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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo

Art. 1

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa (di seguito denominati Parti Contraenti),
desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,
e
riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "Investimento si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.
Senza limitare la generalita' di quanto sopra, il termine "investimento comprende in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' altri diritti in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;
b) titoli azionari, quote di partecipazione1 obbligazioni nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere o ogni altro titolo di credito;
c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto ad una prestazione contrattuale, aventi valore economico, relativi ad un investimento;
d) diritti d'autore1 marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
f) ogni incremento del valore dell'investimento originario
Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene e' stato investito o reinvestito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.
2. Sono considerate "investimento anche le seguenti attivita' connesse:
Organizzazioni, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture utili alla condotta degli affari; proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali; acquisizioni, utilizzo e cessione di proprieta' di qualunque tipo, ivi incluse le proprieta' intellettuali, e relativa Protezione; accesso ai mercati finanziari in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, vendita ed emissione di partecipazioni azionarie e altri titoli; acquisto di valuta per le importazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita' aziendali; commercializzazione di beni e servizi; approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime e lavorati, energia, carburanti e mezzi di produzione; diffusione di informazioni commerciali.
3. Per "investitore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le sussidiarie, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
4. Per "persona fisica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi.
5. Per "persona giuridica si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entita' costituita in base alle leggi di quella Parte Contraente, da essa riconosciuta come persona giuridica e avente la sede principale nel suo territorio, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno.
6. Per "ricavi si intendono le somme ricavate da un Investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri cosi' come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, prodotti di allevamento o industriali.
7. Per "territorio si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime incluse le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti interessate esercitano la loro sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.
8. Per "accordo di investimento si intende un accordo fra una Parte Contraente, le sue Agenzie o Rappresentanze ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.
9. Per "trattamento non discriminatorio si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita.
10. Per "diritto di accesso si intende il diritto ad essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di tale Parte Contraente.

Art. 2

Articolo 2
Promozione e Protezione degli Investimenti
1. Ciascuna Parte Contraente, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.
3. Ciascuna Parte Contraente assicurera' in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, la manutenzione, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, condizioni giuridiche favorevoli agli investitori in conformita' con la propria legislazione.
5. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' per facilitare, in conformita' alle proprie leggi, l'ingresso, il soggiorno, il lavoro e il movimento nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari che svolgono attivita' relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

Art. 3

Articolo 3
Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita.
1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai ricavi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o degli investitori di Stati Terzi.
2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono piu' favorevoli all'investitore in questione, prevalere sul presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti esistenti.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere intese come un obbligo per una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio risultante da:
a) ogni esistente o futura unione doganale, unione economica, area di libero scambio, mercato comune, qualsiasi analogo accordo internazionale o intesa temporanea per la costituzione di tale unione doganale, area di libero scambio o mercato comune dei quali l'una o l'altra delle Parti Contraenti sia o possa diventare membro, o;
b) qualsiasi accordo o intesa internazionale relativi interamente o principalmente alla tassazione o alla facilitazione del commercio transfrontaliero o qualsiasi legislazione interna relativa interamente o principalmente alla tassazione.
4. Qualora una Parte Contraente accordi vantaggi speciali ad istituzioni di credito allo sviluppo con partecipazione straniera e costituite al solo scopo di assistenza allo sviluppo principalmente attraverso attivita' non di lucro, quella Parte Contraente non e' obbligata ad accordare tali vantaggi ad istituzioni di credito allo sviluppo o ad altri investitori dell'altra Parte Contraente.

Art. 4

Articolo 4
Risarcimento per Danni o Perdite
1. Ad un investitore di una Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite a causa di guerra o altra forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza1 rivolta, insurrezione o tumulto nel territorio dell'altra Parte Contraente, sara' accordato da quest'ultima Parte Contraente un trattamento, per quanto riguarda la restituzione, indennizzo, compensazione o altra composizione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 1 del presente Articolo, ad un investitore di una Parte Contraente il cui investimento, in una qualsiasi situazione descritta nel paragrafo precedente, subisca perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di una requisizione o distruzione da parte delle forze o autorita' di quest'ultima Parte Contraente, e la perdita non sia stata causata in combattimento o in stato di necessita', cosi' come definiti nel diritto internazionale, sara' accordato un adeguato ed effettivo risarcimento o restituzione.

Art. 5

Articolo 5
Nazionalizzazione o Esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno sottoposti ad alcun provvedimento che limiti, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', possesso, disponibilita' o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale o da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una Parte Contraente non saranno de iure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge.
3. Il giusto risarcimento sara' stabilito nella valuta nazionale sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
4. Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.
5. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo effettuato da una Parte Contraente sia una societa' con capitale misto la valutazione della quota dell'investitore dell'altra Parte Contraente sara' nella valuta dell'investimento, in misura non minore del valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale.
6. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investimento e' stato effettuato dall'investitore, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
7. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese dalla data di definizione del valore di cui sopra.
8. Il risarcimento dovra' comprendere gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.
9. Un cittadino o una societa' di una Parte Contraente che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di stabilire se l'esproprio sia conforme ai principi della legge nazionale e di quella internazionale.
10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.
11. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Art. 6

Articolo 6
Surroga
Se una Parte Contraente o una sua Agenzia designata effettua un pagamento ad un proprio investitore in forza di una garanzia concessa per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconoscera' la surroga della prima Parte Contraente in tutti i diritti e pretese dell'investitore indennizzato e riconoscera' che la prima Parte Contraente o una sua Agenzia designata ha il potere di esercitare tali diritti e di far valere tali pretese in virtu' della surroga, nella stessa misura dell'investitore originale. Al trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Agenzia in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo.

Art. 7

Articolo 7
Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi
1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile:
a) capitali e aumenti di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi netti ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio della Prima Parte Contraente;
f) compensi e pagamenti effettuati in conformita' agli Articoli 4, 5 e 6.
2. I trasferimenti di cui al presente Articolo ed agli Articoli 4, 5 e 6 verranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 4 dell'Articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Art. 8

Articolo 8
Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti
1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dall'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Nel caso in cui l'investitore ed una delle Parti Contraenti, le sue Agenzie o Rappresentanze, abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:
a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio, o;
b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), nel qual caso la Parte Contraente Ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; o;
c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti (ICSID), per l'applicazione delle proce- dure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. Se tale requisito non si verifica ciascuna Parte Contraente conviene che la controversia sia sottoposta ad arbitrato secondo il regolamento della "Additional Fa- cility" dell'ICSID del 1978.
4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni oggetto di un procedimento arbitrale o giudiziario in corso finche' tale procedimento non sia concluso ed una delle Parti Contraenti abbia omesso di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o della Corte entro il termine fissato dalla decisione stessa, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Art. 9

Articolo 9
Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti
1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e' l'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia fatto richiesta per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sara'1¨su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto dal presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verra' Costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro, del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualita' di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile, procedere alle nomine, ne sara' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di' una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise in parti uguali tra le Parti Contraenti.

Art. 10

Articolo 10
Relazioni fra Governi
Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Art. 11

Articolo 11
Applicazione di altre Disposizioni
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori veranno applicate le disposizioni piu' favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle proprie leggi e ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni o accordi di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

Art. 12

Articolo 12
Entrata in Vigore
Le Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti costituzionali previsti per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Art. 13

Articolo 13
Durata e Scadenza
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 12 e restera' in vigore per ulteriori dieci (10) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non piu' tardi di un anno prima della sua scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza dl cui al paragrafo 1 del presente Articolo le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori dieci (10) anni dalle date predette.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 9 giugno 1997, in due originali, italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA



Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998
SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO _____________