Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) e' concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economicofinanziario. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il regime del ruolo di gestore del servizio integrato resta sottoposto alle disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli e (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e' il seguente:
"Art. 16 (Bacini di rilievo regionale). - 1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.
2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nulla e' innovato al disposto del , per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'art. 15".
"Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). - 1.
Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla . Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per piu' bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformita' morfologica ed economicoproduttiva.
2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano e' elaborato dalla regione il cui territorio e' maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4".
Art. 2.
1. L'articolo 11-quater del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi bancari e finanziari da appaltarsi dall'EAAP sono affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed il relativo bando deve prevedere la gratuita' del servizio di cassa.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dalla , e' il seguente:
"Art. 11-quater. - Il servizio di cassa dell'Ente e' eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.
Fermo restando il disposto del precedente comma, il servizio di tesoreria e' esercitato per mezzo dello stesso Banco di Napoli, ovvero di un tesoriere particolare, con le norme da stabilirsi dal regolamento.
L'ufficio di tesoriere e' disimpegnato dall'esattore particolare dell'Ente, quando sia prescelto tale metodo di conferimento del servizio di riscossione".
- Il (Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 104), reca: "Attuazione della in materia di appalti pubblici di servizi".
Art. 3.
1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'EAAP in vista della sua trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine il regolamento provvede tra l'altro ad individuare le norme vigenti, incompatibili con la nuova natura giuridica dell'Ente, che sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' altresi' disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente e le modalita' di versamento delle medesime da parte degli utenti, prevedendo in particolare che:
a) la riscossione delle entrate sia effettuata direttamente dall'Ente;
b) i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali;
c) in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti siano applicati gli interessi moratori;
d) decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente possa formare ruoli, a condizione che non abbia iniziato autonoma azione di recupero, affidando al concessionario del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, l'esazione coattiva delle somme dovute, incrementate degli interessi moratori calcolati sino alla data di emissione del ruolo.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e, comunque, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'articolo 11 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.
Note all'art. 3:
- Il testo del (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle nome regolamentari".
- Il testo del (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all' , nonche' quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in societa' per azioni, per le finalita' di cui all' , e successive modificazioni".
- Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dalla (Istituzione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese), e' il seguente:
"Art. 11. - Tutte le entrate dell'Ente autonomo verranno riscosse dagli esattori comunali con norme da stabilirsi nel regolamento e con la contribuzione di un aggio uguale a quello stabilito per le altre riscossioni affidato a ciascuna categoria.
Il servizio di cassa dell'Ente autonomo sara' eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli".
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1998
SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Micheli, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Diliberto