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Ratifica ed esecuzione dei protocolli n. 1 e n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del protocollo n. 1 e dell'articolo 3 del protocollo n. 2.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Protocole

Art. 1

ALLEGATO.
PROTOCOLE N. 1
A' LA CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE
ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS



Parte di provvedimento in formato grafico


Protocollo 1

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata "la Convenzione"),
Considerando l'opportunita' di consentire agli Stati non membri del Consiglio d'Europa di aderire, su invito del Comitato dei Ministri, alla Convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1 Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione e' completato da un capoverso cosi' redatto:
"Nel caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno stato non membro del Consiglio d'Europa, l'Ufficio dell'Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalita'.
L'elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata".

Art. 2

Articolo 2
L'articolo 12 della Convenzione ha il seguente tenore:
"Ogni anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, in considerazione delle regole di confidenzialita' previste all'articolo 11, un rapporto generale sulle sue attivita' da trasmettere all'Assemblea Consultiva, nonche' ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa e parte alla Convenzione, e da pubblicizzare".

Art. 3

Articolo 3
Il testo dell'articolo 18 della Convenzione diviene il paragrafo 1 dello stesso articolo ed e' completato da un paragrafo 2 cosi' redatto:
"2 Il Comitato dei Ministri del consiglio d'Europa puo' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione".

Art. 4

Articolo 4
Al paragrafo 2 dell'articolo 19 della Convenzione, la parola "membro" e' soppressa e le parole "o di approvazione" sono sostituite da "di approvazione o di adesione".

Art. 5

Articolo 5
Al paragrafo 1 dell'articolo 20 della Convenzione le parole "o di approvazione" sono sostituite da "di approvazione o di adesione".

Art. 6

Articolo 6
1. La frase introduttiva dell'articolo 23 della Convenzione ha il seguente tenore:
"Il Segretario Generale dal Consiglio d'Europa notifica agli stati membri nonche' ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa parte alla Convenzione:"
2 Alla lettera b dell'articolo 23 della Convenzione le parole "o di approvazione" sono sostituite da "di approvazione o di adesione".

Art. 7

Articolo 7
1 Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il loro consenso a far parte della Convenzione mediante:
a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di
approvazione; oppure
b firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione
seguita da ratifica, accettazione o approvazione
2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 8

Articolo 8
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 9

Articolo 9
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 8;
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' la copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
Protocole 2

Art. 1

PROTOCOLE N. 2
A' LA CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE
ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS



Parte di provvedimento in formato grafico



Protocollo 2

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI
Gli Stati firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominate "la Convenzione.),
Convinti dell'opportunita' di consentire ai membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di Seguito denominato "il Comitato"), di essere rieleggibili due volte;
Considerando la nervosita' di garantire un equilibrato rinnovo dei membri del Comitato,
Hanno convenuto guanto segue:
Articolo 1
1 La seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 5 della Convenzione si legge come segue:
"Sono rieleggibili due volte".
2 L'articolo 5 della Convenzione e' completato dai paragrafi 4 e 5 cosi redatti:
"4 Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni, di meta' del Comitato, il Comitato dei Ministri puo', prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o piu' mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia superare sei anni o essere inferiore a due anni.
5 Qualora occorra conferire piu' mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sara' effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

Art. 2

Articolo 2
1 Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi aderiscono, i quali possono esprimere il loro consenso a far parte della Convenzione mediante:
a firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o di
approvazione; oppure
b firma con riserva di ratifica, d'accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione
2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 3

Articolo 3
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolato dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4

Articolo 4
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed agli Stati non membri parti alla Convenzione:
a. ogni firma;
b. il deposito dl ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 3;
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' la copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998
SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto