N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che riconosce la personalita' giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che riconosce la personalita' giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1998
SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Agreement

Allegato

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. I


TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO
SUL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE
DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA SUL RISO
(IRRI)
PREAMBOLO
PREMESSO CHE il 9 dicembre 1959 il Governo delle Filippine ha firmato un Memorandum d'Intesa con le Fondazioni Ford e Rockefeller per creare l'Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso (qui di seguito denominato l'"Istituto") a Los Bafios, Laguna, Filippine, quale organizzazione autonoma filantropica, esente da imposte, non a scopo di lucro e non quotata in borsa per svolgere, fra l'altro, ricerca culle piantagioni di riso e su tutte le fasi della produzione di riso;
PREMESSO CHE, dal 1972, l'Istituto e uno dei centri internazionali di ricerca sostenuti in prima istanza dal Gruppo Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR), una associazione informale di governi nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni private cosponsorizzato dalla Banca Mondiale, dalla FAO e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (VNDP);
PREMESSO CHE il CGIAR sostiene una rete di centri internazionali di ricerca agricola avente lo scopo di intraprendere ricerca strategica ed applicata per promuovere la produzione agricola sostenibile ed assicurare la conservazione delle risorse e la protezione dell'ambiente in tutto il mondo in via di sviluppo;
PREMESSO CHE l'Istituto per piu' di trenta (30) anni ha apportato il suo contributo alla comunita' internazionale, sviluppando, fra l'altro, migliori varieta' di piante di riso e relative tecnologie per ottenere rese maggiori;
PREMESSO CHE, nel perseguire rapporti di collaborazione, l'Istituto ha stipulato accordi con molti paesi produttori di riso, che prevedevano la concessione di diritti e privilegi all'Istituto, al fine di facilitare la collaborazione nelle attivita' di ricerca e di formazione sul riso;
PREMESSO CHE e per il bene dei popoli produttori e consumatori di riso del mondo che l'Istituto sia dotato dello status e di caratteristiche adeguate al suo mandato internazionale, alle. sue fonti di finanziamento internazionali, alle sue operazioni internazionali ed al taglio internazionale del suo Consiglio di Amministrazione e del suo personale, onde consentirgli di svolgere piu' efficacemente le sue attivita' internazionali;

PERTANTO le Parti al presente Accordo concordano quanto segue:

ARTICOLO I
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS INTERNAZIONALE
1. Con il presente Accordo all'Istituto viene riconosciuto lo status di organizzazione internazionale. L'Istituto sara' dotato di personalita' giuridica e, nel perseguire le sue mete ed i suoi obiettivi, conformi alle leggi ed ai regolamenti delle Parti al presente Accordo, operera' in conformita' con il suo Statuto, qui di seguito allegato.
2. Al fine di conseguire il suo scopo, l'Istituto potra' collaborare e/o concludere accordi o intese con governi e/o organizzazioni.

Accordo - art. II

ARTICOLO II
FORME DI CONSENSO
1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli stati e delle organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti per un periodo di un anno dalla data della sua esecuzione. In seguito, il presente Accordo sara' aperto all'adesione di tutti gli stati o le organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti.
2. In base alle disposizioni di legge interne delle Parti firmatarie, il consenso al presente Accordo potra' essere dato sotto forma di firma, ratifica o adesione.

Accordo - art. III

ARTICOLO III
LIMITI
1. Il presente Accordo si limitera' rigorosamente a concedere status internazionale all'Istituto come previsto alla Sezione l, Articolo I, e non vincolera' automaticamente nessuna Parte a concedere all'Istituto privilegi e/o immunita'. Tuttavia, il presente Accordo potra' servire quale base giuridica per la concessione di tali privilegi ed immunita' all'Istituto, come previsto dalla successiva Sezione 4.
2. Il presente Accordo non obblighera' nassuna delle Parti a fornire all'Istituto nessuna forma di contributo o sostegno finanziario, ad eccezione di quelle volontarie, ne' obblighera' le Parti ad assumere o garantire nessuna delle responsabilita', dei debiti o. di altre forme di obblighi assunti dall'Istituto.
3. Il presente Accordo non pregiudichera' i diritti, gli obblighi, le concessioni o gli interessi conferiti all'Istituto, ne la prerogativa sovrana della Parte che concede tale diritto, obbligo, concessione o interesse di revocare, emendare o altrimenti modificare gli stessi. Nei casi in cui tale diritto, obbligo, concessione o interesse venga acquisito in base ad un accordo, le modifiche o gli emendamenti saranno effettuati in base a detto accordo.
4. In virtu'. della sua personalita' giuridica, l'Istituto potra' stipulare altri accordi con stati, ivi compreso. il paese ospitante, allo scopo di acquisire ulteriori diritti e privilegi che potranno rivelarsi utili e necessari per perseguire i suoi obiettivi, in conformita' con le leggi ed i regolamenti applicabili di tali stati.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV
DEPOSITO
Il Dipartiemnto degli Affari Est. eri della Repubblica delle Fiiippine sara' il Depositario del presente Accordo e degli strumenti di ratifica o di adesione.

Accordo - art. V

ARTICOLO V
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui almeno tre governi, ivi compreso quello del paese ospitante, avranno espresso il loro consenso.
2. Per le Parti che lo ratificano o vi aderiscono, il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui verra' depositato lo strumento di ratifica o di adesione.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI
EMENDAMENTI
Tutte le Parti potranno proporre un emendamento al presente Accordo.
L'emendamento entrera' in vigore con l'approvazione della maggioranza delle Parti, ivi compreso il paese ospitante.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII
RITIRO
Successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte potra' volontariamente recedere presentando una notifica scritta al Governo Depositario. Il ritiro entrera' in vigore un anno dopo la ricezione della notifica.

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII
SCIOGLIMENTO
Il presente Accordo decadra' quando l'Istituto sara' sciolto, ovvero quando, in conseguenza ai ritiri, resteranno meno di tre (3) paesi in qualita' di Parti.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX
TESTO DELL'ACCORDO
Il testo autentico del presente Accordo sara' in lingua inglese.

Statuto - art. I

STATUTO
DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERA SUL RISO
ARTICOLO I
STATUS
Sezione 1. L'Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso (qui di seguito denominato l'"Istituto") continuera' ad operare come organizzazione autonoma non a scopo di lucro, con status internazionale e con gestione, personale e funzionamento non politici. L'Istituto continuera' ad essere organizzato esclusivamente a scopi scientifici ed educativi.

Statuto - art. II

ARTICOLO II
OBIETTIVI E POTERI ACCESSORI
Sezione 1. L'Istituto continuera' a mantenere ed a far funzionare una struttura internazionale per la ricerca sul riso, avente lo scopo di perseguire ciascuno o tutti dei seguenti obiettivi:
a. svolgere ricerca sulle piantagioni di riso e su tutte le fasi
della sua produzione, sulla gestione, distribuzione ed utilizzazione del relativo sistema di produzione, al fine di ottenere benefici nutrizionali, economici ed ecologici per i popoli dei paesi consumatori di riso in Asia e nelle altre grandi aree di coltivazione del riso del mondo, migliorando la qualita' e la quantita' del riso;
b. pubblicare e divulgare i risultati delle ricerche dell'Istituto e
promuovere lo scambio e la distribuzione di nuove tecnologie, metodi di ricerca, strumenti e migliori materiali per le piante. per i centri di ricerca nazionali, regionali ed internazionali in cui potrebbero essere rilevanti per conseguire le mete e gli obiettivi dell'Istituto;
c. formare giovani e promettenti scienziati nel settore della
ricerca sulla produzione di riso, della tecnologia post-raccolto e di altre materie attintenti, al fine di migliorare, direttamente o indirettamente, la produzione di riso con programmi di formazione locali e congiunti;
d. gestire un centro di informazioni, comprendente una biblioteca, che offrira' agli scienziati ed agli studiosi interessati in ogni dove, tra l'altro, accesso ad una raccolta aggiornata della letteratura mondiale sul riso;
e. mantenere un centro di risorse sulla genetica del riso che
raccogliera', immagazzinera' e mettera' a disposizione degli scienziati e degli istituti di tutto il mondo plasma germinale e relativo materiale genetico;
f. collaborare con i Sistemi Nazionali di Ricerca Agricola e
rafforzare la cooperazione e la collaborazione fra i vari istituti di ricerca nazionali;
g. organizzare conferenze, convegni e seminari al fine di discutere dei problemi attuali e mettere a punto strategie di ricerca atte a migliorare le condizioni di vita dei coltivatori di riso in tutti gli ecosistemi.
Sezione 2. Per perseguire gli obiettivi di cui sopra, l'Istituto si avvarra' di poteri accessori:
a. acquisire o ottenere dalle autorita' governative nazionali,
municipali o locali, estere o nazionali o altro, nonche' da societa', ditte, associazioni, persone o altri organismi statuti, franchigie, licenze, diritti, privilegi, assistenza finanziaria o di altro genere, e concessioni atte o necessarie a conseguire gli obiettivi dell'Istituto;
b. ricevere ed acquisire da persone, ditte o organismi, tramite
donazione, dono, scambio, eredita', lascito, acquisto o leasing, definitivamente o in amministrazione fiduciaria, contributi consistenti in proprieta', reali o personali, ivi compresi fondi ed effetti od oggetti di valore, utili o necessari a conseguire lo scopo e gli obiettivi dell'Istituto, e detenere, possedere, gestire, usare o disporre di tali proprieta' od oggetti di valore;
c. eseguire e svolgere tutti gli atti e le attivita' necessarie,
utili, opportune o adatte per perseguire o realizzare lo scopo e conseguire ciascuno o tutti. gli obiettivi dichiarati nel presente documento, ovvero che sembreranno in qualunque momento contribuire o essere utili alle attivita' dell'Istituto.

Statuto - art. III

ARTICOLO III
PERSONALITA' GIURIDICA
Sezione 1. L'Istituto continuera' ad essere in possesso di personalita' giuridica. In particolare, avra' facolta' di:
a. stipulare contratti;
b. acquisire e disporre di proprieta' mobiliari ed immobiliari;
c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Statuto - art. IV

ARTICOLO IV
SEDE
Sezione 1. La sede, gli impianti di ricerca e le piantagioni sperimentali dell'Istituto continueranno ad essere ubicate nel Comune di Los Bafios, Provincia di Laguna, Repubblica delle Filippine.
L'Istituto potra disporre di altri uffici, impianti di ricerca e piantagioni sperimentali nelle Filippine o altrove, come decidera il Consiglio di Amministrazione o se sara' di tanto in tanto necessario per svolgere i suoi affari.

Statuto - art. V

ARTICOLO V
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Sezione 1. I lavori dell'Istituto saranno svolti da:
a. un Consiglio di Amministrazione;
b. i Funzionari dell'Istituto;
c. il Personale.

Statuto - art. VI

ARTICOLO VI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sezione 1. L'Istituto sara' gestito dal un Consiglio di Amministrazione (Qui di seguito denominato "il Consiglio") composto da quindici (15) Membri, ossia:
a. Tre (3) membri eletti dal Consiglio su nomina del Gruppo
Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR) e nove (9) membri eletti dal Consiglio uscente: Questi dodici (12) membri saranno scelti fra personalita' di chiara fama e qualificate della comunita' internazionale, provenienti essenzialmente da paesi produttori di riso in tutto il mondo e da organismi donatori. Si terranno in particolare considerazione la competenza, l'esperienza, l'influenza e le conoscenze dei membri proposti, che potranno essere messe a disposizione dell'Istituto;
b. il Segretario dell'Agricoltura della Repubblica delle Filippine ed il Presidente dell'Universita' del Sistema delle Filippine, come membri ex officio;
c. il Direttore Generale dell'Istituto come membro ex officio.
Sezione 2. I membri eletti del Consiglio di Amministrazi'one resteranno in carica per un periodo di tre (3) anni ad iniziare dal primo gennaio successivo all'elezione, fino a quando non assumera' l'incarico il successore, ma a condizione che tutti i membri in carica all'epoca in cui il presente Statuto sara' in vigore detengano l'incarico per l'intero periodo a loro spettante. In caso di decesso, di dimissioni o di inabilita' permanente di un Membro, il posto vacante potra' essere riempito con voto di maggioranza dei membri rimanenti, se costituiranno il quorum, ed il successore in tal modo eletto restera' in carica solo per il periodo spettante al suo predecessore.

Statuto - art. VII

ARTICOLO VII
RIUNIONI
Sezione 1. Ferme restando le disposizioni delle Sezioni l e 2 del precedente Articolo VI, l'elezione dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione avra' luogo durante la riunione annuale, che si terra' il primo mercoledi' di ottobre di ogni anno, a meno che il Consiglio non stabilisca una data diversa. Il Consiglio terra' le riunioni ordinarie che riterra' necessarie.
Sezione 2. Il Presidente o tre (3) Membri qualsiasi potranno convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione. In ciascuna di queste riunioni straordinarie si tratteranno solo gli argomenti specificati nella relativa convocazione.
Sezione 3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno nella sede centrale dell'Istituto o in altri luoghi scelti dal Consiglio.
Sezione 4. Ciascuna riunione annuale o ordinaria del Consiglio di Amministrazione si svolgera' con un preavviso scritto di trenta (30) giorni. Tutte le riunioni straordinarie del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno con un preavviso scritto o telegrafato di dieci (10) giorni. Il preavviso, in cui si specifichera' la data ed il luogo della riunione, sara firmato e spedito dal Segretario, ovvero telegrafato dal Segretario con ricevuta di ritorno.
Sezione 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei membri del Consiglio, presenti di persona, costituira' il quorum per dirimere le questioni. A nessun membro sara consentito partecipare o votare per procura o con voto per assenti in nessuna riunione.
Sezione 6. In mancanza del quorum nel giorno e nel luogo stabiliti per una riunione del Consiglio di Amministrazione, i presenti potranno di volta in volta aggiornare la riunione, fino a quando non sara presente il quorum.
Sezione 7. L'ordine del giorno della riunione annuale e ordinaria del Consiglio di Amministrazione sara' il seguente:
a. lettura del verbale precedente;
b. relazioni dei Comitati Permanenti ed altri eventuali Comitati;
c. questioni in sospeso;
d. relazione del Direttore Generale;
e. nuovi argomenti in discussione.

Statuto - art. VIII

ARTICOLO VIII
FUNZIONARI
Sezione 1. I funzionari dell'Istituto saranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio, il Direttore Generale, il Tesoriere del Consiglio, il Segretario del Consiglio e gli altri funzionari che il Consiglio di Amministrazione riterra' opportuno designare. Tutti i funzionari saranno eletti con voto di maggioranza di tutti i membri del Consiglio.
Sezione 2. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio, che saranno scelti fra i Membri, saranno eletti ogni anno alla riunione annuale del Consiglio oppure, se l'elezione non avverra' a quella riunione, alla successiva riunione del Consiglio, e resteramnno in carica fino alla successiva riunione annuale del Consiglio, oppure fino all'elezione aei rispettivi successori. Il Presidente, ovvero in sua assenza o per sua incapacita' il Vice Presidente, presiedera' tutte le riunioni del Consiglio e fungera' da supervisore per tutte le questioni di cui si occupa il Consiglio. In assenza o per incapacita' del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio designera' uno dei suoi membri guale Presidente ad interim.
Sezione 3. Il Direttore Generale e il Funzionario Esecutivo Capo dell'Istituto e gestira ed amministrera' direttamente gli affari dell'Istituto, in conformita' con le politiche e le decisioni del Consiglio e/o del Comitato Esecutivo. Sara' membro del Consiglio ex officio, senza diritto di voto, e di tutti i comitati permanenti del Consiglio, ad eccezione del Comitato di Revisione dei Conti.
Sezione 4. Il Tesoriere del Consiglio, che non dovra' necessariamente essere scelto fra i Membri, sara' eletto ogni anno alla riunione annuale del Consiglio, oppure, in mancanza di elezione a quella riunione, ad una successiva riunione del Consiglio, e restera in carica fino alla riunione annuale successiva, ovvero fino all'elezione del successore. Sara' il custode principale dei fondi, dei beni e delle proprieta' dell'Istituto. I suoi poteri e doveri saranno quelli d'abitudine relativi alla sua carica. Il Consiglio potra' tuttavia chiedergli di svolgere altre mansioni e presentare le relazioni eventualmente necessarie o opportune.
Sezione 5. Il Segretario del Consiglio, che non dovra' essere necessariamente scelto fra i Membri, ma che dovra' essere cittadino e residente nelle Filippine, sara' eletto ogni anno alla riunione annuale del Consiglio o, in mancanza di elezione a quella riunione, ad una successiva riunione del Consiglio, e restera' in carica fino alla riunione annuale successiva, ovvero fino all'elezione del successore. I suoi poteri e doveri saranno quelli d'abitudine relativi alla sua carica. Il Consiglio potra' tuttavia chiedergli di svolgere altre mansioni e presentare le relazioni eventualmente necessarie o opportune.
Sezione 6. Il Consiglio di Amministrazione avra' facolta' di creare altri uffici e designare i relativi funzionari, a seconda delle circostanze, ovvero se sara' necessario per promuovere lo scopo o gli obiettivi dell'Istituto.
Sezione 7. Ciascuno e tutti i funzionari del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica fino a quando decidera' il Consiglio.

Statuto - art. IX

ARTICOLO IX
COMITATI PERMANENTI
Sezione 1. Ci sara' un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di cinque (5) Membri nominati dal Consiglio.
Sezione 2. Il Comitato Esecutivo avra' facolta' di agire per conto del Consiglio nei periodi fra una riunione e l'altra del Consiglio su questioni ad esso delegate dal Consiglio. In particolare, effettuera periodiche revisioni di bilancio. Tutti qli atti o le risoluzioni del Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri di detto Comitato.
Sezione 3. Il Presidente del Consiglio sara' Presidente del Comitato Esecutivo, e presiedera' tutte le riunioni di detto Comitato. In sua assenza o incapacita', i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.
Sezione 4.- Il Comitato Esecutivo si riunira' almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre (3) membri.
Sezione 5. Tutte le vancanze in seno al Comitato Esecutivo saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato Esecutivo. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.
Sezione 6. Ci sara' un Comitato per i Programmi, composto da un minimo di cinque (5) Membri nominati dal Consiglio.
Sezione 7. Il Comitato per i Programmi avra' il compito di elaborare, approvare, esaminare, valutare e rivedere tutti i programmi e le attivita' di ricerca e di formazione dell'Istituto, nonche' di esercitare i poteri e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni del Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri di detto Comitato.
Sezione 8. Il Comitato per i Programmi eleggera fra i suoi membri un Presidente, che presiedera' tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacita', i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.
Sezione 9. Il Comitato per i Programmi si riunira' almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre (3) membri.
Sezione 10. Tutte le vancanze in seno al Comitato per i Programmi saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato per i Programmi. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.
Sezione 11. Ci sara' un Comitato di Revisione dei Conti, composto da quattro (4) Membri nominati dal Consiglio .
Sezione 12. Il Comitato di Revisione dei Conti avra' il compito di rivedere e controllare periodicamente i conti e la situazione finanziaria, nonche' la gestione ed i sistemi e le procedure operative dell'Istituto, e di esercitare i poteri e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni di detto Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri dello stesso. Il Comitato svolgera' le sue funzioni di concerto ed in collaborazione con revisori esterni e/o consulenti dell'Istituto all'uopo preposti.
Sezione 13. Il Comitato di Revisione dei Conti eleggera fra i suoi membri un Presidente, che presiedera' tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacita', i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.
Sezione 14. Il Comitato di Revisione dei Conti si riunira' almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno uno (1) dei suoi membri.
Sezione 15. Tutte le vancanze in seno al Comitato di Revisione dei Conti saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato di Revisione dei Conti. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.
Sezione 16. Ci sara' un Comitato per le Nomine, composto da quattro (4) membri nominati dal Consiglio.
Sezione 17. Il Comitato per le Nomine avra' il dovere di proporre ogni anno un gruppo di nomi per tutte le posizioni vacanti del Consiglio e dei suoi Comitati Permanenti, da sottoporre all'esame ed alla decisione del Consiglio.
Sezione 18. Il Comitato per le Nomine eleggera' fra i suoi membri un Presidente, che presiedera' tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacita', i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.
Sezione 19. Il Comitato per le Nomine si riunira' almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente, o su richiesta di almeno uno (1) dei suoi membri.
Sezione 20. Tutte le vancanze in seno al Comitato per le Nomine saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato per le Nomine. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.
Sezione 21. I membri di tutti i comitati permanenti saranno eletti dal Consiglio durante la sua riunione annuale.
Sezione 22. Se necessario, il Consiglio potra' di tanto in tanto istituire altri comitati permanenti.

Statuto - art. X

ARTICOLO X
IL PERSONALE
Sezione 1. Il personale sara' composto dal Direttore Generale e dal personale tecnico ed amministrativo di cui l'Istituto potra' aver bisogno.

Statuto - art. XI

ARTICOLO XI
FINANZIAMENTO
Sezione 1. Le risorse finanziarie dell'Istituto proverranno dai contributi dei rembri del CGIAR, alla cui approvazione sara' sottoposto il bilancio annuale dell'Istituto. L'Istituto sara' anche autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, al fine di perseguire i suoi obiettivi e le sue attivita'.
Sezione 2. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno condotte in conformita' con le politiche approvate dal Consiglio.
Sezione 3. Una ditta di contabilita' internazionale e indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale, effettuera' una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto. Gli esiti di dette revisioni saranno approvate dal Consiglio e distribuite agli organismi che il Consiglio riterra' opportuni.

Statuto - art. XII

ARTICOLO XII
RELAZIONI CON GLI STATI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Sezione 1. Nei limiti del presente Accordo, l'Istituto collaborera' con altre organizzazioni internazionali con competenze specialistiche in settori collegati e stringera' rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, agenzie o altri organismi, al fine di promuovere l'efficiente attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Istituto.
Sezione 2. L'Istituto stipulera' opportuni accordi con i governi di altri paesi con cui ha rapporti di collaborazione o in cui puo' creare filiali.
Sezione 3. Nessuno dei firmatari del presente Accordo, ne' nessun membro del CGIAR incorrera' in nessun obbligo nei confronti dell'Istituto.
Sezione 4. Gli accordi di cui ai paragrafi immediatamente precedenti e tutti gli altri importanti contratti stipulati dall'Istituto conterranno disposizioni attestanti che (a) l'Istituto possiede una personalita' giuridica indipendente e (b) ne i firmatari del presente Accordo, ne i membri del CGIAR incorreranno in nessun obbligo nei confronti dell'Istituto.

Statuto - art. XIII

ARTICOLO XIII
STATUTO NORMATIVO ED ALTRE NORME E REGOLAMENTI
Sezione 1. L'Istituto sara' regolamentato dal presente Statuto e dalle altre norme e regolamenti che potranno essere di volta in volta promulgati dal Consiglio di Amministrazione, e che dovranno essere osservati dall'Istituto, dai funzionari e dal personale.
Sezione 2. Il presente Statuto potra' essere emendato o modificato con voto positivo della magqioranza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, compresi i membri ex officio, purche' la notifica dell'amendamento proposto, corredata dal testo completo, sia stata spedita a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione almeno otto settimane, prima della riunione in cui deve essere esaminato l'emendamento, ovvero che la notifica non sia stata ritirata per iscritto da tutti i membri del Consiglio.

Statuto - art. XIV

ARTICOLO XIV
SIGILLO SOCIALE
Sezione 1. Il sigillo sociale consistera' di un disegno circolare su cui sara' iscritto il nome dell'Istituto, l'anno 1960 ed un motivo raffiqurante il riso o una piantagione di riso.

Statuto - art. XV

ARTICOLO XV
SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO
Sezione 1; L'Istituto potra' essere sciolto con voto positivo di almeno tre quarti di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi i membri ex officio, ad una riunione convocata a tal fine, qualora si decida che gli scopi dell'Istituto sono stati soddisfacentemente conseguiti, ovvero qualora si decida che l'Istituto non sara' piu' in qrado di funzionare efficacemente.
Sezione 2. Nel caso in cui l'Istituto cessi di esistere per qualunque motivo, tutti i suoi impianti, attrezzature ed altri beni diventeranno di proprieta' dell'Universita' del Sistema delle Filippine, senza alcun pagamento, ad eccezione dei fondi o altri beni, quali la banca del gene e le risorse genetiche dell'Istituto, che sono stati affidati all'Istituto o ad esso donati, e sono soggetti ad altre condizioni per quanto riguarda la loro eliminzione in caso di scioglimento dell'Istituto.