(a) vi e' stata un'inadempienza del presente Trattato;
(b) vi e' stato abuso del diritto di richiedere un'ispezione in sito.
66. Se, agendo in conformita' ai suoi poteri e funzioni, il Consiglio esecutivo perviene alla conclusione che potrebbe essere necessario dare ulteriormente seguito alla questione in funzione del paragrafo 65, esso adotta le misure appropriate secondo l'Articolo V.
Richieste d'ispezione in sito temerarie o abusive
67. Se il Consiglio esecutivo non approva l'ispezione in sito giudicando che la richiesta d'ispezione in sito e' temeraria o abusiva, o se pone fine all'ispezione per le stesse ragioni, il Consiglio esecutivo considera e decide se applicare misure appropri- ate per rimediare alla situazione, ivi comprese le seguenti:
(a) invitare lo Stato Parte richiedente a pagare i costi di qualsiasi preparativo effettuato dal Segretariato Tecnico;
(b) sospendere il diritto dello Stato Parte richiedente di chiedere un'ispezione in loco per un periodo di tempo che potra' esso stesso determinare;
(c) sospende il diritto dello Stato Parte richiedente di essere rappresentato al Consiglio esecutivo per un determinato periodo di tempo.
E. MISURE PER RAFFORZARE LA FIDUCIA
68. In vista di:
(a) contribuire a risolvere in tempo utile qualsiasi preoccupazione relativa all'osservanza del Trattato, che potrebbe derivare dall'interpretazione erronea dei dati di verifica relativi alle
esplosioni chimiche; e
(b) fornire assistenza per la calibratura delle stazioni che fanno parte della rete di componenti del Sistema di monitoraggio internazionale,
ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione e con altri Stati Parti per l'applicazione delle misure pertinenti enunci- ate nella Parte III del Protocollo.

Trattato- art. V

ARTICOLO V
MISURE PER RIMEDIARE AD UNA SITUAZIONE E GARANTIRE IL RISPETTO
DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO, SANZIONI COMPRESE
1. La Conferenza in considerazione tra l'altro delle raccomandazioni del Consiglio esecutivo, prende le misure necessarie enunciate nei paragrafi 2 e 3 per assicurare l'osservanza del presente Trattato e rimediare a qualsiasi situazione che contravviene alle disposizioni del presente Trattato.
2. Qualora uno Stato Parte sia stato richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo di porre rimedio ad una situazione che solleva dei problemi circa l'osservanza del Trattato, ma non ottempera alla richiesta nel termine stabilito, la Conferenza puo' decidere di limitare o di sospendere l'esercizio dei diritti e privilegi di cui lo Stato Parte gode in base al presente Trattato fino a quando la Conferenza non decide diversamente.
3. Nei casi in cui l'oggetto e le finalita' del presente Trattato potrebbero essere pregiudicati per via di una inadempienza agli obblighi fondamentali stabiliti dallo stesso, la Conferenza puo' raccomandare agli Stati Parte misure collettive conformi al diritto internazionale.
4. La Conferenza, o in alternativa il Consiglio esecutivo se il caso e' urgente, puo' sottoporre la questione, ivi comprese le
informazioni pertinenti e le conclusioni, all'attenzione delle

Trattato- art. VI

ARTICOLO VI
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualora sorgano controversie concernenti l'applicazione o l'interpretazione del presente Trattato, esse saranno risolte secondo le disposizioni pertinenti del presente Trattato ed in conformita' alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
2. Quando una controversia sorge tra due o piu' Stati Parte, o tra uno o piu' Stati Parte e l'Organizzazione, in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato, le parti interessate si consultano reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziazione o di altri mezzi pacifici, a discrezione delle parti, compreso il ricorso ad appropriati organi del presente Trattato nonche' il deferimento di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' allo Statuto della Corte. Le parti in causa tengono il Consiglio esecutivo informato delle azioni intraprese.
3. Il Consiglio esecutivo puo' contribuire alla soluzione di una controversia sorta riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato con qualunque mezzo che ritiene appropriato, compresa la profferta di buoni uffici raccomandando agli Stati Parte ad una controversia di ricercare una soluzione per mezzo di una procedura di loro scelta, sottoponendo la questione all'attenzione della Conferenza e raccomandando un limite di tempo per qualsiasi procedura approvata.
4. La Conferenza esamina, per quanto riguarda le controversie, le questioni sollevate dagli Stati Parte o sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. Se lo ritiene opportuno, la Conferenza istituisce degli organi incaricati di contribuire alla soluzione delle controversie oppure affida questo compito al paragrafo 26 (j) dell'Articolo II.
5. La Conferenza ed il Consiglio esecutivo sono abilitati individualmente, fatta salva l'autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia di fornire un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che potrebbe sorgere nell'ambito delle attivita' dell'Organizzazione. A tal fine, sara' concluso un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo II, paragrafo 38 (h).
6. Il presente Articolo non pregiudica gli Articoli IV e V.

Trattato- art. VII

ARTICOLO VII
EMENDAMENTI
1. In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Trattato ogni Stato Parte puo' proporre emendamenti al presente Trattato, al Protocollo o agli Allegati al Protocollo. Ogni Stato Parte puo' inoltre proporre modifiche, secondo il paragrafo 7, al Protocollo o ai suoi Allegati. Le proposte di emendamenti sono soggette alle pro- cedure dei paragrafi 2 a 6. Le proposte di modifiche, secondo il paragrafo 7, sono soggette alle procedure al paragrafo 8.
2. La Proposta di emendamento puo' essere considerata ed approvata solo da una conferenza di emendamento.
3. Ogni proposta di emendamento sara' comunicata al Direttore generale che la divulghera' a tutti gli Stati Parte ed al Depositario e richiedera' il parere degli Stati Parte per sapere se una conferenza di emendamento deve essere convocata per esaminare la proposta. Se, non oltre 30 giorni dopo la distribuzione del testo della proposta, una maggioranza di Stati Parte informa il Direttore generale di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta, il Direttore generale convoca una conferenza di emendamento alla quale sono invitati tutti gli Stati Parte.
4. La conferenza di emendamento ha luogo immediatamente dopo una sessione ordinaria della Conferenza, a meno che tutti gli Stati Parte favorevoli alla convocazione della conferenza di emendamento non chiedano che abbia luogo prima. Una conferenza di emendamento non puo' aver luogo meno di 60 giorni dopo la distribuzione del testo della proposta.
5. Gli emendamenti sono adottati dalla conferenza di emendamento con il voto favorevole di una maggioranza di Stati Parte e senza che nessuno Stato Parte abbia espresso un voto negativo.
6. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati Parte, il trentesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione di tutti gli Stati che hanno votato a favore nella conferenza di emendamento.
7. Per garantire la fattibilita' e l'efficacia del presente Trattato, le Parti I e III del Protocollo e gli Allegati 1 e 2 del Protocollo possono essere oggetto di modifiche secondo il paragrafo 8 solo se le modifiche proposte concernono questioni di natura amministrativa o tecnica. Tutte le altre disposizioni del Protocollo e dei suoi Allegati non sono soggette a modifiche secondo il paragrafo 8.
8. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 7 seguono la seguente procedura:
(a) Il testo della proposta di modifica e' trasmesso al Direttore generale con le informazioni necessarie. Ogni Stato Parte ed il Direttore generale possono fornire informazioni complementari ai fini dell'esame della proposta. Il Direttore generale comunica sollecitamente tale proposta e informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario;
(b) non oltre 60 giorni dopo averla ricevuta, il Direttore generale valuta la proposta per determinare le sue eventuali conseguenze sulle disposizioni e l'attuazione del presente Trattato e comunica queste informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio esecutivo;
(c) Il Consiglio esecutivo esamina la proposta alla luce di tutte le informazioni che ha a disposizione, ed in particolare accerta che la proposta si confa' ai requisiti del paragrafo 7. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la proposta il Consiglio esecutivo notifica a tutti gli Stati Parte la sua raccomandazione, accompagnata da adeguate spiegazioni, per esame. Gli Stati Parte ne accusano ricevuta entro 10 giorni;
(d) Se il Consiglio esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta, la stessa sara' considerata approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio esecutivo raccomanda di respingere la proposta, la stessa sara' considerata respinta se nessun Stato Parte si oppone a tale rigetto entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione;
(e) Se la raccomandazione del Consiglio esecutivo non riscuote l'approvazione prevista al capoverso (d), la Conferenza si pronuncia nella sessione seguente sul merito di tale proposta, in particolare sul fatto di sapere se e' conforme ai requisiti del paragrafo 7;
(f) Il Direttore generale notifica tutti gli Stati Parte ed il Depositario di qualsiasi decisione adottata in base al presente paragrafo;
(g) Le modifiche approvate in base alla procedura di cui sopra entrano in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data in cui il Direttore generale ha notificato che sono state approvate, salvo se un altro termine e' raccomandato dal Consiglio esecutivo o stabilito dalla Conferenza.

Trattato- art. VIII

ARTICOLO VIII
REVISIONE DEL TRATTATO
1. Salvo se diversamente deciso da una maggioranza di Stati Parte dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, una Conferenza di Stati Parte avra' luogo per esaminare il funzionamento e l'efficacia del presente Trattato in vista di accertare che gli obiettivi e gli scopi enumerati nel Preambolo e le disposizioni del Trattato sono in via di realizzazione. Tale revisione dovra' tener conto di tutte le innovazioni scientifiche e tecnologiche con rilevanza per il presente Trattato. In base alla richiesta di qualsiasi Stato Parte, la conferenza di revisione esamina la possibilita' di autorizzare la realizzazione di esplosioni nucleari nel sottosuolo per scopi pacifici. Se la conferenza di revisione de- cide mediante consenso che tali esplosioni nucleari possono essere autorizzate essa inizia senza indugio i suoi lavori in vista di raccomandare agli Stati Parte un emendamento al presente Trattato che impedisce di ricavare vantaggi militari da tali esplosioni nucleari.
Ogni propo
sta di emendamento a tal fine e' comunicata al Direttore generale da qualsiasi Stato Parte e sara' trattata secondo la procedura enunciata nelle relative disposizioni dell'Articolo VII.
2. In seguito, altre conferenze di revisione con lo stesso oggetto possono essere convocate ad intervalli di dieci anni, se la Conferenza cosi' decide, l'anno precedente, con la maggioranza richiesta per le questioni sostanziali. Una Conferenza sullo stesso oggetto puo' essere convocata dopo un intervallo inferiore a 10 anni, se la Conferenza cosi' decide secondo la procedura prevista per le questioni sostanziali.
3. Di regola, le conferenze di revisione hanno luogo immediatamente dopo la sessione annuale ordinaria della Conferenza prevista all'Articolo II.

Trattato- art. IX

ARTICOLO IX
DURATA E RECESSO
1. Il presente Trattato ha una durata illimitata.
2. Ciascun Stato Parte, esercitando la sua sovranita' nazionale, ha diritto di recedere dal presente Trattato qualora decida che avvenimenti eccezionali rilevanti per l'oggetto del presente Trattato hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.
3. Il recesso si effettua notificando un preavviso di sei mesi a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La notifica del recesso include un'esposizione dell'avvenimento o degli avvenimenti eccezionali che secondo lo Stato Parte hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.

Trattato- art. X

ARTICOLO X
STATUTO DEL PROTOCOLLO E DEGLI ALLEGATI
Gli Allegati al presente Trattato, il Protocollo e gli Allegati al Protocollo sono parte integrante del Trattato. Ogni riferimento al presente Trattato include gli Allegati al presente Trattato, al Protocollo ed agli Allegati al Protocollo.

Trattato- art. XI

ARTICOLO XI
FIRMA
Il presente Trattato e' aperto alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

Trattato- art. XII

ARTICOLO XII
RATIFICA
Il presente Trattato e' soggetto alla ratifica degli Stati firmatari secondo i loro rispettivi regolamenti costituzionali. T

Trattato- art. XIII

ARTICOLO XIII
ADESIONE
Ogni Stato che non ha firmato il presente Trattato prima della sua entrata in vigore puo' aderirvi successivamente in ogni momento.

Trattato- art. XIV

ARTICOLO XIV
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Trattato entra in vigore il l8O giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica di tutti gli Stati elencati all'Allegato 2 al presente Trattato ma in nessun caso prima dello scadere di un termine di due anni a partire dalla sua apertura alla firma.
2. Se il presente Trattato non e' entrato in vigore tre anni dopo la data in cui ricorre l'anniversario della sua apertura alla firma, il Depositario convoca, a richiesta della maggioranza degli Stati che hanno gia' depositato il loro strumento di ratifica una Conferenza di tali Stati. Questi determinano, nella Conferenza, in che misura il requisito stabilito all'articolo 1 e' stato soddisfatto e considerano e decidono mediante consenso quali misure potrebbero essere prese secondo il diritto internazionale per accelerare il processo di ratifica e facilitare l'entrata in vigore del presente Trattato ad una data ravvicinata.
3. Salvo se diversamente deciso nella Conferenza di cui al paragrafo 2 o da altre conferenze della stessa natura, questa procedura sara' ripetuta ad ogni successivo anniversario dell'apertura alla firma del presente Trattato, fino a quando quest'ultimo non entra in vigore.
4. Tutti gli Stati firmatari sono invitati ad assistere, come osservatori, alla Conferenza di cui al paragrafo 2 e ad ogni ulteriore conferenza indetta secondo il paragrafo 3.
5. Per gli Stati il cui strumento di ratifica o di adesionne e' depositato dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Trattato- art. XV

ARTICOLO XV
RISERVE
Gli Articoli e gli Allegati al presente Trattato non possono dar luogo a riserve. Le disposizioni del Protocollo al presente Trattato e gli Allegati al Protocollo non possono dar luogo a riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Trattato.

Trattato- art. XVI

ARTICOLO XVI
DEPOSITARIO
1. Il Segretariato generale delle Nazioni Unite e' Depositario del presente Trattato; egli registra le firme e riceve gli strumenti di ratifica o di adesione.
2. Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito circa la data di ciascuna firma, la data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vigore del presente Trattato e di ogni emendamento o modifica relativi, nonche' il ricevimento di altre notifiche.
3. Il Depositario fa pervenire ai Governi degli Stati che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito, copie certif- icate conformi del testo del presente Trattato.
4. Il presente Trattato e' registrato dal Depositario ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Trattato- art. XVII

ARTICOLO XVII
TESTI AUTENTICI
Il presente Trattato i cui testi in lingua araba, cinese, francese inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede autentici e' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Trattato-Annesso

ANNESSO 1 AL TRATTATO
LISTA DI STATI AI SENSI DELL'ARTICOLO II, PARAGRAFO 28
Africa
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Gibuti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenia, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Araba Libica, Madagascar, Malawi; Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centro-africana, Repubblica Unita di Tanzania, Rwanda, Sao Tome' & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe.
Europa Orientale
Albania, Armenia, Azerbajdzan, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Iugoslavia, Latvia, Lituania, Moldava, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, ex- Repubblica Iugoslava di Macedonia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.
America Latina ed Caraibi
Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Repubblica Dominicana, S.
Kitts e Nevis, S. Lucia, S. Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela.
Medio Oriente e Asia del Sud
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Emirati Arabi Uniti, Giordania, India, Iran (Repubblica Islamica dell')Iraq, Israele, Kazahstan, Kuwait Kyryzstan, Libano, Maldive, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Repubblica Araba Siriana, Tajikistan, Turmenistan, Yemen, Uzbekistan.
America del Nord ed Europa Occidentale
Andorra, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Santa Sede, Stati Uniti d'America.
Sud Est Asiatico, Pacifico e Estremo Oriente
Australia, Brunei Darussalam, Cambogia, Cina, Filippine, Fiji, Giappone, Indonesia, Isole Cook, Isole Solomon, Kiribati, Malesia, Isole Marshall, Micronesia (Stati Federati di), Mongolia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea Repubblica democratica popolare del Laos, Samoa, Singapore, Tailandia, Tenga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.

Trattato-Annesso 2

ANNESSO 2 AL TRATTATO
LISTA DI STATI AI SENSI DELL'ARTICOLO XIV
Lista degli Stati membri della Conferenza sul Disarmo in data 18 giugno 1996 che hanno formalmente partecipato ai lavori della sessione 1996 della Conferenza e che figurano nella Tavola 1 dell'edizione di aprile 1996 "Reattori ad energia nucleare nel mondo" dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e degli Stati membri della Conferenza sul Disarmo del 18 giugno 1996 che hanno partecipato formalmente ai lavori della sessione 1996 della Conferenza e che figurano nella Tavola 1 dell'edizione di aprile 1996 "Reattori ad energia nucleare nel mondo" dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Egitto, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Iran (Repubblica Islamica dell'), Israele, Italia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Peru, Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Repubblica democratica popolare di Corea, Slovacchia, Spagna Svezia, Svizzera, Sud Africa, Stati Uniti d'America, Ungheria, Vietnam, Zaire.

Protocollo Parte I

PROTOCOLLO DEL TRATTATO SUL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI PARTE I
SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNAZIONALE E FUNZIONI DEL CENTRO DATI INTERNAZIONALE
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Sistema di monitoraggio internazionale comprende le strutture di monitoraggio enunciate all'Articolo IV, paragrafo 16 ed i mezzi di comunicazione corrispondenti.
2. Le strutture di monitoraggio incorporate nel Sistema internazionale di monitoraggio sono quelle specificate nell'Allegato 1 al presente Protocollo. Il Sistema internazionale di monitoraggio deve conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nei manuali operativi pertinenti.
3. L'Organizzazione, in conformita' all'Articolo II, in cooperazione e consultazione con gli Stati Parte, con altri Stati e con le organizzazioni internazionali, se del caso, istituisce il Sistema di monitoraggio internazionale, ne coordina il funzionamento e la manutenzione e vi fa apportare successivamente ogni eventuale modifica o sistemazione convenuta.
4. In conformita' agli accordi o intese e secondo le procedure pertinenti, lo Stato - Parte o non - che accoglie strutture del Sistema di monitoraggio internazionale o se ne assume in altro modo la responsabilita', si accorda e coopera con il Segretariato tecnico per istituire, far funzionare, potenziare, finanziare e mantenere le strutture di monitoraggio, i laboratori omologati pertinenti ed i mezzi di comunicazione corrispondenti in zone soggette alla loro giuridizione o al loro controllo, o altrove, in conformita' al diritto internazionale. Tale cooperazione deve essere conforme alle prescrizioni relative alla sicurezza ed all'autenticazione, nonche' alle specifiche tecniche contenute nei manuali operativi pertinenti.
Lo Stato conferisce al Segretariato tecnico un diritto d'accesso alla struttura di monitoraggio per controllare il materiale ed i collegamenti di comunicazione, ed accetta di apportare al materiale ed alle procedure operative le modifiche necessarie per assicurare la conformita' alle specifiche convenute. Il Segretariato tecnico offre a tali Stati l'assistenza tecnica appropriata che il Consiglio esecutivo ritiene necessaria ai fini di un buon funzionamento della struttura nell'ambito del Sistema di monitoraggio internazionale.
5. Le modalita' di questa cooperazione tra l'Organizzazione e lo Stato - Parte o non - che ospita strutture del Sistema internazionale di monitoraggio o se ne assume in altro modo la responsabilita', sono enunciate in accordi o intese, a seconda di come convenga per ciascun caso.
B. MONITORAGGIO SISMOLOGICO
6. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati sismologici per aiutare la verifica della conformita' con il presente Trattato. Questa cooperazione comprende l'istituzione ed il funzionamento di una rete globale di stazioni di monitoraggio primarie ed ausiliarie. Tali stazioni forniscono dati, secondo le procedure approvate, al Centro internazionale di dati.
7. La rete delle stazioni primarie e' costituita dalle 50 stazioni specificate nella Tavola 1-A dell'Allegato 1 del presente Protocollo.
Tali stazioni devono conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio sismologico e lo scambio internazionale di dati sismologici. I dati ininterrottamente forniti dalle stazioni primarie sono trasmessi in linea al Centro internazionale di dati, sia direttamente sia attraverso un centro nazionale di dati nazionale.
8. Per completare la rete primaria, una rete ausiliaria di 120 stazioni fornira' informazioni, direttamente o attraverso un centro nazionale di dati al Centro internazionale di dati. Le stazioni ausiliarie da utilizzare sono elencate alla Tavola l-B dell'Allegato 1 al presente Protocollo. Le stazioni ausiliarie devono conformarsi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio sismologico e lo scambio internazionale di dati sismologici. I dati delle stazioni ausiliarie possono essere richiesti in ogni momento dal Centro internazionale di dati e saranno immediatamente disponibili mediante collegamenti diretti inter- computers sempre in funzione.
C. MONITORAGGIO DEI RADIONUCLIDI
9. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati sui radionuclidi nell'atmosfera per facilitare la verifica del rispetto del presente Trattato. Questa cooperazione comprende l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni di monitoraggio dei radionuclidi e di laboratori omologati.
La rete fornisce dati al Centro internazionale di dati secondo le procedure convenute.
10. La rete di stazioni che serve a misurare i radionuclidi nell'atmosfera comprende una rete mondiale di 80 stazioni come indicata nella Tavola 2-A dell'Annesso 1 del presente Protocollo.
Tutte le stazioni hanno la capacita' richiesta per rilevare la presenza di particelle materiali nell'atmosfera. Quaranta di loro hanno ugualmente, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, la capacita' necessaria per rilevare la presenza di gas nobili (rari) pertinenti. A tal fine la Commissione preparatoria sottopone all'approvazione della Conferenza durante la sua sessione iniziale una raccomandazione che destinato a queste 40 stazioni scelte tra quelle indicate nella Tavola 2-A dell'Annesso 1 del presente Protocollo. Nella sua prima sessione annuale ordinaria la Conferenza considera e si pronuncia riguardo ad un programma di attuazione di capacita' per il rilevamento dei gas rari nell'insieme della rete. Il Direttore generali compila un rapporto destinato alla Conferenza
sulle modalita' di
attuazione di tali capacita'. Tutte le stazioni devono essere conformi alle esigenze tecniche ed operative precisate nel Manuale operativo per il monitoraggio dei radionuclidi e lo scambio internazionale di radionuclidi.
11. La rete di stazioni di monitoraggio dei radionuclidi si appoggia su laboratori omologati dal Segretariato tecnico, secondo il manuale operativo pertinente ai fini dell'analisi in base ad un contratto stipulato con l'Organizzazione ed a titolo oneroso, dei campioni provenienti dalle stazioni di monitoraggio dei radionuclidi. I laboratori adeguatamente equipaggiati indicati alla tavola 2-B dell'Annesso 1 del presente Protocollo sono inoltre a seconda di come convenga, incaricati dal Segretariato tecnico di fare analisi complementari dei campioni provenienti da stazioni di monitoraggio dei radionuclidi. Con l'accordo del Consiglio esecutivo, altri laboratori possono essere omologati dal Segretario tecnico, come necessario, ai fini dell'analisi regolare dei campioni provenienti da stazioni di monitoraggio che funzionano manualmente. Tutti i laboratori omologati forniscono i risultati delle loro analisi al Centro internazionale di dati, soddisfacendo alle esigenze tecniche ed operative
precisate nel Manuale operativo per il monitoraggio dei radionuclidi e lo scambio internazionale di dati sui radionuclidi.
D. MONITORAGGIO IDROACUSTICO
12. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati idroacustici per aiutare la verifica dell'osservanza del presente Trattato. Questa cooperazione include l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni di monitoraggio idroacustico. Queste stazioni forniscono dati al Centro internazionale di dati secondo le procedure convenute.
13. La rete di stazioni idroacustiche e' costituita dalle stazioni indicate nella Tavola 3 dell'Allegato 1 al presente Protocollo e comprende in tutto sei stazioni ad idrofoni e cinque stazioni di rilevamento delle fasi T. Tali stazioni devono essere conformi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo per il monitoraggio idroacustico e lo scambio internazionale di dati idroacustici.
E. MONITORAGGIO INFRASUONI
14. Ciascun Stato Parte s'impegna a cooperare ad uno scambio internazionale di dati infrasonori per aiutare la verifica dell'osservanza del presente Trattato. Tale cooperazione include l'istituzione ed il funzionamento di una rete mondiale di stazioni per il rilevamento degli infrasuoni. Queste stazioni forniscono dati, secondo le procedure approvate, al Centro Dati Internazionale.
15. La rete di stazioni infrasuoni e' costituita dalle stazioni specificate nella Tavola 4 dell'Allegato 1 al presente Protocollo e comprende una rete globale di 60 stazioni. Tali stazioni devono essere conformi ai requisiti tecnici ed operativi specificati nel Manuale operativo di monitoraggio infrasuoni e lo scambio internazionale di dati infrasuoni.
E. FUNZIONI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI DATI.
16. Il Centro internazionale di dati riceve, riunisce, elabora analizza ed archivia i dati provenienti dalle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale compresi i risultati delle analisi condotte in laboratori omologati.
17. Le procedure ed i criteri standard per il vaglio dell'avvenimento che il Centro internazionale di dati deve applicare nello svolgimento delle funzioni che gli sono state conferite, in particolare per produrre dati e documenti standard e fornire agli Stati Parte una gamma di servizi standard, sono enunciate nel manuale operativo del Centro internazionale di dati e saranno gradualmente elaborate. Le procedure ed i criteri inizialmente sviluppati dalla Commissione preparatoria sono soggetti all'approvazione della Conferenza nella sua prima sessione.
Prodotti standard del Centro internazionale di dati.
18. Il Centro internazionale di dati applica regolarmente ai dati grezzi del Sistema di monitoraggio internazionale, metodi di elaborazione automatica e di analisi interattiva con l'intervento dell'uomo al fine di produrre ed archiviare i suoi dati e documenti standard per conto di tutti gli Stati Parte. Tali prodotti che sono forniti gratuitamente agli Stati Parte e che non pregiudicano la decisione definitiva sulla natura di qualsiasi avvenimento - che rimane sempre di competenza degli Stati Parte - includono:
(a) liste integrate di tutti i segnali rilevati dal Sistema di monitoraggio internazionale nonche' da liste e bollettini degli eventi standard, compresi i valori e incertezze connesse, calcolate per ciascun evento localizzato dal Centro internazionale di dati, in base ad una serie di parametri standard;
(b) bollettini standard degli eventi classificati, derivanti dall'applicazione di criteri di classificazione standard a ciascun avvenimento, da parte del Centro internazionale di dati, il quale si avvale dei parametri di caratterizzazione indicati nell'Allegato 2 al presente Protocollo, in vista di caratterizzare, di evidenziare nel bollettino standard e quindi scartare gli avvenimenti considerati corrispondenti a fenomeni naturali o a fenomeni artificiali non nucleari. Il bollettino dell'avvenimento standard indica numericamente il grado con cui ciascun avvenimento risponde o non risponde ai criteri di classificazione dell'evento. Nell'applicare la classificazione standard dell'avvenimento, il Centro internazionale di dati applica criteri validi a livello mondiale e criteri complementari per tener conto di variazioni regionali ove possibile.
Il Centro internazionale di dati migliora le sue capacita' tecniche a mano a mano che acguisisce esperienza nel funzionamento
del Sistema di mon
itoraggio internazionale;
(c) riassunti che ricapitolano i dati acquisiti ed archiviati dal Centro internazionale di dati, i prodotti del Centro, nonche' il funzionamento e la capacita' operativa del Sistema di monitoraggio internazionale e del Centro;
(d) estratti o sotto-insiemi dei prodotti del Centro internazionale di dati specificati nei capoversi (a) e (c), selezionati in base alla richiesta di uno Stato Parte.
19. Il Centro internazionale di dati effettua, senza oneri per gli Stati Parte, studi speciali a richiesta dell'Organizzazione o di uno Stato Parte volti ad ottenere, mediante un approfondita analisi tecnica, compiuta dagli esperti, dei dati provenienti dal Sistema internazionale di monitoraggio, una definizione piu' precisa dei valori attributi ai parametri standard per determinati segnali e avvenimenti.
Servizi forniti dal centro internazionali di dati agli Stati Parte 20. Il Centro internazionale di dati fornisce agli Stati Parte, in condizioni di parita' ed in tempo utile, un accesso libero ed agevole a tutti i dati del Sistema di monitoraggio internazionale (grezzi o elaborati), a tutti i prodotti del Centro internazionale di dati ed a tutti gli altri dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale e che si trovano nell'archivio del Centro, oppure funge da tramite per l'accesso nelle medesime condizioni ai dati che si trovano negli archivi delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale. I metodi per agevolare l'accesso ai dati e la loro fornitura sono i seguenti:
(a) trasmissione automatica e regolare allo Stato Parte di prodotti del Centro internazionale di dati o di prodotti scelti dallo Stato Parte e, su richiesta, dei dati del Sistema di monitoraggio internazionale scelti dallo Stato Parte;
(b) fornitura di dati o di prodotti generati all'intenzione di Stati Parte che domandano in modo specifico che determinati dati e prodotti

siano estratti dagli archivi del Centro internazionale di dati e dalle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale, compreso l'accesso elettronico interattivo alla banca dati del Centro;
(c) analisi tecnica effettuata da esperti per uno Stato Parte, senza oneri per il richiedente a condizione che si tratti di una richiesta ragionevole, dei dati del Sistema di monitoraggio internazionale e di altri dati attinenti forniti dal richiedente, al fine di aiutare quest'ultimo ad individuare la fonte di avvenimenti precisi. Il risultato di ogni analisi tecnica di questo tipo sara' considerato come un prodotto dello Stato Parte richiedente, pur essendo a disposizione di tutti gli Stati Parte.
I servizi del Centro internazionale di dati di cui ai capoversi a) e b) sono messi a disposizione gratuitamente per ciascun Stato Parte. I volumi di dati da mettere a disposizione ed il loro formato di presentazione sono indicati nel manuale operativo del Centro internazionale di dati.
Classificazione dell'avvenimento a livello nazionale
21. Il Centro internazionale di dati, se richiesto da uno Stato Parte, applica regolarmente ed automaticamente a qualsiasi suo prodotto standard i criteri di classificazione nazionali definiti da tale Stato e fornisce a quest'ultimo i risultati di tale analisi. Il servizio e' effettuato senza oneri per lo Stato Parte richiedente. Il risultato della classificazione nazionale degli avvenimenti e' considerata come un prodotto dello Stato Parte richiedente.
Assistenza Tecnica
22. Il Centro internazionale di dati fornisce su richiesta, un'assistenza tecnica individuale agli Stati Parte:
(a) aiutandoli a definire i loro bisogni in materia di selezione e di classificazione dei dati e dei prodotti;
(b) installando presso il Centro internazionale di dati, senza oneri per lo Stato Parte richiedente nella misura in cui si tratti di una richiesta ragionevole, algoritmi computerizzati o i programmi soft- ware forniti dallo Stato Parte per calcolare, per quanto concerne i segnali e gli avvenimenti, i parametri che non figurano nel Manuale operativo del Centro internazionale di dati, i risultati essendo
considerati prodotti dello Stato Parte richiedente; e
(c) aiutando gli Stati Parte a sviluppare, in un centro nazionale di dati, la capacita' di ricevere, elaborare ed analizzare i dati provenienti dal Sistema di monitoraggio internazionale.
23. Il Centro internazionale di dati rileva e fa sapere in permanenza lo stato di funzionamento delle strutture del Sistema di monitoraggio internazionale, dei collegamenti di comunicazione e dei propri sistemi di elaborazione. Esso informa immediatamente i responsabili se la prestazione operativa di qualsiasi componente non funziona al livello convenuto ed indicato nel manuale operativo pertinente.

Protocollo Parte II

PARTE II
ISPEZIONI IN LOCO
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le procedure stabilite in questa Parte sono attuate ai sensi delle disposizioni per le ispezioni in loco enunciate nell'Articolo IV.
2. L'ispezione in loco e' effettuata nella zona dove e' avvenuto l'evento che ha dato luogo alla richiesta d'ispezione in loco.
3. Il perimetro di un'ispezione in loco deve essere continuo e le sue dimensioni non devono superare 1000 chilometri quadrati. Non vi deve essere una distanza lineare superiore a 50 chilometri in qualsiasi direzione.
4. La durata di un'ispezione in loco non supera 60 giorni a decorrere dalla data dell'approvazione della richiesta d'ispezione in sito secondo l'Articolo IV, paragrafo 46, ma puo' essere prorogata al massimo di 70 giorni secondo l'Articolo IV, paragrafo 49.
5. Se il perimetro d'ispezione specificato nel mandato d'ispezione si estende al territorio o ad ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di piu' di uno Stato Parte, le disposizioni relative alle ispezioni in loco si applicheranno, come opportuno a ciascuno degli Stati Parte interessati.
6. Se il perimetro d'ispezione e' soggetto alla giuridizione o al controllo dello Stato Parte ispezionato ma e' ubicato sul territorio di un altro Stato Parte, o se occorre transitare sul territorio di un altro Stato Parte per avere accesso al perimetro d'ispezione a partire dal punto di entrata, lo Stato Parte ispezionato esercita i diritti ed adempie agli obblighi relativi a tali ispezioni secondo il presente Protocollo. In tal caso, lo Stato Parte sul cui territorio e' ubicato il perimetro d'ispezione, agevola l'ispezione e fornisce il supporto necessario per consentire alla squadra ispettiva di svolgere i suoi compiti nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta. Gli Stati Parte, sul cui territorio occorre transitare per raggiungere il perimetro d'ispezione faciliteranno tale transito.
7. Se il perimetro d'ispezione e' soggetto alla giuridizione o al controllo dello Stato Parte ispezionato ma e' ubicato sul territorio di uno Stato che non e' Parte al Trattato, lo Stato Parte ispezionato prende tutte le misure necessario per assicurare che l'ispezione possa essere svolta in conformita' al presente Protocollo. Lo Stato Parte che ha sotto la sua giuridizione o il suo controllo una o piu' perimetri situati sul territorio di uno Stato non Parte al Trattato, prende tutte le misure necessarie per garantire che lo Stato sul cui territorio il perimetro d'ispezione e' ubicato, accetti gli ispettori e gli assistenti d'ispezione designati a tale Stato Parte. Se uno Stato Parte ispezionato non e' in grado di fornire l'accesso, esso deve dimostrare che ha tuttavia preso ogni misura necessaria per fornirlo.
8. Se il perimetro d'ispezione e' ubicato sul territorio di uno Stato Parte ma si trova sotto la giuridizione o il controllo di uno Stato che non e' Parte al presente Trattato, lo Stato Parte prende tutte le misure necessarie richieste dallo Stato Parte ispezionato e dallo Stato Parte sul cui territorio il perimetro d'ispezione e' ubicato, fatte salve le regole e le prassi del diritto internazionale, per assicurare che l'ispezione possa essere svolta in conformita' con il presente Protocollo. Se uno Stato Parte non e' in grado di fornire l'accesso al perimetro d'ispezione, esso deve dimostrare che ha tuttavia preso tutte le misure necessarie per fornirlo, fatte salve le regole e le prassi del diritto internazionale.
9. Il personale della squadra ispettiva deve essere limitato al minimo necessario affinche' il mandato d'esecuzione sia debitamente eseguito. Il numero totale dei membri della squadra d'ispezione presente contemporaneamente sul territorio dello Stato Parte ispezionato non deve essere superiore a 40, salvo durante le operazioni di perforazione. Nessun cittadino dello Stato parte richiedente o dello Stato parte ispezionato e' membro della squadra d'ispezione.
10. Il Direttore generale determina il personale della squadra ispettiva e ne sceglie i membri tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione figuranti sulla lista, in considerazione delle circostanze di una particolare richiesta.
11. Lo Stato Parte ispezionato fornisce o fa il necessario affinche' siano forniti alla squadra d'ispezione i mezzi d'appoggio necessari per la squadra ispettiva, come mezzi di comunicazione, servizi d'interpretariato, mezzi di trasporto, locali, alloggio, vitto e cure mediche.
12. L'Organizzazione rimborsa allo Stato Parte ispezionato, entro un termine ragionevole dalla conclusione dell'ispezione, tutte le spese comportate dal soggiorno della squadra ispettiva e dall'esecuzione delle attivita' ufficiali di quest'ultima sul territorio di detto Stato, ivi comprese quelle comportate dai servizi di cui ai paragrafi 11 e 49.
13. Le procedure di esecuzione delle ispezioni in loco sono dettagliatamente contenute nel manuale operativo per le ispezioni in loco.
B. INTESE PERMANENTI
Designazione degli ispettori e degli assistenti all'ispezione
14. La squadra ispettiva puo' consistere di ispettori e di assistenti d'ispezione. Un'ispezione in loco puo' essere effettuata solo da ispettori qualificati specialmente designati per questa funzione.
Essi possono essere assistiti da assistenti d'ispezione specialmente designati, come il personale tecnico ed amministrativo, membri dell'equipaggio dell'aereo e gli interpreti.
15. Gli ispettori e gli assistenti all'ispezione sono designati degli Stati Parte, o, per il personale del Segretariato tecnico, dal Direttore generale in base alle loro competenze ed esperienza aventi rilevanza per lo scopo e le funzioni delle ispezioni in loco. La designazione delle persone prescelte deve essere approvata in anticipo dagli Stati Parte in conformita' al paragrafo 18.
16. Ciascun Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti del presente Trattato, informa il Direttore generale del nome, della data di nascita, del sesso, del grado, nonche' delle qualificazioni ed esperienza professionale delle persone che si propone di designare come ispettori e assistenti d'ispezione.
17. Al massimo 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, il Segretariato tecnico comunica per iscritto a tutti gli Stati Parte una lista iniziale con il nome, la nazionalita', la data di nascita, il sesso ed il grado degli ispettori e degli assistenti all'ispezione che il Direttore generale e gli Stati Parti propongono per la nomina, ed indica inoltre le loro qualifiche ed esperienza professionale.
18. Ciascuno Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della lista iniziale di ispettori e di assistenti d'ispezione proposti per la nomina. Ogni ispettore o assistente d'ispezione che figura nella presente lista e' considerato accettato salvo se uno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista, dichiara per iscritto di non accettarla. Lo Stato Parte puo' includere nella sua dichiarazione il motivo della sua opposizione. In caso di non- accettazione, l'ispettore o l'assistente d'ispezione proposto non deve procedere ne' partecipare ad ispezioni in loco sul territorio dello Stato parte che si e' opposto alla sua nomina, ne' in alcun altro luogo soggetto alla giurisdizione o al controllo di tale Stato.
Il Segretariato tecnico accusa immediatamente ricevuta dalla notifica di opposizione.
19. Ogni qualvolta il Direttore generale o uno Stato Parte propone di apportare aggiunte o modifiche alla lista degli ispettori o degli assistenti d'ispezione, gli ispettori o assistenti d'ispezione sostituti sono designati allo stesso modo delle persone che figurano nella lista iniziale. Se un ispettore o assistente d'ispezione nominato da uno Stato Parte non e' piu' in grado di svolgere le funzioni di ispettore o d'assistente d'ispezione, lo Stato Parte ne informa sollecitamente il Segretario tecnico.
20. Il Segretariato tecnico aggiorna la lista degli ispettori e assistenti d'ispezione ed informa tutti gli Stati Parte di qualsiasi aggiunta o modifica apportata alla lista.
21. Lo Stato Parte che richiede un'ispezione in sito puo' proporre che un ispettore il cui nome figura sulla lista degli ispettori e assistenti d'ispezione presti servizio come osservatore di detto Stato in conformita' al paragrafo 61 dell'Articolo IV.
22. Patto salvo il paragrafo 23, lo Stato Parte ha diritto in ogni momento di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore o assistente d'ispezione che e' gia' stata accettato. Esso informa per iscritto il Segretariato tecnico della opposizione e puo' esporre le ragioni che la motivano. Tale opposizione ha effetto 30 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretariato tecnico. Il Segretariato tecnico conferma immediatamente di aver ricevuto la notifica dell'obiezione ed informa lo Stato Parte che che si e' opposto e lo Stato Parte che ha proposto la designazione dell'interessato, della data in cui l'ispettore o l'assistente all'ispezione cessa di essere designato per quanto riguarda tale Stato Parte.
23. Lo Stato Parte che e' stato notificato di un'ispezione non tenta di far rimuovere dalla squadra ispettiva qualunque ispettore o assistente d'ispezione designato nel mandato d'ispezione.
24. Il numero di ispettori o di assistenti d'ispezione accettati da uno Stato Parte deve essere sufficiente per poter disporre di un numero appropriato d'ispettori e di assistenti d'ispezione. Se il Direttore generale ritiene che la mancata accettazione, da uno Stato Parte, di ispettori o assistenti d'ispezione proposti impedisce la designazione di un numero sufficiente d'ispettori o di assistenti d'ispezione, o ostacola in qualunque altro modo l'effettiva realizzazione degli scopi di un'ispezione in loco, egli investe il Consiglio esecutivo della questione.
25. Ciascun ispettore il cui nome figura sulla lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, riceve una formazione adeguata. Tale formazione e' impartita dal Segretariato tecnico secondo le procedure specificate nel Manuale operativo per le ispezioni in loco. Il Segretariato tecnico coordina di comune accordo con gli Stati Parte un programma di formazione per gli ispettori.
Privilegi ed Immunita'
26. Dopo aver accettato la lista iniziale di ispettori o di assistenti d'ispezione prevista al paragrafo 18 o successivamente modificata secondo il paragrafo 19, ciascun Stato Parte e' tenuto a rilasciare secondo le sue procedure nazionali e su domanda di un ispettore o di un assistente d'ispezione visti di entrata/uscita multipli o di transito ed ogni altro documento pertinente per consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare e di rimanere sul territorio di detto Stato per il solo fine di svolgere attivita' d'ispezione. Ciascun Stato Parte rilascia i visti o documenti di viaggio necessari a questo fine non oltre 48 ore dopo aver ricevuto la domanda o immediatamente all'arrivo della squadra ispettiva al punto di entrata sul suo territorio. Questi documenti sono validi per tutto il tempo necessario per consentire all'ispettore a all'assistente d'ispezione di rimanere sul territorio dello Stato Parte ispezionato per il solo fine di svolgere attivita' d'ispezione.
27. Per poter esercitare con efficienza le loro funzioni, i membri della squadra ispettiva beneficiano dei privilegi ed immunita' enunciati ai capoversi a) ad i). I privilegi e le immunita' sono concessi ai membri della squadra ispettiva nell'interesse del Trattato e non a vantaggio personale dei singoli. Tali privilegi ed immunita' sono loro concessi per tutto il periodo compreso tra il momento del loro arrivo sul territorio dello Stato Parte ispezionato ed il momento in cui lo lasciano, e, in seguito anche per gli atti da essi precedentemente effettuati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
(a) ai membri della squadra ispettiva e' concessa l'inviolabilita' di cui beneficiano gli agenti diplomatici ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del l8 aprile 1961;
(b) gli alloggi e gli uffici occupati dalla squadra ispettiva che svolge attivita' ispettive secondo il presente Trattato beneficiano dell'inviolabilita' e della protezione concessa agli alloggi degli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 dell'articolo 30 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche;
(c) i documenti e la corrispondenza della squadra ispettiva, comprese le sue registrazioni, beneficiano dell'inviolabilita' concessa a tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 dell'articolo 30 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. La squadra ispettiva ha diritto di utilizzare dei codici per le sue comunicazioni con il Segretariato tecnico;
(d) i campioni ed il materiale approvato trasportati dai membri della squadra ispettiva sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente Trattato, e sono esenti da ogni dazio doganale. I campioni pericolosi devono essere trasportati in conformita' alla regolamentazione pertinente;
(e) i membri della squadra ispettiva beneficiano delle immunita' concesse agli agenti diplomatici secondo i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche;
(f) i membri della squadra ispettiva che svolgono le attivita' di loro competenza secondo il presente Trattato beneficiano dell'esenzione da imposte e tasse concessa agli agenti diplomatici secondo l'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche;
(g) i membri della squadra ispettiva sono autorizzati ad introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato, senza dazi doganale o altri oneri, gli oggetti per uso personale ad eccezione degli articoli la cui importazione o esportazione e' vietata per legge o regolata da regolamenti di quarantena;
(h) i membri della squadra ispettiva beneficiano delle stesse agevolazioni valutarie e di cambio di quelle concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee;
e
(i) i membri della squadra ispettiva non intraprendono alcuna attivita' professionale o commerciale a fini di lucro sul territorio dello Stato Parte ispezionato.
28. Quando transitano sul territorio di Stati Parte diversi dallo Stato Parte ispezionato, i membri della squadra ispettiva beneficiano dei privilegi e delle immunita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo il paragrafo 1 l'Articolo 40, della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. I documenti e la corrispondenza, comprese le registrazioni, i campioni ed il materiale approvato da essi trasportati beneficiano dell'inviolabilita' e dell'esenzione stipulate ai capoversi c) e d) del paragrafo 27.
29. Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', i membri della squadra ispettiva hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato e nella misura in cui cio' e' compatibile con il mandato d'ispezione, di non interferire negli affari interni di detto Stato. Se lo Stato Parte ispezionato considera che vi e' stato abuso dei privilegi e delle immunita' specificate nel presente Protocollo, delle consultazioni hanno inizio tra lo Stato Parte in questione ed il Direttore generale per determinare se tale abuso si e' effettivamente verificato ed in tal caso, impedire che si ripeta.
30. L'immunita' dalla giuridizione dei membri della squadra ispettiva puo' essere abrogata dal Direttore generale in tutti i casi in cui a suo avviso l'immunita' potrebbe impedire il corso della giustizia e che puo' essere abrogata senza pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
L'abrogazione dell'immunita' deve sempre essere formale.
31. Gli osservatori beneficiano degli stessi privilegi ed immunita' di quelli concessi ai membri della squadra ispettiva secondo la presente sezione, salvo quelli concessi ai sensi del capoverso d) del paragrafo 27.
Punti d'entrata
32. Ciascun Stato Parte stabilisce i suoi punti d'entrata e fornisce al Segretariato tecnico le informazioni richieste non oltre 30 giorni dopo che il presente Trattato e' entrato in vigore nei suoi confronti. I punti d'entrata saranno prescelti in modo tale che la squadra ispettiva possa, da almeno uno di essi, raggiungere qualsiasi perimetro d'ispezione entro 24 ore. Il Segretariato tecnico indica a tutti gli Stati Parte dove si trovano i punti d'entrata. I punti d'entrata possono anche servire da punti d'uscita.
33. Ciascun Stato Parte puo' modificare i punti d'entrata a condizione di avvisarne il Segretariato tecnico. Queste modifiche divengono effettive 30 giorni dopo che il Segretariato tecnico ne e' stato avvisato informato, in modo che possa informarne debitamente tutti gli Stati Parte.
34. Se il Segretariato tecnico ritiene che non vi sono punti d'entrata sufficienti per garantire una rapida realizzazione delle ispezioni in tempo debito oppure che il fatto di modificare i punti d'entrata proposti da uno Stato parte intralcerebbe la sollecita conduzione delle ispezioni, esso si consulta con lo Stato Parte interessato per risolvere il problema.
Accordi per l'uso di aerei non di linea
35. Quando la squadra ispettiva non e' in grado di recarsi al punto d'entrata in tempo utile per mezzo di voli di linea regolari, essa puo' utilizzare degli aerei che effettuano dei voli non di linea. Non piu' tardi di 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato nei suoi confronti, ciascun Stato Parte informa il Segretariato tecnico un numero permanente di autorizzazione diplomatica per i voli non di linea di aerei che trasportano una squadra ispettiva ed il materiale necessario per l'ispezione.
L'itinerario fissato segue le rotte aeree internazionali stabilite come sono state convenute dallo Stato Parte e dal Segretariato tecnico come base dell'autorizzazione diplomatica rilasciata.
Materiale d'ispezione approvato
36. La Conferenza, nella sua prima sessione, esamina ed approva una lista del materiale da usare durante le ispezioni in loco. Ciascuno Stato Parte puo' sottoporre proposte per l'inclusione di materiale nella lista. Le specifiche per l'uso del materiale, come specificate nel manuale operativo per le ispezioni in loco, sono basate su motivi di sicurezza e di confidenzialita' in considerazione dei luoghi dove il materiale ha probabilita' di essere utilizzato.
37. Il materiale destinato ad essere utilizzato durante le ispezioni in loco si compone del materiale di base per le attivita' e tecniche d'ispezione specificate al paragrafo 69, nonche' del materiale ausiliario necessario per effettuare le ispezioni in loco nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta.
38. Il Segretariato Tecnico accerta che tutti i tipi di materiale siano disponibili per le ispezioni in loco nel momento richiesto. Se del materiale e' richiesto per un'ispezione in loco il Segretariato tecnico e' tenuto a certificare che il materiale e' stato calibrato, sottoposto a manutenzione e protetto. Per agevolare il controllo del materiale al punto d'entrata da parte dello Stato Parte ispezionato, il Segretariato tecnico fornisce una documentazione ed appone i sigilli per autenticare la certificazione.
39. Tutto il materiale a titolo permanente e' custodito dal Segretariato tecnico. Il Segretariato tecnico e' responsabile della manutenzione e della calibratura di tale materiale.
40. Se necessario, il Segretariato tecnico si accorda con gli Stati Parte affinche' questi ultimi forniscano l'equipaggiamento menzionato nella lista. Tali Stati Parte sono responsabili della manutenzione e della calibratura del materiale.
C. RICHIESTA D'ISPEZIONE IN LOCO, MANDATO D'ISPEZIONE E NOTIFICA
D'ISPEZIONE
Richiesta d'ispezione in loco
41. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 37, la richiesta d'ispezione in sito deve contenere almeno le seguenti informazioni:
(a) le coordinate geografiche e verticali previste del luogo dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, indicando l'eventuale margine di errore:
(b) i confini proposti del perimetro da ispezionare, tracciati su una carta e conformi ai paragrafi 2 e 3;
(c) lo Stato Parte o gli Stati Parte da ispezionare, o l'indicazione che il perimetro da ispezionare o una parte dello stesso non e' soggetto alla giuridizione o a controllo di uno Stato;
(d) l'ambiente probabile dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta:
(e) l'ora prevista dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, o l'indicazione dell'eventuale margine di errore;
(f) tutti i dati sui quali la richiesta si basa;
(g) i dati personali dell'osservatore proposto, se del caso;
(h) i risultati della procedura di consultazione e di chiarimento secondo l'Articolo IV, oppure la spiegazione, se del caso, dei motivi per i quali il processo di consultazione e di chiarimento non ha avuto luogo.
Mandato d'Ispezione
42. Il mandato di un'ispezione in loco contiene:
(a) la decisione del Consiglio esecutivo sulla richiesta d'ispezione in loco;
(b) il nome dello Stato Parte o degli Stati Parte da ispezionare, o l'indicazione che il perimetro d'ispezione o una parte dello stesso non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di uno Stato,
(c) il luogo ed i confini del perimetro d'ispezione indicati su una carta, in considerazione di tutte le informazioni alla base della richiesta e di ogni altra informazione tecnica disponibile, previa consultazione con lo Stato Parte richiedente;
(d) i tipi di attivita' previsti della squadra ispettiva nel perimetro d'ispezione;
(e) il punto d'entrata previsto per la squadra ispettiva;
(f) tutti i punti di transito o le basi, come opportuno;
(g) il nome del capo della squadra ispettiva;
(h) i nomi dei membri della squadra ispettiva;
(i) il nome dell'osservatore proposto, se del caso;
(j) la lista del materiale da utilizzare nel perimetro d'ispezione.
Se la decisione presa dal Consiglio esecutivo secondo paragrafi 46 a 49 dell'Articolo IV, richiede una modifica del mandato d'ispezione, il Direttore generale puo' modificare il mandato per quanto riguarda i capoversi d), h) e j), come opportuno. Il Direttore generale notifica immediatamente lo Stato Parte ispezionato di tale modifica.
Notifica dell'ispezione
43. La notifica effettuata dal Direttore generale secondo il paragrafo 55 dell'Articolo, include le seguenti informazioni:
(a) il mandato d'ispezione;
(b) la data e l'ora di arrivo prevista della squadra ispettiva al punto di entrata;
(c) i mezzi di trasporto al punto d'entrata;
(d) se del caso, il numero permanente dell'autorizzazione diplomatica rilasciata per voli non di linea;
(e) una lista del materiale che il Direttore generale chiede allo Stato Parte di mettere a disposizione della squadra ispettiva per utilizzano nel perimetro d'ispezione.
44. Lo Stato Parte ispezionato accusa ricevuta della notifica del Direttore generale non oltre 12 ore dopo avere ricevuto tale notifica.
D. ATTIVITA PRE-ISPEZIONE
Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato, attivita' al
punto di entrata e trasferimento al perimetro d'ispezione.
45. Lo Stato Parte ispezionato che e' stato avvisato dell'arrivo della squadra ispettiva provvede a far immediatamente entrare la squadra ispettiva nel suo territorio.
46. Se e' stato utilizzato un aereo non di linea per il viaggio fino al punto di entrata, il Segretariato tecnico fornisce allo Stato Parte ispezionato tramite l'autorita' nazionale, il piano di volo dell'aereo, dall'ultimo aeroporto prima di penetrare nello spazio aereo di tale Stato Parte fino al punto di entrata, almeno sei ore prima dell'ora di partenza prevista da tale aeroporto. Il piano e' registrato secondo le procedure dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale applicabili agli aerei civili. Il Segretariato tecnico include nella sezione osservazioni del piano di volo il numero permanente dell'autorizzazione diplomatica ed un'appropriata annotazione che identifica l'aereo come aereo d'ispezione. Se si tratta di un aereo militare, il Segretariato tecnico chiede preliminarmente allo Stato Parte ispezionato di concedere l'autorizzazione di penetrare nel suo spazio aereo.
47. Almeno tre ore prima della partenza prevista della squadra ispettiva dall'ultimo aeroporto precedente alla penetrazione nello spazio aereo dello Stato Parte ispezionato, quest'ultimo si accerta che il piano di volo depositato secondo le disposizioni del paragrafo 46 e' stato approvato, in modo che la squadra ispettiva possa giungere al punto d'entrata all'ora prevista.
48. Se necessario, il capo della squadra ispettiva ed il rappresentante dello Stato Parte ispezionato convengono di stabilire una base ed un piano di volo dal punto di entrata fino a questa base e, se necessario, fino al perimetro d'ispezione.
49. Lo Stato Parte ispezionato provvede o da' disposizioni per assicurare nel punto d'entrata e, se necessario, alla base e nel perimetro d'ispezione le agevolazioni richieste dal Segretariato Tecnico per il parcheggio, la sicurezza, la manutenzione corrente ed il rifornimento in carburante degli aerei della squadra ispettiva. A questi aerei o non sono applicabili tasse di d'atterraggio o di partenza ed altri oneri analoghi. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche agli aerei utilizzati per il sorvolo durante l'ispezione in loco.
50. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 51, lo Stato Parte ispezionato non impone alcun limite alla squadra ispettiva per il fatto di trasportare nel territorio di tale Stato del materiale approvato conforme al mandato d'ispezione, o di utilizzano in conformita' alle disposizioni del Trattato e del presente Protocollo.
51. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto, nel rispetto dei tempi stabiliti al paragrafo 54, di controllare alla presenza dei membri della squadra ispettiva al punto d'entrata che l'equipaggiamento e' stato approvato e omologato secondo il paragrafo 38. Lo Stato Parte ispezionato puo' rifiutare il materiale non conforme al mandato d'ispezione o che non e' stato approvato e omologato secondo il paragrafo 38.
52. All'arrivo al punto d'entrata e nel rispetto dei tempi stabiliti al paragrafo 54, il capo della squadra ispettiva presenta immediatamente al rappresentante dello Stato Parte ispezionato il mandato d'ispezione ed un piano d'ispezione iniziale preparato dalla squadra ispettiva che specifica le attivita' che la stessa dovra' svolgere. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato forniscono alla squadra ispettiva mediante carte ed altri documenti, a seconda di come convenga, informazioni generali sulle caratteristiche pertinenti del terreno naturale, sulle questioni di sicurezza e di confidenzialita' e sui provvedimenti logistici per l'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato puo' indicare i luoghi del perimetro d'ispezione che a suo parere non hanno rilevanza per i fini dell'ispezione.
53. Dopo l'esposizione informativa preliminare all'ispezione, la squadra ispettiva modifica, se del caso il piano iniziale d'ispezione in considerazione di ogni osservazione formulata dallo Stato Parte ispezionato. Il piano d'ispezione modificato sara' messo a disposizione del rappresentante dello Stato Parte ispezionato.
54. Lo Stato Parte ispezionato fa tutto quanto in suo potere per fornire assistenza alla squadra ispettiva e garantire la sicurezza del trasporto di quest'ultima, del materiale approvato specificato ai paragrafi 50 e 51 e dei bagagli, dal punto d'entrata fino al perimetro d'ispezione, non oltre 36 ore dopo l'arrivo al punto d'entrata, se nessun'altro orario e' stato convenuto nei termini indicati al paragrafo 57.
55. Per confermare che la zona in cui la squadra ispettiva e' stata trasportata corrisponde al perimetro d'ispezione specificato nel mandato d'ispezione, la squadra ispettiva ha diritto di utilizzare del materiale di localizzazione approvato. Lo Stato Parte ispezionato l'assiste in questo compito.
E. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
Regole generali
56. La squadra ispettiva adempie alle sue funzioni in conformita' alle disposizioni del Trattato e del presente Protocollo.
57. La squadra ispettiva inizia le sue attivita' d'ispezione nel perimetro d'ispezione il prima possibile ma in ogni caso non oltre 72 ore dopo il suo arrivo al punto d'entrata.
58. Le attivita' della squadra ispettiva sono organizzate in modo tale che i suoi membri possono svolgere le loro funzioni nei termini stabiliti e con l'efficacia richiesta, arrecando il minor disturbo possibile allo Stato Parte ispezionato ed alla zona ispezionata.
59. Se lo Stato Parte ispezionato e' richiesto ai sensi del paragrafo 43(e), o durante l'ispezione, di mettere a disposizione della squadra ispettiva del materiale utile nel perimetro d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato soddisfa questa richiesta nella misura del possibile.
66. Durante l'ispezione in sito, la squadra ispettiva ha in particolare:
(a) il diritto di determinare come l'ispezione deve procedere, compatibilmente con il mandato d'ispezione ed in considerazione di qualsiasi provvedimento preso dallo Stato Parte ispezionato conformemente alle disposizioni per l'accesso regolamentato;
(b) il diritto di modificare il piano d'ispezione se cio' e' necessario per garantire l'efficace esecuzione dell'ispezione;
(c) l'obbligo di tener conto di raccomandazioni e di modifiche formu- late dallo Stato Parte ispezionato riguardo al piano d'ispezione;
(d) il diritto di chiedere chiarimenti in relazione alle ambiguita' che potrebbero emergere durante l'ispezione;
(e) l'obbligo di utilizzare solo le tecnologie specificate nel paragrafo 69 e di astenersi da attivita' estranee ai fini dell'ispezione. La squadra raccoglie e documenta i fatti materiali aventi rilevanza agli scopi dell'ispezione, ma non ricerca ne' documenta dati d'informazione materiali che esulano manifestamente dagli scopi dell'ispezione. Tutto il materiale raccolto e successivamente considerato non pertinente e' restituito allo Stato Parte ispezionato;
(f) l'obbligo di tener conto e di includere nel suo rapporto dati e spiegazioni sulla natura dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, forniti dallo Stato Parte ispezionato facendo ricorso alle sue reti di monitoraggio nazionale o ad altre fonti e di incorporare tali dati e spiegazioni nel suo rapporto;
(g) l'obbligo di fornire allo Stato Parte ispezionato, a sua richiesta, copie delle informazioni e dei dati raccolti nel perimetro d'ispezione;
(h) l'obbligo di rispettare i regolamenti dello Stato Parte ispezionato in materia di confidenzialita' e di sicurezza e di sanita'.
61. Durante l'ispezione in loco, lo Stato Parte ispezionato ha, tra l'altro:
(a) il diritto di fare in ogni momento raccomandazioni alla squadra ispettiva riguardo ad un'eventuale modifica del piano d'ispezione;
(b) il diritto e l'obbligo di designare un rappresentante per i collegamenti con la squadra ispettiva;
(c) il diritto di far accompagnare la squadra ispettiva da rappresentanti durante lo svolgimento delle sue mansioni, e di fare osservare da tali rappresentanti tutte le attivita' d'ispezione svolte dalla squadra ispettiva. Cio' non dovra' ne' ritardare, ne' intralciare in qualsiasi modo la squadra ispettiva nell'esercizio delle sue funzioni;
(d) il diritto di fornire nuovi elementi d'informazione e di chiedere che siano raccolti ed accertati fatti materiali supplementari che giudica utili per l'ispezione;
(e) il diritto di esaminare tutti i prodotti fotografici e metrologici come pure i campioni, e di conservare tutte le fotografie o parti delle stesse che indicano siti sensibili e che non hanno rilevanza ai fini dell'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di ricevere una copia di tutti i prodotti fotografici e metrologici. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare gli originali ed i prodotti di prima generazione delle fotografie scattate e di mettere fotografie o parti di fotografie sotto sigillo comune in un luogo situato sul suo territorio. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di fornire il proprio cine-operatore per scattare fotografie o riprendere le immagini video come richiesto dalla squadra ispettiva; se non lo fa, queste funzioni saranno esercitate dai membri della squadra ispettiva;
(f) il diritto di fornire alla squadra ispettiva dati e spiegazioni sulla natura dell'avvenimento che ha dato luogo alla richiesta, e per ottenere le quali ha dovuto far ricorso alle sue reti di monitoraggio nazionali o ad altre fonti;
(g) l'obbligo di fornire alla squadra ispettiva tutti i chiarimenti necessari per risolvere qualsiasi ambiguita' manifestatasi durante 1'ispezione.
Comunicazioni
62. I membri della squadra ispettiva hanno diritto di comunicare tra di loro e con il Segretariato tecnico in ogni momento durante l'ispezione in loco. A tal fine, possono utilizzare il loro materiale debitamente approvato e omologato, con il consenso dello Stato Parte ispezionato, qualora quest'ultimo non fornisca loro l'accesso ad altri mezzi di telecomunicazioni.
Osservatore
63. In conformita' del paragrafo 61 dell'Articolo IV, lo Stato Parte richiedente si collega con il Segretariato tecnico per coordinare l'arrivo dell'osservatore allo stesso punto d'entrata o nella stessa base della squadra ispettiva, entro un termine ragionevole rispetto all'arrivo della squadra ispettiva.
64. L'osservatore ha diritto, per tutta la durata dell'ispezione, di mantenersi in comunicazione con l'ambasciata dello Stato Parte richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o, in assenza di ambasciata, con lo stesso Stato Parte richiedente.
65. L'osservatore ha diritto di giungere sul perimetro d'ispezione e di avervi accesso, anche al suo interno, come concesso dallo Stato Parte ispezionato.
66. L'osservatore ha diritto di formulare raccomandazioni alla squadra ispettiva durante tutta l'ispezione.
67. Durante tutta l'ispezione, la squadra ispettiva terra' l'osservatore informato circa lo svolgimento dell'ispezione ed i suoi riscontri.
68. Durante tutta l'ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornisce o da' disposizioni perche' l'osservatore possa avvalersi di mezzi d'appoggio analoghi a quelli concessi alla squadra ispettiva come descritto al paragrafo 11. Tutti i costi relativi al soggiorno dell'osservatore sul territorio dello Stato Parte ispezionato sono a carico dello Stato Parte richiedente.
Attivita' e tecniche d'ispezione
69. Possono essere effettuate le seguenti attivita' d'ispezione ed applicate le seguenti tecniche nel rispetto delle disposizioni sull'accesso regolamentato, la raccolta, la manipolazione e l'analisi di campioni, e sui sorvoli:
(a) determinazione della posizione dall'alto, o in superficie, per confermare i confini del perimetro d'ispezione e stabilire le coordi- nate dei luoghi ivi contenuti, a titolo di supporto delle attivita' d'ispezione;
(b) osservazioni visive, riprese fotografiche e video ed immagini a multispettro, comprese le misurazioni infrarosse in superficie, sotto la superficie e dall'alto, per scoprire anomalie o manufatti;
(c) misurazione dei livelli di radioattivita' al di sopra della superficie e sotto la superficie, mediante monitoraggio dell'irradiamento gamma e analisi con risoluzione energetica dall'alto, in superficie o sotto la superficie, per ricercare ed identificare anomalie nelle radiazioni;
(d) prelievo di campioni nell'ambiente ed analisi di solidi, liquidi e gas al di sopra della superficie, in superficie o sotto la superficie, per individuare le anomalie;
(e) monitoraggio sismologico passivo degli effetti dell'urto eseguito per localizzare la zona di ricerca e facilitare la determinazione della natura dell'avvenimento;
(g) sismometria della risonanza e prospezione sismica attiva per reperire e localizzare anomalie sotterranee, ivi comprese cavita' e zone di macerie;
(g) cartografia del campo magnetico e del campo gravitazionale, misurazione per mezzo di radar a penetrazione di suolo e misurazioni della conduttivita' elettrica in superficie e dall'alto, a seconda di come convenga, per individuare anomalie e manufatti;
(h) perforazioni per ottenere campioni radioattivi.
70. Entro 25 giorni dopo l'approvazione dell'ispezione in loco in conformita' al paragrafo 46 dell'articolo IV, la squadra ispettiva ha diritto di eseguire tutte le attivita' e di fare uso di tutte le tecnologie indicate al paragrafo 69 da (a) ad (e). Dopo che il prosieguo dell'ispezione e' stato approvato secondo il paragrafo 47 dell'Articolo IV, la squadra ispettiva ha diritto di svolgere qualsiasi attivita' e di fare uso di qualunque tecnologia elencata al paragrafo 69 da (a) a (g). La squadra ispettiva effettua perforazioni solo con l'approvazione del Consiglio Esecutivo secondo il paragrafo 48 dell'Articolo IV. Se la squadra ispettiva chiede una proroga della durata dell'ispezione secondo il paragrafo 49 dell'Articolo IV; deve specificare nella sua richiesta quale delle attivita' e tecniche elencate al paragrafo 69 essa intende effettuare per poter espletare il suo mandato.
Sorvoli
71. La squadra ispettiva ha diritto di effettuare durante l'ispezione in loco un sorvolo sul perimetro d'ispezione per localizzare in generale il perimetro la zona perimetro d'ispezione, delimitando e posizionando al meglio i luoghi delle attivita' d'ispezione al suolo e facilitando la raccolta di prove concrete utilizzando il materiale specificato al paragrafo 79.
72. Il sorvolo del perimetro d'ispezione deve essere effettuato, per quanto fattibile il prima possibile. La durata totale del sorvolo non deve eccedere 12 ore.
73. Possono essere effettuati sorvoli supplementari durante i quali si utilizza il materiale specificato ai paragrafi 79 e 80, fatto salvo l'accordo dello Stato Parte ispezionato.
74. L'area coperta dai sorvoli non deve estendersi al di la' del perimetro d'ispezione.
75. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di imporre limitazioni, oppure, in casi eccezionali e con ragionevoli giustificazioni, di vietare il sorvolo dei siti sensibili che hanno rilevanza ai dell'ispezione. Possono essere oggetto di limitazioni l'altitudine del volo, il numero di passaggi e di giri circolari, la durata del volo stazionario, il tipo di aereo utilizzato, il numero di ispettori a bordo ed il tipo di misurazione o di osservazione che e' stato effettuato. Se la squadra ispettiva giudica che le limitazioni o i divieti di sorvolo di siti sensibili puo' impedire l'espletamento del suo mandato, lo Stato Parte ispezionato fara' tutto cio' che gli e' ragionevolmente possibile per fornire mezzi alternativi d'ispezione.
76. I sorvoli sono eseguiti secondo un piano di volo debitamente comunicato ed approvato secondo le regole ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato in materia di circolazione aerea. I regolamenti di questo Stato in materia di sicurezza della navigazione aerea sono rigorosamente rispettati per tutto il tempo delle operazioni di volo.
77. Durante le operazioni di sorvolo, l'atterraggio e' di regola autorizzato solo per fini di scalo o di rifornimento.
78. I sorvoli sono effettuati alle altitudini richieste dalla squadra ispettiva compatibilmente con le attivita' da effettuare e le condizioni di visibilita', e con i regolamenti dello Stato Parte ispezionato in materia di circolazione aerea e di sicurezza, ed al proprio diritto di proteggere i dati d'informazione sensibili che non hanno rilevanza ai fini dell'ispezione. I sorvoli sono effettuati fino ad un'altitudine massima di 1500 metri al di sopra della superficie.
79. Nei sorvoli effettuati secondo i paragrafi 71 e 72, puo' esser utilizzato a bordo dell'aereo il seguente materiale:
(a) binocoli da campo;
(b) materiale di localizzazione passiva;
(c) cineprese;
(d) macchine fotografiche manuali.
80. Per ogni sorvolo supplementare effettuato ai sensi del paragrafo 73, gli ispettori a bordo dell'aereo possono inoltre utilizzare equipaggiamenti portatili e di facile installazione per ottenere:
(a) immagini multi-spettrali (in particolare nell'infrarosso);
(b) spettroscopia gamma;
(c) cartografia del campo magnetico.
81. I sorvoli sono effettuati con un aereo relativamente lento munito di un'ala fissa o rotante. L'aereo deve consentire una visione ampia e non ostruita della superficie sottostante.
82. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di fornire un suo aereo preliminarmente equipaggiato in conformita' ai requisiti tecnici enunciati nel manuale operativo pertinente, nonche' l'equipaggio. In mancanza, l'aereo sara' fornito o noleggiato dal Segretariato tecnico.
83. Se l'aereo e' fornito o noleggiato dal Segretariato tecnico, lo Stato Parte ispezionato ha diritto di controllarlo per accertare che sia equipaggiato con il materiale d'ispezione approvato. Tale controllo deve essere terminato entro il termine specificato al paragrafo 57.
84. Il personale a bordo dell'aereo si compone di:
(a) il numero minimo di membri d'equipaggio necessario per il funzionamento in sicurezza dell'aereo;
(b) fino a quattro membri della squadra ispettiva;
(c) fino a due rappresentanti dello Stato Parte ispezionato;
(d) un osservatore, se esiste, fatto salvo l'accordo dello Stato Parte ispezionato;
(e) un interprete, se necessario.
85. Le procedure per l'attuazione dei sorvoli sono dettagliate nel manua1e per le ispezioni in loco.
Accesso regolamentato
86. La squadra ispettiva ha diritto di accedere al perimetro d'ispezione secondo le disposizioni del Trattato e del presente Protocollo.
87. Lo Stato Parte ispezionato fornisce l'accesso all'interno del perimetro d'ispezione nei tempi fissati al paragrafo 57.
88. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 57 e paragrafo 86 di cui sopra, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato includono:
(e) il diritto di prendere misure per proteggere gli impianti ed i siti sensibili in conformita' al presente Protocollo;
(b) l'obbligo, in caso di restrizioni di accesso all'interno del perimetro d'ispezione, di fare tutto quanto gli e' ragionevole possibile per conformarsi a requisiti del mandato d'ispezione con mezzi alternativi. La soluzione di problemi relativi a uno o piu' operazioni d'ispezione non dovra' ne' ritardare ne' ostacolare l'espletamento, da parte della squadra ispettiva, di altre attivita' d'ispezione;
(c) il diritto di prendere la decisione definitiva per ogni accesso concesso alla squadra ispettiva, in considerazione dei suoi obblighi in forza del presente Trattato e delle disposizioni relative all'accesso regolamentato.
89. Ai sensi del paragrafo 57 (b) dell'Articolo IV, e del paragrafo 88 (a) di cui sopra, lo Stato Parte ispezionato ha diritto di prendere, in tutto il perimetro d'ispezione, misure per proteggere gli impianti ed i siti sensibili e impedire la divulgazione di informazioni confidenziali senza rilevanza ai fini dell'ispezione.
Tali misure possono includere, tra l'altro:
(a) la ricopertura di pannelli d'affissione, depositi e materiale sensibile;
(b) di limitare le misurazioni dell'attivita' dei radionuclidi e delle radiazioni nucleari alla determinazione della presenza o dell'assenza dei tipi ed energie d'irradiamento rilevanti ai fini dell'ispezione;
(c) di limitare il prelievo e l'analisi di campioni alla determinazione della presenza o dell'assenza di prodotti radioattivi o di altri prodotti rilevanti ai fini dell'ispezione;
(d) regolamentare l'accesso agli edifici ed altre strutture, in
conformita' con i paragrafi 90 e 91; e
(e) dichiarare l'accesso limitato di alcuni siti secondo i paragrafi da 92 a 96.
90. L'accesso agli edifici ed altre strutture e' rinviato fino a dopo l'approvazione del prosieguo dell'ispezione in loco secondo il paragrafo 47 dell'Articolo IV, salvo per l'accesso ad edifici e altre strutture che contengono l'ingresso ad una miniera, ad altri scavi o a caverne di ampio volume non accessibili in altro modo. La squadra d'ispezione puo' solo passare attraverso gli edifici e le strutture di cui sopra secondo le istruzioni dello Stato Parte ispezionato, per entrare in dette miniere, caverne o altri scavi.
91. Se, dopo che il prosieguo dell'ispezione e' stato approvato secondo il paragrafo 47 dell'articolo IV, la squadra d'ispezione dimostra credibilmente allo Stato Parte ispezionato che l'accesso agli edifici e ad altre strutture e' necessario al fini dell'espletamento del mandato d'ispezione e che le attivita' autorizzate nel mandato non possono essere effettuate dall'esterno, la squadra ispettiva ha diritto di accedere a tali edifici o ad altre strutture. Nel chiedere l'accesso ad un edificio o ad una struttura specifica, il capo della squadra ispettiva deve indicare lo scopo di tale accesso, il numero esatto di ispettori e le attivita' che prevede effettuare. Le modalita' di accesso sono negoziate dalla squadra ispettiva con lo Stato Parte ispezionato. Quest'ultimo ha diritto di limitare, o, in casi eccezionali e con giustificazioni ragionevoli, di vietare l'accesso ad edifici ed altre strutture.
92. Nessuno dei siti ad accesso limitato, dichiarati secondo il paragrafo 89 (e), deve misurare piu' di 4 chilometri quadrati. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di dichiarare fino a 50 chilometri quadrati di siti ad accesso limitato. Se si dichiara piu' di un sito ad accesso limitato, ciascun sito deve essere separato da un altro sito da una distanza minima di 20 metri. Ogni sito ad accesso limitato deve avere confini chiaramente definiti ed accessibili.
93. La superficie, la posizione ed i confini dei siti ad accesso limitato devono essere comunicati al capo della squadra ispettiva non piu' tardi del momento in cui la squadra ispettiva chiede l'accesso ad un luogo che contiene un sito di questo genere o parte di esso.
94. La squadra ispettiva ha diritto di collocare del materiale e di provvedere alle sistemazioni necessarie per svolgere l'ispezione fino al confine di un sito ad accesso limitato.
95. La squadra d'ispezione e' autorizzata ad osservare visualmente tutti i luoghi all'aperto all'interno del sito ad accesso limitato dai confini del sito.
96. La squadra ispettiva deve fare ogni sforzo ragionevole per espletare il suo mandato d'ispezione all'esterno dei siti ad accesso limitato, prima di domandare l'accesso a tali siti. Se, in qualsiasi momento, la squadra ispettiva dimostra credibilmente allo Stato Parte ispezionato che le attivita' richieste ed autorizzate nel mandato non possono essere effettuate dall'esterno del sito, e che l'accesso ad un sito ad accesso limitato e' indispensabile ai fini dell'espletamento del mandato, l'accesso e' concesso ad alcuni membri della squadra ispettiva per compiere determinate attivita' all'interno del sito. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di schermare o di proteggere in altro modo il materiale, gli oggetti e l'equipaggiamento sensibile che non ha rilevanza ai fini dell'ispezione. Il numero di ispettori deve essere limitato al minimo indispensabile per l'adempimento dei compiti connessi con l'ispezione. Le modalita' dell'accesso sono negoziate dalla squadra ispettiva con lo Stato Parte ispezionato.
Prelievo, manipolazione e analisi dei campioni
97. Fatte le disposizioni dei paragrafi da 86 a 96, e da 98 a 100, la squadra ispettiva ha diritto di prelevare nel perimetro d'ispezione dei campioni pertinenti e di portarli fuori dal perimetro.
98. ogni qualvolta cio' sia possibile, la squadra ispettiva analizza i campioni in loco. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato hanno diritto di essere presenti quando i campioni sono analizzati in loco. A richiesta della squadra ispettiva, lo Stato Parte ispezionato fornisce assistenza, secondo le procedure convenute, per l'analisi dei campioni in loco. La squadra ispettiva ha diritto di inviare dei campioni fuori dal sito per analizzarli in laboratori designati dall'Organizzazione solo se dimostra che le indispensabili analisi di campioni non possono essere effettuate in loco.
99. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare una parte di tutti i campioni prelevati quando questi campioni sono analizzati, e puo' fare un duplicato dei campioni.
l00. Lo Stato parte ispezionato ha diritto di chiedere la restituzione di ogni campione, a parte di campione non utilizzato.
101. I laboratori designati fanno l'analisi fisica e chimica dei campioni trasferiti fuori dal sito per essere analizzati. Le modalita' di tali analisi sono specificate nel Manuale operativo delle ispezioni in loco.
102. Il Direttore generale e' responsabile in primo luogo della sicurezza, dell'integrita' e della conservazione dei campioni. E' di sua competenza assicurare che la confidenzialita' dei campioni trasferiti fuori dal sito per essere analizzati sia protetta. Al riguardo il Direttore generale si conforma alle procedure contenute nel Manuale operativo per le ispezioni in loco. Il Direttore generale, in tutti i casi:
(a) instaura un sistema rigoroso per il prelievo, la manipolazione, il trasporto e l'analisi dei campioni;
(b) omologa i laboratori designati per effettuare i diversi tipi di analisi;
(c) sovraintende alla normalizzazione del materiale e dei metodi utilizzati nei laboratori designati, nonche' del materiale d'analisi mobile e dei metodi utilizzati in connessione con detto materiale mo- bile;
(d) segue il controllo di qualita' e l'applicazione generale delle norme per quanto riguarda l'omologazione di questi laboratori, il materiale mobile e le procedure applicate;
(e) seleziona tra i laboratori designati quelli che dovranno fare delle analisi o effettuare altri compiti in relazione ad indagini specifiche.
103. Quando occorre effettuare un'analisi fuori dal sito, i campioni devono essere analizzati in almeno due laboratori designati. Il Segretariato tecnico si accerta che le analisi vengano effettuate rapidamente. I campioni sono contabilizzati dal Segretariato tecnico ed ogni campione o parte di campione inutilizzato dovra' essere restituita al Segretariato tecnico.
104. Il Segretariato tecnico compila i risultati delle analisi di laboratorio dei campioni rilevanti ai fini dell'ispezione. In conformita' al paragrafo 63 dell'Articolo IV, il Direttore generale trasmette rapidamente questi risultati allo Stato Parte ispezionato affinche' quest'ultimo possa formulare le sue osservazioni, e successivamente al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte, allegando informazioni dettagliate sul materiale ed i metodi utilizzati dai laboratori designati.
Svolgimento di ispezioni in zone che non sono soggette alla giuridizione o al controllo di alcun Stato.
105. Nel caso di un'ispezione in una zona che non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di alcun Stato, il Direttore generale si consulta con gli Stati Parte interessati per stabilire di comune accordo i punti di transito e le basi che faciliteranno il rapido arrivo della squadra ispettiva nel perimetro d'ispezione.
106. Gli Stati Parte sul di cui territorio sono situati i punti di transito o le basi forniscono per quanto possibile l'assistenza necessaria per facilitare l'ispezione, avviando la squadra ispettiva, i suoi bagagli ed il suo materiale fino al perimetro d'ispezione e offrendo i servizi d'appoggio specificati al paragrafo 11.
L'Organizzazione rimborsa gli Stati Parte che hanno fornito assistenza, di tutti i costi da essi sostenuti.
107. Con riserva dell'approvazione del Consiglio esecutivo, il Direttore generale puo' stipulare intese permanenti con gli Stati Parte per facilitare la fornitura di assistenza qualora l'ispezione in loco debba essere effettuata in una zona che non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di uno Stato.
108. Se uno o piu' Stati Parte hanno svolto indagini su un avvenimento poco chiaro in una zona che non e' soggetta alla giuridizione o al controllo di alcun Stato prima che sia stata presentata una richiesta d'ispezione in detta zona, il Consiglio esecutivo potra' tener conto di tutti i risultati delle loro indagini ai fini delle sue deliberazioni, secondo l'Articolo IV.
Procedura da seguire dopo l'ispezione
109. Al termine dell'ispezione, la squadra ispettiva s'incontra con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato per passare in rassegna i risultati preliminari ottenuti dalla squadra ispettiva e per chiarire ogni eventuale ambiguita'. La squadra ispettiva fornisce per iscritto al rappresentante dello Stato Parte ispezionato i risultati preliminari che ha ottenuto in secondo un determinato modello di presentazione; inoltre essa fornisce una lista di tutti i campioni prelevati e di altri elementi asportati dal perimetro d'ispezione in conformita' al paragrafo 98. Questo documento e' firmato dal capo della squadra ispettiva. Il rappresentante dello Stato Parte ispezionato lo controfirma per dimostrare di aver preso nota del suo contenuto del documento. La riunione si conclude non oltre 24 ore dopo la fine dell'ispezione.
Partenza
110. Terminate le procedure seguenti la fine dell'ispezione, la squadra ispettiva e l'osservatore lasciano il prima possibile il territorio dello Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionato fa tutto il possibile per fornire assistenza alla squadra ispettiva e per assicurare la sicurezza del suo trasporto, del materiale e dei bagagli fino al punto di uscita. Salvo se diversamente stabilito tra lo Stato Parte ispezionato e la squadra ispettiva, il punto utilizzato per l'uscita e' lo stesso di quello utilizzato per l'entrata.

Protocollo Parte III

PARTE III
MISURE PER RAFFORZARE LA FIDUCIA
1. Ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 68, ciascun Stato Parte notifica a titolo volontario il Segretariato tecnico di qualsiasi esplosione chimica che utilizza 300 tonnellate o piu' di materiale esplosivo equivalente-TNT fatto esplodere in un'unica deflagrazione ovunque sul suo territorio o in qalsiasi posto sotto la sua giuridizione o il suo controllo. Se possibile tale notifica dovra' essere data in anticipo, ed includere dettagli sulla posizione, l'ora, la quantita' ed il tipo di esplosivo utilizzato, nonche' sulla configurazione e lo scopo previsto dell'esplosione.
2. Ciascun Stato Parte a titolo volontario ed il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, deve fornire al Segretariato tecnico e aggiornare successivamente, ad intervalli annuali, le informazioni relative all'uso a livello nazionale di ogni altra esplosione chimica superiore all'equivalente-TNT di 300 tonnellate. In modo particolare lo Stato Parte dovrebbe notificare: (a) le posizioni geografiche dei siti dove le esplosioni hanno origine;
(b) la natura delle attivita' che le producono ed il profilo generale e la frequenza di tali esplosioni;
(c) ogni altro dettaglio pertinente, se disponibile; e
dovra' aiutare il Segretariato tecnico a chiarire le origini di ogni avvenimento di tale natura rilevato dal Sistema internazionale di monitoraggio.
3. Uno Stato Parte puo', su base volontaria e su base reciprocamente accettabile, invitare i rappresentanti del Segretariato tecnico o di altri Stati Parte a visitare i siti nell'ambito del suo territorio di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Per calibrare il Sistema internazionale di monitoraggio, gli Stati Parte possono collegarsi con il Segretariato tecnico per effettuare esplosioni chimiche calibrate a fornire informazioni pertinenti su esplosioni chimiche pianificate per altri scopi.

Annesso 1

ANNESSO 1 DEL PROTOCOLLO


Tabella 1-A
Lista delle stazioni sismologiche che costituiscono la rete primaria====================================================================
Stato responsabile Luogo Latit. Longit. Tipo
della stazione
1 Argentina PLCA 40,7 S 70,6 O 3-C
Paso Flores
2 Australia WRA 19,9 S 134,3 E Minirete
Warramunga, NT
3 Australia ASAR 23,7 S 133,9 E Minirete
Alice springs, NT
4 Australia STKA 31,9 S 141,6 E 3-C
Stephens Creek,SA
5 Australia ASAR 67,6 S 62,9 E 3-C
Mawson, Antartico
6 Bolivia LA PAZ 16,3 S 68,1 O 3-C
La Paz
7 Brasile BDFB 15,6 S 48,0 O 3-C
Brasilia
8 Canada ULMC 50,2 N 95,9 O 3-C
Lac du Bonnet, Man.
9 Canada YKAC 62,5 N 114,6 O 3-C
Yellowknife, T.N.O Minirete
10 Canada SCH 54,8 N 66,8 O 3-C
Schefferville
Quebec
11 Repubblica BGCA 0,52 N 18,4 E 3-C
centroafricana Bangui
12 Cina HAI 49,3 N 119,7 E 3-C >
Hailar Minirete
13 Cina LXH 36,1 N 103,8 E 3-C >
Lanzhou Minirete
14 Colombia XSA 04,9 N 74,3 O 3-C
EL ROSAL
15 Costa d'Avorio DBIC 0,67 N 0,49 O 3-C
Dimbroko
16 Egitto LXEG 26,0 N 33,0 E Minirete
Louqsor
17 Finlandia FINES 61,4 N 26,1 E Minirete
Lahti
18 Francia PPT 17,6 S 149,6 O 3-C
Tahiti
19 Germania GE C 2 48,9 N 13,7 E Minirete
Freyfung
20 Da determinare Da deter. Da det. Da det. Da det.
21 Iran THR 35,8 N 51,4 E 3-C
(Rep. islamica d') Teheran
22 Giappone MJAR 36,5 N 138,2 E Minirete
Matsushiro
23 Kazakstan MAK 46,8 N 82,0 E Minirete
Makantchi
24 Kenia KMB0 01,1 S 37,2 E 3-C
Kilimambogo
25 Mongolia JAVM 48,0 N 106,8 E 3-C >
Javhlant Minirete
26 Niger Nuovo sito Da det. Da det. 3-C
Minirete
27 Norvegia NAO 60,8 N 10,8 E Minirete
Hamar
28 Norvegia ARAO 69,5 N 25,5 E Minirete
Karasjok
29 Pakistan PRPK 33,7 N 73,3 E Minirete
Pari
30 Paraguay CPUP 26,3 S 57,3 0 3-C
Villa Florida
31 Repub1ica di KSRS 37,5 N 127,9 E Minirete
Corea Wonju
32 Federazione di KBZ 43,7 N 42,9 E 3-C
Russia Khabaz
33 Federazione di ZAL 53,9 N 84,8 E 3-C >
Russia Zalessovo Minirete
34 Federazione di NRI 69,0 N 88,0 E 3-C
Russia Noriilsk
35 Federazione di PDY 59,6 N 112,6 E 3-C >
Russia Peledouy Minirete
36 Federazione di PET 53,1 N 157,8 E 3-C >
Russia Petropavlovsk- Minirete
Kamtchatsky
37 Federazione di USK 44,2 N 132,0 E 3-C >
Russia Oussoriisk Minirete
38 Arabia Saudita Nuovo sito da det. da det. Minirete
39 Africa del Sud BOSA 28,6 S 25,6 E 3-C
Boshof
40 Spagna ESDC 39,7 N 04,0 O Minirete
Sonseca
41 Tailandia CMTO 18,8 N 99,0 E Minirete
Chiang Mai
42 Tunisia THA 35,6 N 08,7 E 3-C
Thaia
43 Turchia BRTR 39,9 N 32,8 E Minirete
Belbashi
La minirete
potra' essere
rispiegata a
Keskin
44 Turkmenistan GEYT 37,9 N 58,1 E Minirete
Alibeck
45 Ucraina AKASG 50,4 N 29,1 E Minirete
Maline
46 Stati Uniti LJTX 29,3 N 103,7 O Minirete
d'America Lajitas, TX
47 Stati Uniti MNV 38,4 N 118,2 O Minirete
d'America Mina, NV
48 Stati Uniti PIWY 42,8 N 109,6 O Minirete
d'America Pinedale, WY
49 Stati Uniti ELAK 64,8 N 145,9 O Minirete
d'America Eielson, AK
50 Stati Uniti VNDA 77 5 S 161,9 E 3-C
d'America Vanda,
Antartico
Leggenda: 3-C > minirete: questa indicazione significa che la
stazione potrebbe iniziare a funzionare nel Sistema di sorveglianza internazionale in quanto stazione a tre componenti ed essere successivamente posta a livello per divenire una minirete.
Tabella 1-AB
Lista delle stazioni sismologiche che costituiscono la rete
ausiliaria
====================================================================
Stato responsabile Luogo Latit. Longit. Tipo
della stazione

1 Argentina CFA 31,6 S 68,2 O 3-C
Coronel Fontana
2 Argentina USHA 55,0 S 68,0 O 3-C
Ushuaia
3 Armenia GNI 40,1 N 44,7 E Minirete
Garni
4 Australia CTA 20,1 S 146,3 E 3-C
Charters Towers
QLD
5 Australia FITZ 18,1 S 125,6 E 3-C
Fitzroy
Crossing
WA
6 Australia NWAO 32,9 S 117,2 E 3-C
Narrogin, WA
7 Bangladesh CHT 22,4 N 91,8 E 3-C
Chittagong
8 Bolivia SIV 16,0 S 61,1 O 3-C
La Paz
9 Botswana LBTB 25,0 S 25,6 E 3-C
Lobatse
10 Brasile PTGA 0,7 S 60,0 O 3-C
Pitinga
11 Brasile RGNB 6,9 S 37,0 O 3-C
Rio Grande do Norte
12 Canada FRB 63,7 N 68,5 O 3-C
Iqaluit, T.N.-O
13 Canada DLBC 58,4 N 130,0 O 3-C
Dease Lake,
C.-B.
14 Canada SADO 44,8 N 79,1 O 3-C
Sadowa, Ont.
15 Canada BBB 52,2 N 128,1 O 3-C
Bella Bella
C.-B.
16 Canada MBC 76,2 N 119,4 O 3-CN
Mould Bay, T.N.-O
17 Canada INK 68,3 N 133,5 O 3-C
Inuvik, T.N.-O
18 Cile RPN 27,2 S 109,4 O 3-C
Isola di Pasqua
19 Cile LVC 22,6 S 68,9 O 3-C
Limon Verde
20 Cina BJT 40,0 N 116,2 E 3-C
Baijiatuan
21 Cina KMI 25,2 N 102,8 E 3-C
Kunming
22 Cina SSE 31,1 N 121,2 E 3-C
Sheshan
23 Cina XAN 34,0 N 108,9 E 3-C
Xi'an
24 Isole Cook RAR 21,2 S 159,8 O 3-C
Rarotonga
25 Costa Rica JTS 10,3 N 85,0 O 3-C
Las Juntas de
Abangares
26 Repubblica VRAC 49,3 N 16,6 E 3-C
cecoslovacca Vranov
27 Danimarca SGJ 67,0 N 50,6 O 3-C
Sondre Stromfjord
Groenlandia
28 Gibuti ATD 11,5 N 42,9 E 3-C
Arta Tunnel
29 Egitto KEG 29,9 N 31,8 E 3-C
Kottamya
30 Etiopia FURI 8,9 N 38,7 E 3-C
Furi
31 Fidji MSVF 17,8 S 178,1 E 3-C
Monasavu, Viti Levu
32 Francia NOUC 22,1 S 166,3 E 3-C
Port Laguerre
Nuova Caledonia
33 Francia KOG 5,2 N 52,7 O 3-C
Kourou, Guiana
francese
34 Gabon BAMB 1,7 S 13,6 E 3-C
Bambay
35 Germania/ ---- 71,7 S 2,9 E 3-C
Africa del Sud Stazione SANAE
Antartico
36 Grecia IDI 35,3 N 24,9 E 3-C
Anoqia, Creta
37 Guatemala RDG 15,0 N 90,5 O 3-C
Rabir
38 Islanda BORG 64,8 N 21,3 O 3-C
Borgarnes
39 Da determinare Da determ. Da det. Da det. Da det.
40 Indonesia PACI 6,5 S 107,0 E 3-C
Cibinong, Jawa
Barat
41 Indonesia JAY 2,5 S 140,7 E 3-C
Jayapura, Irian
Jaya
42 Indonesia SWI 0,9 S 131,3 E 3-C
Sorong, Irian Jaya
43 Indonesia PSI 2,7 N 98,9 E 3-C
Parapat, Sumatera
44 Indonesia KAPI 5,0 S 119,8 E 3-C
Kappang, Sulawesi
Selatan
45 Indonesia KUG 10,2 S 123,6 E 3-C
Kupang,
Nusanteggara Timur
46 Iran KRM 30,3 N 57,1 E 3-C
(Rep. isl. d') Kerman
47 Iran MSN 31,9 N 49,3 E 3-C
(Rep. isl. d') Masjed-e-Soleyman
48 Israele MBH 29,8 N 34,9 E 3-C
Eilat
49 Israele PARD 32,6 N 35,3 E Minirete
Parod
50 ENAS 37,5 N 14,3 E 3-C
Enna, Sicilia
51 Giappone JNU 33,1 N 130,9 E 3-C
Ohita, Kyushu
52 Giappone JOW 26,8 N 128,3 E 3-C
Kunigami, Okinawa
53 Giappone JHJ 33,1 N 139,8 E 3-C
Hachijojima,
Isole Izu
54 Giappone JKA 44,1 N 142,6 E 3-C
Kamikawa-asahi,
Hokkaido
55 Giappone JCJ 27,1 N 142,2 E 3-C
Chichijima,
Ogasawara
56 Giordania ---- 32,5 N 37,6 E 3-C
Ashqof
57 Kazakstan BRVK 53,1 N 70,3 E Minirete
Borovoye
58 Kazakstan KURK 50,7 N 78,6 E Minirete
Kourtchatov
59 Kazakstan AKTO 50,4 N 58,0 E 3-C
Aktyioubinsk
60 Kirghizistan AAK 42,6 N 74,5 E 3-C
Ala-Archa
61 Madagascar TAN 18,9 S 47,6 E 3-C
Antananarive
62 Mali KOWA 14,5 N 4,0 O 3-C
Kowa
63 Messico TEYM 20,2 N 88,3 O 3-C
Tepich, Yucatan
64 Messico TUVM 18,0 N 94,4 O 3-C
Tuzandepeti,
Veracruz
65 Messico LPBM 24,2 N 110,2 O 3-C
La Paz, Baja
California Sur
66 Marocco MDT 32,8 N 4,6 O 3-C
Midelt
67 Namibia TSUM 19,1 S 17,4 E 3-C
Tsumeb
68 Nepal EVN 28,0 N 86,8 E 3-C
Everest
69 Nuova Zelanda EWZ 43,5 S 170,9 E 3-C
Erewhon, Isola
del Sud
70 Nuova Zelanda RAO 29,2 S 177,9 O 3-C
Isola Raoul
71 Nuova Zelanda URZ 38,3 S 177,1 E 3-C
Urewera, isola
del Nord
72 Norvegia SPITS 78,2 N 16,4 E Minirete
Spitsberg
73 Norvegia JMI 70,9 N 8,7 O 3-C
Jan Mayen
74 Oman WSAR 23,0 N 58,0 E 3-C
Wadi Sarin
75 Papuasia PMG 9,4 S 147,2 E 3-C
Nuova Guinea Port Moresby
76 Papuasia BIAL 5,3 S 151,1 E 3-C
Nuova Guinea Bialla
77 Peru CAJP 7,0 S 78,0 O 3-C
Cajamarca
78 Peru NNA 12,0 S 76,8 O 3-C
Nana
79 Filippine DAV 7,1 N 125,6 E 3-C
Davao, Mindanao
80 Filippine TGY 14,1 N 120,9 E 3-C
Tagaytay, LuÄon
81 Romania MLR 45,5 N 25,9 E 3-C
Muntele Rosu
82 Federazione di KIRV 58,6 N 49,4 E 3-C
Russia Kirov
83 Federazione di KIVO 44,0 N 42,7 E Minirete
Russia Kislovodsk
84 Federazione di OBN 55,1 N 36,6 E 3-C
Russia Obninsk
85 Federazione di ARU 56,4 N 58,6 E 3-C
Russia Arti
86 Federazione di SEY 62,9 N 152,4 E 3-C
Russia Seymtchan
87 Federazione di TLY 51,7 N 103,6 E 3-C
Russia Talaya
88 Federazione di YAK 62,0 N 129,7 E 3-C
Russia Yakoutsak
89 Federazione di URG 51,1 N 132,3 E 3-C
Russia Ourgal
90 Federazione di BIL 66,0 N 166,4 E 3-C
Russia Bilibino
91 Federazione di TIXI 71,6 N 128,9 E 3-C
Russia Tiksi
92 Federazione di YSS 47,0 N 142,8 E 3-C
Russia Youjno-Sakhalinsk
93 Federazione di MA2 59,6 N 150,8 E 3-C
Russia Magadan
94 Federazione di ZIL 53,9 N 57,0 E 3-G
Russia Zilime
95 Samoa AFI 13,9 S 171,8 O 3-C
Afiamalu
96 Arabia Saudita RAYN 23,6 N 45,6 E 3-C
Ar Rayn
97 Senegal MBO 14,4 N 17,0 O 3-C
M'Bour
98 Isole Salomon HNR 9,4 S 160,0 E 3-C
Moniara,
Guadalcanal
99 Africa del Sud SUR 32,4 20,8 E 3-C
Sutherland
100 Sri Lanka COC 6,9 N 79,9 E 3-C
Colombo
101 Svezia HES 60,1 N 13,7 E Minirete
Hagfors
102 Svizzera DAVOS 46,8 N 9,8 E 3-C
Davos
103 Uganda MBRU 0,4 S 30,4 E 3-C
Mbarara
104 Gran Bretagna EKA 55,3 N 3,2 O Minirete
Eskdalemuir
105 Stati Uniti GUMO 13,6 N 144,9 E
d'America Guam, Isole
Marianne
106 Stati Uniti PMSA 64,8 S 64,1 O 3-C
d'America Palmer Station
Antartico
107 Stati Uniti TKL 35,7 N 83,8 O 3-C
d'America Tuckaleechee
Caverns, TN
108 Stati Uniti PFCA 33,6 N 116,5 O 3-C
d'America Pinon Flat, CA
109 Stati Uniti YBH 41,7 N 122,7 O 3-C
d'America Yreka, CA
110 Stati Uniti KDC 57,8 N 152,5 O 3-C
d'America Isola Kodiak
AK
111 Stati Uniti ALQ 35,0 N 106,5 O 3-C
d'America Albuquerque
NM
112 Stati Uniti ATTU 52,8 N 172,7 E 3-C
d'America Isola ATTU, AK
113 Stati Uniti ELK 40,7 N 115,2 O 3-C
d'America Elko, NV
114 Stati Uniti SPA 90,0 SN - 3-C
d'America Polo Sud,
Antartico
115 Stati Uniti NEW 48,3 N 117,1 O 3-C
d'America Newport, WA
116 Stati Uniti SJG 18,1 N 66,2 O 3-C
d'America San Juan, PR
117 Venezuela SDV 8,9 N 70,6 O 3-C
Santo Domingo
118 Venezuela PCRV 10,2 N 64,6 O 3-C
Puerto La Cruz
119 Zambia LSZ 15,3 S 28,2 E 3-C
Lusaka
120 Zimbabwe BUL Da ind. Da ind. 3-C Bulawayo
Tabella 2-A
Lista delle stazioni di sorveglianza dei radianuclidi
====================================================================
Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

1 Argentina Buenos Aires 34,0 S 58,0 O 2 Argentina Salta 24,0 S 65,0 O 3 Argentina Bariloche 41,1 S 71,3 O 4 Australia Melbourne, VIC 37,5 S 144,6 O 5 Australia Hawson, Antartico 67,6 S 62,5 E 6 Australia Townsville, QLD 19,2 S 146,8 O 7 Australia Isole Macquarie 54,0 S 159,0 E 8 Australia Isole Cocos 12,0 S 97,0 E 9 Australia Darwin, NT 12,4 S 130,7 E 10 Australia Perth, WA 31,9 S 116,0 E 11 Brasi1e Rio de Janeiro 22,5 S 43,1 O 12 Brasile Recife 8,0 S 35,0 O 13 Camerun Douala 4,2 N 9,9 E 14 Canada Vancouver, C.-B. 49,3 N 123,2 O 15 Canada Resolute, T.N.-O 74,7 N 94,9 O 16 Canada Yellowknife, T.N.-O. 62,5 N 114,5 O 17 Canada S. John's, T.-N. 47,0 N 53,0 O 18 Cile Punta Arenas 53,1 S 70,6 O 19 Cile Hanga Roa, Isola di 27,1 S 108,4 O Pasqua
20 Cina Beijing 39,8 N 116,2 E 21 Cina Lanzhou 35,8 N 103,3 E 22 Cina Guangzhou 23,0 N 113,3 E 23 Isole Cook Rarotonga 21,2 S 159,8 O 24 Equatore Isola San Cristobal, 1,0 S 89,2 O Galapagos
25 Etiopia Filtu 5,5 N 42,7 E 26 Fidji Nandi 18,0 S 177,5 E 27 Francia Papeete, Tahiti 17,0 S 150,0 O 28 Francia Pointe-a Pitre, 17,0 N 62,0 O Guadalupa
29 Francia Riunione 21,1 S 55,6 E 30 Francia Port-aux FranÄais, 49,0 S 70,0 E Kerguelen
31 Francia Caienna, Guiana Francese 5,0 N 52,0 O 32 Francia Dumont d'Urville, 66,0 S 140,0 E Antartico
33 Germania Schauinsland/Friburgo 47,9 N 7,9 E 34 Islanda Reykjavik 64,4 N 21,9 O 35 Da determinare Da determinare Da det. Da det.
36 Iran Teheran 35,0 N 52,0 E (Rep. islamica)
37 Giappone Okinawa 26,5 N 127,9 E 38 Giappone Takasaki, Gunma 36,3 N 139,0 E 39 Kiribati Kiritimati 2,0 N 157,0 O 40 Kuwait Kuwait City 29,0 N 48,0 E 41 Libia Misratah 32,5 N 15,0 E 42 Malesia Kuala Lumpur 2,6 N 101,5 E 43 Mauritania Nouakchott 18,0 N 17,0 O 44 Messico Baja California 28,0 N 113,0 O 45 Mongolia Ulaanbatar 47,5 N 107,0 E 46 Nuova Zelanda Isola Chatam 44,0 S 176,5 O 47 Nuova Zelanda Kaitaia 35,1 S 173,3 E 48 Niger Bilma 18,0 N 13,0 E 49 Norvegia Spitsberg 78,2 N 16,4 E 50 Panama Panama 8,9 N 79,6 O 51 Papuasia-Nuova New Hanover 3,0 S 150,0 E Guinea
52 Filippine Quezon City 14,5 N 121,0 E 53 Portogallo Ponta Delgada, 37,4 N 25,4 O Sao Miguel, Azzorre
54 Federazione di Kirov 58,6 N 49,4 E Russia
55 Federazione di Norilsk 69,0 N 88,0 E Russia
56 Federazione di Peledouy 59,6 N 112,6 E Russia
57 Federazione di Bilibino 68,0 N 168,4 E Russia
58 Federazione di Oussouriisk 43,7 N 131,9 E Russia
59 Federazione di Zalessovo 53,9 N 84,8 N Russia
60 Federazione di Petropavlosk- 53,1 N 158,8 E Russia Kamtachatsky
61 Federazione di Doubna 56,7 N 37,3 E Russia
62 Africa del Sud Isola Marion 46,5 S 37,0 E 63 Svezia Stoccolma 59,4 N 18,0 E 64 Tanzania Dar es-Salaam 6,0 S 39,0 E 65 Tailandia Banglok 13,8 N 100,5 E 66 Gran Bretagna BIOT/Arcipel. di Chagos 7,0 S 72,0 E 67 Gran Bretagna Sant'Elena 16,0 S 6,0 O 68 Gran Bretagna Tristan da Cunha 37,0 S 12,3 O 69 Gran Bretagna Halley, Antartico 76,0 S 28,0 O 70 Stati Uniti Sacramento, CA 38,7 N 121,4 O d'America
71 Stati Uniti Sand Point, AK 55,0 N 160,0 O d'America
72 Stati Uniti Melbourne, FL 28,3 N 80,6 O d'America
73 Stati Uniti Palmer Station, 64,5 S 64,0 O d'America Antartico
74 Stati Uniti Ashland, KS 37,2 N 99,8 O d'America
75 Stati Uniti Charlottesville, VA 38,0 N 78,0 O d'America
76 Stati Uniti Salchaket, AK 64,4 N 147,1 O d'America
77 Stati Uniti Isola di Wake 19,3 N 166,6 O d'America
78 Stati Uniti Isole di Midway 28,0 N 177,0 O d'America
79 Stati Uniti Oahu, Hi 21,5 N 158,0 O d'America
80 Stati Uniti Upi, Guam 13,7 N 144,9 E d'America
Tabella 2-B
Lista dei laboratori di radionuclidi
====================================================================
Stato responsabile Nome e luogo del laboratorio
della stazione

1 Argentina Ufficio nazionale della
regolamentazione nucleare,
Buenos Aires
2 Australia Laboratorio australiano
per le radiazioni
Melbourne, VIC
3 Austria Centro di ricerca austriaco
Seibersdorf
4 Brasile Istituto di protezione
contro gli irradiamenti
e di dosimetria -
Rio de Janeiro
5 Canada Sante'-Canada
Ottawa, Ont.
6 Cina Beijing
7 Finlandia Centro per la sicurezza
radiologica e nucleare
Helsinki
8 Francia Commissariato
per l'energia atomica
Monthiery
9 Israele Centro di ricerca nucleare
di Soreq Yavne
10 Italia Laboratorio dell'Agenzia
nazionale per la protezione
dell'ambiente
Roma
11 Giappone Istituto giapponese
di ricerca per
l'energia nucleare
Tokai, Ibaraki
12 Nuova Zelanda Laboratorio Nazionale
per le radiazioni
Christchurch
13 Federazione di Russia Laboratorio centrale
di controllo degli
irradiamenti - Servizio
speciale di verifica
del Ministero della Difesa
Mosca
14 Africa del Sud Corporazione
dell'energia atomica
Pelindaba
15 Regno Unito di Gran Bretagna AWE Blacknest
e d'Irlanda del Nord Chilton
16 Stati Uniti d'America Laboratori centrali di McClellan Sacramento, CA
Tabella 3
Lista delle stazioni idroacustiche
====================================================================
Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine Tipo
della stazione

1 Australia Cape Leeuwin, WA 34,4 S 115,1 E Idrofoni
2 Canada Isola della Regina 53,3 N 132,5 O Fasi T
Carlotta,
C.-B.
3 Cile Isole Juan Fernandez 33,7 S 78,8 O Idrofoni
4 Francia Isole Crozet 46,5 S 52,2 E Idrofoni
5 Francia Guadalupa 16,3 N 61,1 O Fasi
T
6 Messico Isole di Clarion 18,2 N 114,6 O Fasi
T
7 Portogallo Flores 39,3 N 31,3 O Fasi
T
8 Gran Bretagna BIOT/Arcipelago 7,3 S 72,4 E Idrofoni
delle Chagos
9 Gran Bretagna Tristan da Cunha 37,2 S 12,5 O Fasi
T
10 Stati Uniti Ascensione 8,0 S 14,4 O Idrofoni
d'America
11 Stati Uniti Isola di Wake 19,3 N 166,6 E Idrofoni
d'America
Tavola 4
Liste delle stazioni di rilevamento degli infrasuoni
====================================================================
Stato responsabile Luogo Latitudine Longitudine della stazione

1 Argentina Paso Flores 40,7 S 70,6 O
2 Argentina Ushuaia 55,0 S 68,0 O
3 Australia Davis Base, Antartico 68,4 S 77,6 E
4 Australia Narrogin 32,9 S 117,2 E
5 Australia Hobart, TAS 42,1 S 147,2 E
6 Australia Isole Cocos 12,3 S 97,0 E
7 Australia Warramunga, NT 19,9 S 134,3 E
8 Bolivia La Paz 16,3 S 68,1 O
9 Brasile Brasilia 15,6 S 48,0 O
10 Canada Lago du Bonnet, Man. 50,2 N 95,9 O
11 Capoverde Isole di Capoverde 16,0 N 24,0 O
12 Rep. Cent. Afri. Bangui 5,2 N 18,4 E
13 Cile Isola di Pasqua 27,0 S 109,2 O
14 Cile Isole Juan Fernandez 33,8 S 80,7 O
15 Cina Beijing 40,0 N 116,0 E
16 Cina Kunming 25,0 N 102,8 E
17 Costa d'Avorio Dimbokro 6,7 N 4,9 O
18 Danimarca Dundas, Groenlandia 76,5 N 68,7 O
19 Gibuti Gibuti 11,3 N 43,5 E
20 Equatore Isole Galapagos 0,0 N 91,7 O
21 Francia Isole Marchesi 10,0 S 140,0 O
22 Francia Port Laguerre, 22,1 S 166,3 E
Nuova Caledonia
23 Francia Kerguelen 49,2 S 69,1 E
24 Francia Tahiti 17,6 S 149,6 O
25 Francia Kourou, Guiana francese 5,2 N 52,7 O
26 Germania Freyung 48,9 N 13,7 E
27 Germania Georg von Neumayer, 70,6 S 8,4 O
Ant.
28 Da determinare Da determinare Da det. Da det.
29 Iran (Repubblica Teheran 35,7 N 51,4 E
islamica)
30 Giappone Tsukuba 36,0 N 140,1 E
31 Kazakstan Aktyoubinsk 50,4 N 58,0 E
32 Kenia Kilimanbogo 1,3 S 36,8 E
33 Madagascar Antananarive 18,8 S 47,5 E
34 Mongolia Javhlant 48,0 N 106,8 E
35 Namibia Tsumeb 19,1 S 17,4 E
36 Nuova Zelanda Isole Chatham 44,0 S l76,5 O
37 Norvegia Karasjok 69,5 N 25,5 E
38 Pakistan Rahimyar Khan 28,2 N 70,3 E
39 Palaos Palaos 7,5 N 134,5 E
40 Papuasia-Nuova Rabaul 4,1 S 152,1 E
Guinea
41 Paraguay Villa Florida 26,3 S 57,3 O
42 Portogallo Azzorre 37,8 N 25,5 O
43 Federazione di Doubna 56,7 N 37,3 E
Russia
44 Federazione di Petropavlovsk- 53,1 N 158,8 E
Russia Kamtachatsky
45 Federazione di Oussoriisk 43,7 N 131,9 E
Russia
46 Federazione di Zalessovo 53,9 N 84,8 E
Russia
47 Africa del Sud Boshof 28,6 S 25,4 E
48 Tunisia Thala 35,6 N 8,7 E
49 Regno Unito di Tristan da Cunha 37,0 S 12,3 O
Gran Bretagna
e d'Irlanda
del Nord
50 Regno Unito di Ascensione 8,0 S 14,3 O
Gran Bretagna
e d'Irlanda
del Nord
51 Regno Unito di Bermuda 32,0 N 64,5 O
Gran Bretagna
e d'Irlanda
del Nord
52 Regno Unito di BIOT/Arcipelago 5,0 S 72,0 E
Gran Bretagna delle Chagos
e d'Irlanda
del Nord
53 Stati Uniti Eielson, AK 64,8 N 146,9 O
54 Stati Uniti Base di Siple, Ant. 75,5 S 83,6 O
55 Stati Uniti Windless Bight, Ant. 77,5 S 161,8 E
56 Stati Uniti Newport, WA 48,3 N 117,1 O
57 Stati Uniti Pinon Flats, CA 33,6 N 116,5 O
58 Stati Uniti Isole di Midway 28,1 N 177,2 O
59 Stati Uniti Hawaii, HI 19,6 N 155,3 O
60 Stati Uniti Isola di Wake 19,3 N 166,6 E



Annesso 2

ANNESSO 2 AL PROTOCOLLO
Lista dei parametri di caratterizzazione per la classificazione
standard dell'avvenimento del Centro internazionale di dati.
1. I criteri di classificazione standard dell'avvenimento del Centro internazionale di dati sono basati sui parametri standard di caratterizzazione degli avvenimenti, che sono determinati durante l'elaborazione combinata dei dati risultanti da tutte le tecnologie che partecipano al Sistema di monitoraggio internazionale. Ai fini della classificazione standard dell'avvenimento, il Centro applica criteri validi a livello mondiale e criteri complementari per tener conto di variazioni regionali quando cio' sia possibile.
2. Per gli avvenimenti rilevati dalla componente sismologca del Sistema di monitoraggio internazionale possono essere applicati, tra gli altri, i seguenti criteri:
- luogo dell'avvenimento;
- profondita' dell'avvenimento;
- rapporto tra la magnitudine delle onde di superficie e la magnitudine delle onde di massa;
- contenuto di frequenza dei segnali;
- rapporti spettrali delle fasi;
- rimbalzi spettrali;
- primo movimento dell'onda P;
- processo nel nucleo;
- eccitazione relativa delle fasi sismiche;
- misure comparate con altri avvenimenti o gruppi di avvenimenti;
- discriminanti regionali, laddove applicabili.
3. Per gli avvenimenti rilevati dalla componente idroacustica del Sistema di monitoraggio internazionale possono essere applicati, tra gli altri, i seguenti criteri:
- contenuto di frequenza dei segnali, inclusa la frequenza d'angolo, l'energia su tutta l'ampiezza della banda, la frequenza centrale me- dia e la larghezza della banda;
- durata del segnale in funzione della frequenza;
- rapporto spettrale;
- indicazione di segnali di pulsazione di bolla e di ritardo nelle pulsazioni di bolla.
4. Per gli avvenimenti rilevati dalla componente infrasuoni del Sistema di monitoraggio internazionale possono essere applicati, tra gli altri, i seguenti criteri:
- Contenuto di frequenza dei segnali e dispersione;
- durata dei segnali; e
- massima amplitudine.
5. Per gli avvenimenti rilevati dalla componente radionuclidi del Sistema internazionale di monitoraggio possono essere applicati, tra gli altri, i seguenti criteri:
- concentrazione di radionuclidi naturali e artificiali nel rumore di fondo;
- concentrazione di specifici prodotti di fissione e di radioattivazione oltre le normali osservazioni;
- rapporto di uno specifico prodotto di fissione e di radioattivazione rispetto ad un altro.