Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica.
Art. 7.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.